
AGGIORNAMENTO SULLE MODALITÀ DI ACCERTAMENTO FISCALE SULLE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE
Torniamo ad occuparci delle sponsorizzazioni sportive per fare il punto della situazione ed aggiornare i consigli agli enti sportivi ed ai loro sponsor alla luce dell’evoluzione delle modalità di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che abbiamo potuto verificare negli ultimi casi trattati alla fine dello scorso anno[1].
Preliminarmente occorre ricordare che la deducibilità dei costi di sponsorizzazione sportiva è disciplinata da una norma[2] di favore che limita il potere di accertamento dell’Agenzia delle Entrate escludendo, in presenza di determinati presupposti, la possibilità di fare valutazioni in ordine alla presunta sproporzione del corrispettivo pagato rispetto ai benefici ricevuti dall’attività promozionale e comunque in relazione ai temi dell’inerenza, della proporzionalità e della economicità.
Non ci occuperemo ora dell’analisi specifica dei presupposti normativi e dell’interpretazione giurisprudenziale che è stata oggetto di numerosi precedenti nostri interventi[3] a cui rimandiamo per i dettagli.
Al contrario oggi, finalmente, con piacere possiamo comunicarvi che per la prima volta è stato possibile ottenere una archiviazione della verifica fiscale in corso su sponsorizzazioni sportive che, pur essendo state giudicate sproporzionate rispetto ai vantaggi potenziali che ci si poteva attendere dall’investimento promozionale, avevano tutte le caratteristiche previste dalla norma di favore sopra citata e quindi, per questo motivo, non sono state oggetto di rilievi e riprese fiscali.
Fino a ieri invece, in caso di verifica fiscale su un soggetto che avesse erogato importi consistenti ad enti sportivi dilettantistici a titolo di sponsorizzazione, era stato necessario difendersi dagli accertamenti fiscali ricevuti attraverso ricorsi in Commissione Tributaria[4]. Questi ricorsi, sull’onda dell’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione iniziato nel 2016 e proseguito con continuità e senza eccezioni, generalmente venivano accolti e gli accertamenti venivano annullati. Tuttavia prima della fine dello scorso anno non era ancora stato possibile ottenere l’archiviazione della posizione già in fase di verifica fiscale dell’Agenzia delle Entrate e quindi salutiamo con favore questa evoluzione, in realtà oramai attesa da tempo vista la direzione univoca della giurisprudenza. Ciò anche perché in precedenza, l’obbligo di instaurare un contenzioso tributario per poter difendere le proprie ragioni esponeva lo sponsor al rischio di una procedura lunga e costosa pur in presenza di tutte le caratteristiche contrattuali previste dalla legge e quindi limitava la propensione degli imprenditori alla sponsorizzazione sportiva.
Ciò premesso è opportuno chiarire che l’Agenzia delle Entrate, per procedere all’archiviazione della posizione fiscale del soggetto che ha erogato la sponsorizzazione, richiede di fornire le prove dell’esistenza dei presupposti previsti dalla norma speciale di favore sopra citata e richiamati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Queste prove sono quattro e sono le seguenti:
- certificato di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche dell’ente sportivo beneficiario della sponsorizzazione;
- importo annuo delle spese di sponsorizzazione sportiva complessivamente sostenute non superiore a 200.000 euro;
- contratto di sponsorizzazione che indichi la finalità di promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor
- prova dell’effettiva esecuzione del contratto di sponsorizzazione.
Quanto ai primi tre elementi normalmente non sussistono grandi problemi in quanto per la verifica dell’iscrizione al Registro (che fino allo scorso anno era tenuto dal CONI e oggi da Sport & Salute) l’Agenzia delle Entrate ha gli elenchi degli enti iscritti e può controllare autonomamente; per la verifica dell’importo complessivo delle sponsorizzazioni effettuate si tratta di un controllo banale ed immediato; con riferimento al contratto di sponsorizzazione è sufficiente produrne una copia e di solito questa necessità non pone particolari problemi almeno nel caso in cui l’investimento promozionale raggiunge livelli non irrisori.
