ALLA PRIMA SCADENZA PER I CORRISPETTIVI TELEMATICI NON È ANCORA TUTTO PRONTO
Come è noto a partire dal primo luglio è diventato obbligatorio per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro adeguarsi alla nuova normativa che obbliga all’utilizzo di apparecchiature idonee all’invio telematico giornaliero dei corrispettivi. Negli ultimi giorni si sono susseguite integrazioni normative[1] e di prassi[2] al fine di rendere meno traumatica la fase iniziale dell’introduzione del nuovo obbligo.
In effetti la disciplina è stata integrata da nuove disposizioni che prevedono, anche a regime, che i dati relativi ai corrispettivi giornalieri vadano trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate non più giornalmente bensì entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, fermi comunque gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati. Inoltre è stata introdotto, come già per la fattura elettronica, un periodo di grazia di sei mesi durante i quali non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione dei dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione purché entro i termini di liquidazione dell’IVA. La già citata Circolare n.15 interpreta questa nuova norma nel senso di autorizzare l’utilizzo del maggior termine per l’invio dei corrispettivi senza sanzione per il primo semestre anche nel caso in cui non sia stato possibile mettere in funzione tempestivamente il registratore di cassa telematico. In questo caso, fino alla messa in funzione del nuovo registratore telematico, i corrispettivi andranno certificati con le tradizionali modalità (scontrino o ricevuta fiscale e indicazione sul registro dei corrispettivi). Al fine poi di procedere con l’invio telematico tardivo (ma pur sempre nei limiti del mese successivo ed entro i termini della liquidazione IVA) è stato annunciato che verranno messe a disposizione apposite modalità telematiche. Per il primo semestre le sanzioni non saranno applicate nemmeno ai soggetti che, pur avendo messo in funzione il nuovo registratore telematico, procedono all’invio dei dati solo entro il mese successivo anziché nei dodici giorni successivi.
Rimane invece problematica l’introduzione di una procedura alternativa a quella attualmente utilizzata con le ricevute fiscali. Come è noto infatti dal momento della messa in funzione del nuovo registratore telematico sarà inibito l’utilizzo delle ricevute fiscali[3] e quindi si pone il problema di come certificare il corrispettivo ricevuto in caso di interventi posti in essere a domicilio del cliente o comunque fuori dalla sede dell’attività. Le soluzioni percorribili appaiono sostanzialmente due: la prima prevede che la certificazione del corrispettivo non avvenga immediatamente, ma solo al rientro in sede con l’emissione di un documento commerciale (nuovo nome dello scontrino) o addirittura di una fattura (elettronica) che dovrà essere fatto pervenire al cliente con modalità elettroniche[4] o tradizionali. La seconda via è quella di dotarsi di un dispositivo mobile collegato al registratore telematico che permette la predisposizione e la stampa del documento commerciale e, tramite il collegamento con il registratore telematico, la memorizzazione e la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate. Per quest’ultima soluzione anziché avvalersi di soluzioni proposte dai fornitori dei registratori di cassa, si potrà utilizzare la procedura web gratuita che è stata già da tempo annunciata dall’Agenzia delle Entrate[5]. Ad oggi tuttavia tale procedura non è ancora attiva e comunque non è ancora chiaro se si potrà utilizzare in parallelo al registratore telematico di cui ci si è dotati per la sede principale o se sarà necessario utilizzare un unico dispositivo.
Pur essendo quindi oramai in vigore la norma, come spesso accade, la struttura necessaria al funzionamento della disposizione non è stata completata in tempo, per questo motivo, ragionevolmente, è stato introdotto il periodo di grazia di sei mesi durante i quali sostanzialmente non verranno applicate sanzioni.
Parma, 1 luglio 2019
Dr. Fabio Zucconi
[1] Cfr. art.12-quinquies del Decreto Crescita (Decreto Legge 30 aprile 2019 n.34) convertito in legge con emendamenti in data 27 giugno e non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
[2] Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n.15 del 29 giugno 2019.
[3] Tale divieto è stato confermato anche dalla Circolare n.15/2019, la quale ha affermato che potranno temporaneamente continuare ad utilizzare le ricevute fiscali solo i soggetti che non hanno ancora messo in funzione il registratore telematico mentre la procedura è esclusa per coloro che hanno messo in funzione la nuova apparecchiatura.
[4] Per inviare in modalità elettronica il documento commerciale occorre il consenso del cliente.
[5] Cfr. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.99297 del 18 aprile 2019.