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Studio Fabio Zucconi

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AGGIORNAMENTO SULLE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA PER COMPENSI DA LAVORO SPORTIVO

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CONTENUTO IN Sport-Update – Newsletter n. 4/22 – 28/2/2022

Anche per il 2022 il termine per la consegna ai percipienti e quello per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle CU (Certificazione Unica) è stato fissato in unica data al 16 marzo.

Ripercorriamo quindi ora le modalità di compilazione del relativo modello. Molte delle indicazioni che verranno fornite sono uguali a quelle dello scorso anno in quanto la funzione delle certificazioni e anche la pratica compilazione delle stesse è rimasta in gran parte identica, anche se ci sono alcune piccole variazioni.

Innanzitutto ricordiamo che con le CU gli enti sportivi dilettantistici devono certificare, oltre ai compensi per le attività di lavoro autonomo, adempimento comune a tutti gli altri soggetti che operano da sostituto di imposta, anche i cosiddetti compensi sportivi[1], e quindi i rimborsi spesa, i premi o i compensi definiti con i dirigenti, i tecnici o gli atleti che svolgono attività diretta sportiva o attività amministrativa e con i collaboratori tecnico organizzativi.

Per l’individuazione degli importi da certificare ricordiamo che si deve applicare il criterio di cassa, quindi occorrerà prendere in considerazione solo gli importi pagati nel corso dell’anno solare 2021, indipendentemente dalla competenza del pagamento. Tale regola vale anche per individuare quali compensi debbano eventualmente essere oggetto di tassazione attraverso l’applicazione di una ritenuta a titolo di acconto o di imposta, nel senso che il limite di 10.000,00 euro annui che costituisce una franchigia non tassata, va determinato in base all’effettivo pagamento[2]. Altra precisazione importante: l’adempimento delle certificazioni va svolto sempre e solo sulla base dell’anno solare. Quindi, anche per gli enti sportivi dilettantistici che hanno stabilito statutariamente un esercizio[3] di durata diversa dall’anno solare (tipicamente dal 1 luglio al 30 giugno), vanno certificati con le prossime CU i compensi erogati nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021.

Il modello da compilare è denominato Certificazione Unica 2022 e le regole di compilazione ricalcano in grandissima parte quelle dell’anno scorso che andiamo a riepilogare.

Va compilata la sezione “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” e occorre indicare nella casella 1 “Causale” il codice “N”. Nella casella 4 “Ammontare lordo corrisposto” va indicato il totale dei compensi erogati nell’anno. Nella casella 6 “Codice” va indicato il codice “22” (redditi esenti o somme che non costituiscono reddito) in quanto la parte di redditi fino a 10.000 euro deve essere considerata esente da imposta. Precisiamo che questo codice è cambiato rispetto allo scorso anno quando il codice da utilizzare era “8”. Nella casella 7 “Altre somme non soggette a ritenuta” va indicato l’importo che, in applicazione dell’art.69, comma 2 Tuir non concorre a formare il reddito. Tale importo coinciderà con quello indicato a casella 4 se l’importo complessivamente erogato nell’anno è inferiore a 10.000 euro , in caso contrario la casella andrà compilata indicando 10.000. La casella 8 “Imponibile” andrà compilata solo se la somma complessivamente erogata è superiore a 10.000 Euro e andrà ivi indicata la differenza tra il totale pagato e 10.000 Euro. In questo caso andranno anche compilate le caselle 10 “Ritenute a titolo di imposta” e 13 “Addizionale regionale a titolo d’imposta” con l’indicazione degli importi dovuti per Irpef e addizionali.

Come l’anno scorso, qualora in questo frangente ci si accorgesse di non aver versato delle ritenute dovute è possibile rimediare attraverso il ravvedimento operoso.

