CONTENUTO IN Sport-Update – Newsletter n. 10/26 – 31/07/2026
Continua da: Sport-Update – Newsletter n. 9/26 – 24/07/2026
La sponsorizzazione tecnica è l’operazione nella quale l’ente sportivo fornisce ad un’impresa che opera da sponsor le consuete prestazioni promo-pubblicitarie[1], mentre lo sponsor in corrispettivo, anziché pagare la prestazione in denaro, somministra una fornitura di beni o servizi. L’esempio più semplice è quello del negozio di abbigliamento sportivo che, a fronte dell’esposizione di un proprio striscione presso l’impianto sportivo fornisce il materiale da utilizzare per la stagione agonistica.
Ci eravamo già occupati in passato di questo argomento[2] e avevamo chiarito che questo contratto, che va qualificato giuridicamente come una permuta, rende necessario scindere le due operazioni (quella di sponsorizzazione fornita dall’ente sportivo e quella di fornitura di beni o servizi da parte dello sponsor) in modo da assoggettarle a IVA separatamente una dall’altra. Avevamo anche rilevato che le prestazioni oggetto della permuta dovevano essere valorizzate al valore normale, ovvero al valore di mercato che verrebbe applicato a un normale cliente per quel tipo di prestazioni[3]. Come avevamo sostenuto, questa normativa rendeva potenzialmente accertabile l’operazione di sponsorizzazione tecnica ove l’amministrazione finanziaria avesse rilevato che le due prestazioni fossero state fatturate a valori inferiori al valore normale e in definitiva avrebbe reso più rischiosa l’operazione rispetto a una normale sponsorizzazione con corrispettivo in denaro[4].