Inoltre normalmente questi tre presupposti sussistono e non vengono contestati in quanto è assai difficile che un ente sportivo operi in mancanza di iscrizione al Registro, date le conseguenze ampiamente pregiudizievoli che ne conseguirebbero; il limite fissato in 200.000 euro è di solito ampiamente capiente rispetto agli investimenti sostenuti; ed infine il contratto di sponsorizzazione, in genere contiene formule che permettono di identificare la finalità promozionale a vantaggio dell’impresa- sponsor. A questo fine comunque ribadiamo l’utilità di scrivere il contratto di sponsorizzazione introducendo una clausola che utilizzi le esatte parole utilizzate dalla Corte di Cassazione nelle proprie decisioni favorevoli al contribuente e quindi una formula di questo tenore: “Lo Sponsor svolge attività di ……. e, nell’ambito delle proprie iniziative promozionali, è interessato ad instaurare con la Società Sportiva Dilettantistica un rapporto di collaborazione per promuovere la propria immagine e/o i propri prodotti”.
L’elemento di prova più delicato che va gestito correttamente nel rapporto di sponsorizzazione è quello relativo alla prova dell’effettiva esecuzione dell’attività promozionale. In effetti, una volta superato il pregiudizio che induceva l’Agenzia delle Entrate a contestare sempre e comunque le sponsorizzazioni sportive per una presunta violazione dei principi di proporzionalità, economicità e inerenza delle spese all’attività di impresa, rimane la necessità di fornire la prova che la sponsorizzazione abbia effettivamente avuto esecuzione.
A tal fine di seguito forniamo alcune indicazioni onde permettere la tempestiva predisposizione della documentazione necessaria ad evitare qualsiasi contestazione.
- In primo luogo è necessario che la prestazione che deve essere fornita dall’ente sportivo a fronte del pagamento del corrispettivo e che è stata descritta nel contratto corrisponda a quella effettivamente svolta e di cui si producono le prove. Quindi occorre evitare ad esempio che nel contratto sia scritto che la prestazione consiste nell’esposizione di uno striscione presso l’impianto sportivo e vengano invece fornite all’Agenzia delle Entrate fotografie che ritraggono una divisa di gioco con la stampa del logo o del marchio dello sponsor;
- è opportuno che la documentazione probatoria prodotta abbia un riferimento temporale certo in modo da evitare la contestazione, spesso portata avanti dall’Agenzia delle Entrate, che i documenti forniti (tipicamente fotografie) non siano relativi all’anno di imposta oggetto di verifica, bensì di altro periodo. È quindi utile che le fotografie dell’effettiva esecuzione della prestazione vengano fatte nel periodo di riferimento del contratto ed in caso di contratti rinnovati per più anni che la documentazione venga rinnovata di anno in anno. Per avere riferimenti non contestabili è utile ad esempio che le fotografie ritraggano non solo lo striscione, ma anche alcuni atleti da cui sia possibile ricondurre la foto al periodo in cui sono state scattate. Può essere utile anche dotare le fotografie di sovrascritte che ne indichino la data e magari i riferimenti ai nomi degli atleti che corrisponderanno a quelli che risultano dai documenti ufficiali come facenti parte della squadra in quel determinato periodo;
- si consiglia inoltre di produrre documentazione fotografica o, ancora meglio tramite video, che attestino l’esecuzione della prestazione durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive. In effetti in un caso specifico l’Agenzia delle Entrate ha provato a contestare la documentazione prodotta facendo presente che le fotografie ritraevano uno striscione in un campo vuoto senza che fosse in corso una manifestazione sportiva. Pur essendo in realtà questa contestazione assai poco fondata[5], per rafforzare la posizione dello sponsor, si consiglia di dotarsi di materiale fotografico o video che ritragga lo striscione pubblicitario[6] durante lo svolgimento di una gara o di una partita.