Questo adempimento è spesso quello principale e più oneroso in termini di tempo da dedicare alle attività amministrative, in considerazione del numero spesso elevato dei percipienti. Proprio tenendo conto dell’impegno necessario per portare a termine questo adempimento, si ritiene necessario, per avere una situazione definitiva e a prova di contestazione, verificare in questa occasione tutti gli estratti conti e i pagamenti per cassa fatti nel 2021 al fine di accertarsi che non residuino dei pagamenti di cui non si sia in grado di fornire la giustificazione. Molto spesso infatti si scopre solo con questo controllo che esistono dei pagamenti a collaboratori sportivi di cui non si erano tenuti i documenti e una adeguata tracciatura e, senza questo controllo finanziario, si rischia di compilare le certificazioni in maniera incompleta.

Forniamo quindi di seguito un riepilogo su come impostare il lavoro per la compilazione delle certificazioni:

  • durante l’anno è opportuno registrare tutti i pagamenti dei collaboratori sportivi per avere sempre sotto controllo l’elenco dei soggetti pagati, l’importo dei pagamenti effettuati (con la possibilità quindi di tenere sotto controllo l’eventuale raggiungimento della franchigia con obbligo di applicare le ritenute) e i dettagli da esibire in caso di controllo;
  • per ogni pagamento è necessario stampare una ricevuta adeguata nella descrizione delle normative applicate e completa dei dati del percipiente oltre che dell’importo pagato e delle causali del pagamento e che contenga l’autocertificazione del percipiente di non aver superato il limite della franchigia o in alternativa, la comunicazione della somma percepita da altri soggetti che abbia fatto superare la soglia dei 10.000 euro annui. Tale ricevuta va fatta sottoscrivere dal percipiente;
  • prima di compilare definitivamente le certificazioni uniche occorre fare un controllo analitico di tutte le uscite che si trovano sul conto corrente bancario o che sono avvenute per cassa in modo da individuare ogni possibile pagamento di compensi sportivi che potrebbe essere sfuggito alle registrazioni fatte tempo per tempo durante l’anno. In particolar modo è opportuno verificare il registro di prima nota cassa tenendo presente che l’evidenziazione di un saldo molto elevato ed inverosimile di contanti probabilmente rappresenta un indizio dell’avvenuto pagamento di rimborsi per cassa ed inoltre è necessario ricostruire tutte le uscite bancarie, in particolar modo con riferimento al pagamento di assegni bancari di cui non è possibile individuare il beneficiario dalla lettura dell’estratto conto.
  • Solo dopo questi controlli si può procedere alla compilazione, la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate e la consegna ai percipienti delle certificazioni

Precisiamo infine che non vanno indicati nella CU i rimborsi a piè di lista e quelli analitici, come ad esempio i rimborsi chilometrici.

Occorre ricordare che l’invio delle CU relative ai cosiddetti redditi sportivi dilettantistici non beneficia del rinvio del termine al momento della scadenza dell’invio del modello 770, possibile per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante il modello 730 precompilato e ciò in quanto i redditi da attività sportiva dilettantistica vanno dichiarati nel modello 730/2022.

Entro il medesimo termine del 16 marzo le CU vanno anche consegnate ai percipienti che dovranno utilizzarle per compilare la propria dichiarazione dei redditi. Consiglio di farsi rilasciare una ricevuta firmata in caso di consegna a mano o di ottenere la prova dell’avvenuta consegna se l’invio avviene per mail, in modo da poter dimostrare di avere adempiuto anche a questo obbligo.

Parma, 28 febbraio 2022

Dr. Fabio Zucconi

[1] Disciplinati fiscalmente dall’art.67, comma 1, lett. m) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR).

[2] Quindi un soggetto che abbia concordato il pagamento di 1.200 euro al mese per 10 mesi annui (avendo quindi diritto a incassare 12.000 euro, non sarà soggetto ad alcuna ritenuta o tassazione se, arrivati al 31 dicembre abbia incassato solo 9.500 euro mantenendo un credito verso l’ente sportivo per i residui 2.500 euro.

[3] E quindi un periodo di imposta.