SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE: AGGIORNAMENTO – PARTE SECONDA – EVOLUZIONE NORMATIVA: LE NUOVE REGOLE PER LE SPONSORIZZAZIONI TECNICHE

CONTENUTO IN Sport-Update – Newsletter n. 10/26 – 31/07/2026

Continua da: Sport-Update – Newsletter n. 9/26 – 24/07/2026

 

 

La sponsorizzazione tecnica è l’operazione nella quale l’ente sportivo fornisce ad un’impresa che opera da sponsor le consuete prestazioni promo-pubblicitarie[1], mentre lo sponsor in corrispettivo, anziché pagare la prestazione in denaro, somministra una fornitura di beni o servizi. L’esempio più semplice è quello del negozio di abbigliamento sportivo che, a fronte dell’esposizione di un proprio striscione presso l’impianto sportivo fornisce il materiale da utilizzare per la stagione agonistica.

Ci eravamo già occupati in passato di questo argomento[2] e avevamo chiarito che questo contratto, che va qualificato giuridicamente come una permuta, rende necessario scindere le due operazioni (quella di sponsorizzazione fornita dall’ente sportivo e quella di fornitura di beni o servizi da parte dello sponsor) in modo da assoggettarle a IVA separatamente una dall’altra. Avevamo anche rilevato che le prestazioni oggetto della permuta dovevano essere valorizzate al valore normale, ovvero al valore di mercato che verrebbe applicato a un normale cliente per quel tipo di prestazioni[3]. Come avevamo sostenuto, questa normativa rendeva potenzialmente accertabile l’operazione di sponsorizzazione tecnica ove l’amministrazione finanziaria avesse rilevato che le due prestazioni fossero state fatturate a valori inferiori al valore normale e in definitiva avrebbe reso più rischiosa l’operazione rispetto a una normale sponsorizzazione con corrispettivo in denaro[4].

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SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE: AGGIORNAMENTO – PARTE PRIMA – EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE

CONTENUTO IN Sport-Update – Newsletter n. 9/26 – 24/07/2026

 

  1. Premessa

Da diverso tempo non ci occupiamo dell’importante tema delle sponsorizzazioni sportive che, come è noto, rappresentano la principale fonte di finanziamento per molti enti sportivi dilettantistici.

In questo articolo vi daremo il consueto aggiornamento sull’evoluzione giurisprudenziale dei contenziosi evidenziando sia le conferme all’orientamento favorevole ai contribuenti, sia le criticità emerse in casi specifici da cui occorre prendere spunto per adeguare le corrette procedure per l’esecuzione delle sponsorizzazioni.

Partiamo da due decisioni della Suprema Corte di Cassazione che possono aiutarci a comprendere l’attuale orientamento giurisprudenziale.

  1. La conferma dell’orientamento giurisprudenziale favorevole al contribuente

La prima decisione che andiamo a commentare si pone nel solco delle oramai numerosissime pronunce che inibiscono all’Agenzia delle Entrate il sindacato sull’inerenza e l’economicità dell’operazione di sponsorizzazione effettuata dal contribuente. In altri termini, il contribuente potrà dedurre i costi sostenuti per la sponsorizzazione sportiva senza avere l’onere di dimostrare la convenienza attesa dall’investimento promozionale. Come abbiamo più volte ricordato[1], questo orientamento giurisprudenziale afferma l’esistenza di una presunzione assoluta di deducibilità come spese pubblicitarie delle sponsorizzazioni sportive che abbiano queste quattro caratteristiche: siano fatte a un ente sportivo iscritto al Registro della Attività Sportive Dilettantistiche (d’ora innanzi definito anche semplicemente RASD); non superino l’entità di 200.000 euro annui; abbiano come finalità quella di promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor; abbiano una effettiva esecuzione. In presenza di questi requisiti, la nuova pronuncia della Cassazione di cui ci stiamo occupando[2] afferma che “… non può porsi a carico del contribuente … l’onere di provare l’inerenza del costo pubblicitario. Né può l’Agenzia sindacare la ritenuta inidoneità della sponsorizzazione con riferimento alle modalità concretamente poste in essere dalla società (l’esposizione di uno striscione con il logo della società durante le partite e la presenza del logo sulle magliette sportive indossate dai giocatori, ritenuti dall’Agenzia inidonei a pubblicizzare la società in considerazione dell’attività svolta di consulenza del lavoro ed in materia fiscale), mediante un giudizio prognostico opinabile che finisce per incidere sulla discrezionalità delle scelte aziendali, a fronte di pubblicità che non è in discussione sia stata effettivamente svolta, al fine di promuovere con le modalità prescelte l’immagine della società sponsorizzata”.