Infine è altresì necessario fornire prova dell’avvenuto pagamento dei costi promozionali dedotti. In altri termini quando lo sponsor riceve fattura per la prestazione promozionale e provvede a dedursene il costo nella dichiarazione dei redditi, deve effettuare il pagamento del corrispettivo in un congruo periodo di tempo. In caso contrario l’Agenzia delle Entrate molto probabilmente procederebbe a disconoscere questo costo e procederebbe al recupero delle imposte. È pertanto opportuno che venga fornita prova dell’avvenuto pagamento di tutte le fatture ricevute dallo sponsor in relazione all’attività promozionale. Dal lato dell’ente sportivo dilettantistico, per mettere ordine nella propria contabilità ed anche per agevolare lo sponsor, è opportuno attivare dei contatti per risolvere la situazione anomala decidendo in contraddittorio se rinunciare definitivamente al saldo della fattura con l’emissione di una nota di credito o se insistere nella richiesta di pagamento.
In ultimo invitiamo gli enti sportivi dilettantistici a dedicare il tempo necessario alla gestione della prova dello svolgimento della prestazione promozionale al fine di agevolare le imprese- sponsor e consentire ad esse di archiviare tutta la documentazione utile e necessaria alla difesa di eventuali contestazioni aumentando in questo modo la propensione ad effettuare sponsorizzazioni. Nell’ambito di questo impegno è opportuno che gli enti sportivi svolgano un periodico controllo degli striscioni e in generale del materiale pubblicitario esposto presso la propria sede, i propri impianti sportivi o le proprie divise di gioco. In particolare è opportuno che il materiale che riporta il marchio o comunque promuove uno sponsor che ha cessato il contratto nella stagione precedente venga rimosso. In effetti l’esistenza di questo materiale può comportare da un lato la presunzione in capo all’ente sportivo di avere svolto una prestazione non contrattualizzata e con incasso “in nero” del corrispettivo[7] e, soprattutto, dall’altro rende più attaccabile lo sponsor che paga spesso somme importanti per avere un servizio che, per dimenticanza o disattenzione, viene ancora nella sostanza fornito gratuitamente ad altri soggetti.
Parma, 15 febbraio 2023
Dr. Fabio Zucconi
[1] Il contenuto di questo testo riporta gli esiti di alcune verifiche fiscali che ho seguito professionalmente e che si sono definite nel mese di dicembre 2022 in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Parma.
[2] Trattasi fino al 1 luglio 2023 dell’articolo 90, comma 8 della legge 27 dicembre 2002, n.289, che verrà abrogata con l’entrata in vigore della Riforma dello Sport, ma verrà sostituita da una nuova norma di identico tenore contenuta nell’articolo 12, comma 3 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n.36.
[3] https://www.studiofabiozucconi.it/nuove-conferme-sulle-sponsorizzazioni-sportive-no-agli-accertamenti-per-antieconomicita/ https://www.studiofabiozucconi.it/sentenza-sponsorizzazioni-sportive/ https://www.studiofabiozucconi.it/la-cassazione-conferma-lorientamento-favorevole-alle-sponsorizzazioni-sportive/ https://www.studiofabiozucconi.it/vademecum-per-le-sponsorizzazioni-sportive/ https://www.studiofabiozucconi.it/deducibilita-spese-sponsorizzazione/
[4] Oggi denominate Corti di Giustizia Tributaria.
[5] Ed in effetti la contestazione è stata oggetto di memorie in cui abbiamo sostenuto l’illogicità dell’ipotesi che gli striscioni fossero stati collocati inizialmente nell’impianto sportivo e poi fossero stati tolti durante lo svolgimento delle gare. Le memorie sono state accolte e la verifica si è comunque conclusa con una archiviazione.
[6] O qualsiasi altro mezzo attraverso il quale viene effettuata la pubblicità.
[7] Di per sé la presunzione è abbastanza debole, ma tuttavia si consiglia di evitare in qualunque modo qualsiasi rischio.