
ANCORA POCHI GIORNI PER CHIEDERE IL CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DI MATERIALE ANTI-COVID, MENTRE PER GLI INVESTIMENTI PER ADEGUARSI AI PROTOCOLLI IL TERMINE VA AL 2021
Anche le associazioni sportive dilettantistiche sono tra i beneficiari del credito di imposta che verrà riconosciuto a coloro che abbiano effettuato spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle normative emergenziali per la sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione.
Le due disposizioni[1] che prevedono questa misura agevolativa sono contenute nel cosiddetto “Decreto Rilancio” approvato il 19 maggio scorso e prevedono la concessione di un credito di imposta nella misura del 60% delle spese sostenute.
Entrambe le disposizioni appaiono applicabili alle associazioni sportive dilettantistiche in quanto tra i soggetti beneficiari vengono citati esplicitamente “le associazioni”[2] e gli “enti non commerciali”[3]. La circolare ministeriale[4] emanata appositamente per questa misura poi leva qualsiasi dubbio affermando che sono destinatarie del credito per adeguamento degli ambienti di lavoro le associazioni senza alcun vincolo all’attività esercitata[5] e che comunque vi rientrano tutti gli enti diversi da quelli che esercitano in via prevalente o esclusiva un’attività di impresa[6]. Quanto invece al credito per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione la medesima circolare afferma che la misura è diretta a incentivare tutti gli enti non commerciali a prescindere dalla tipologia di attività svolta nell’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19[7].
Le spese che danno diritto al credito di imposta sono quelle correlate a interventi effettuati per rendere possibile il rispetto delle prescrizioni sanitarie e il distanziamento sociale tra cui rientrano espressamente quelli edilizi e quelli per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché quelle sostenute per investimenti connessi ad attività innovative che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa. Tra questi rientrano i programmi software e i sistemi di videoconferenza. Gli investimenti devono poi essere funzionali al perseguimento degli adempimenti previsti da linee-guida o protocolli elaborati dagli enti di riferimento per la riapertura delle attività. Vi rientrano quindi ad esempio certamente tutti gli investimenti effettuati per poter applicare i vari protocolli diffusi dalle Federazioni Sportive Nazionali per la ripresa delle attività sportive dilettantistiche.
Rientrano inoltre tra le spese agevolate quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti o degli strumenti utilizzati nell’attività e quelle sostenute per l’acquisto dei vari dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere, ecc…), prodotti detergenti e disinfettanti, dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner o dispositivi atti a garantire la distanza interpersonale (barriere e pannelli protettivi).
Il credito di imposta ha dei massimali che però sono molto elevati, infatti per le spese per adeguamenti degli ambienti di lavoro il massimale delle spese è di 80.000 euro, mentre per le spese di sanificazione e di acquisto di dispositivi il massimale è di 100.000 euro (con credito di imposta massimo di 60.000 euro). Le spese devono essere sostenute nel corso dell’anno solare 2020 e per le associazioni che non adottino sistemi di contabilità ordinaria, come ad esempio chi applica il regime 398/1991, si deve avere riguardo al criterio di cassa[8]. Le spese vanno considerate al netto dell’IVA per chi adotta il regime IVA ordinario e al lordo dell’IVA per chi adotta criteri forfettari per cui l’IVA non è detraibile[9].
Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione al pagamento di imposte tramite modello F24, nella dichiarazione dei redditi o potrà essere ceduto a terzi[10].
La richiesta deve avvenire attraverso l’invio in forma telematica all’Agenzia delle Entrate di un apposito modello di comunicazione[11]. In tale modello si dovranno indicare sia le spese già sostenute alla data di invio dello stesso, sia quelle che si ritiene verranno sostenute fino alla data del 31 dicembre 2020. Il medesimo modulo può essere utilizzato per successivamente rinunciare integralmente ad un credito di imposta già richiesto. Il termine per la prenotazione di queste risorse scade il giorno 7 settembre per il credito sanificazione e acquisto dispositivi individuali, mentre per il credito per investimenti e adeguamenti degli ambienti di lavoro il termine è molto più lungo e le richieste possono essere effettuate fino al 30 novembre 2021.
Consigliamo pertanto di presentare con molta urgenza il modulo per ottenere il credito di imposta sulle operazioni di sanificazione e di acquisto di dispositivi individuali, mentre per gli investimenti che saranno necessari per adeguarsi alle linee-guida e ai protocolli delle Federazioni Nazionali sarà possibile effettuare la richiesta del credito successivamente e potrà essere effettuata una programmazione che tenga conto anche di questa agevolazione.
È da precisare che nel caso in cui venissero presentate domande in numero molto elevato e l’importo del credito complessivo da riconoscere da parte dell’Erario, calcolato sulla base della percentuale del 60% delle spese sostenute, dovesse superare l’entità dello stanziamento previsto dalla norma, la percentuale di riferimento verrebbe ridotta proporzionalmente per ciascun richiedente. Quindi non è certo che il credito venga riconosciuto nella misura del 60% in quanto tale percentuale potrebbe essere ridotta in funzione delle richieste pervenute.
Parma, 3 settembre 2020
Dr. Fabio Zucconi
[1] Cfr. artt.120 e 125 del D.L. 19 maggio 2020, n.34.
[2] Cfr. articolo 120, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n.34.
[3] Cfr. articolo 125, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n.34.
[4] Cfr. Circolare n.20/E del 10 luglio 2020.
[5] Cfr. paragrafo 1.1 della Circolare n.20/E del 10 luglio 2020, ultimo capoverso: “Stante il tenore letterale della norma, tali soggetti sono inclusi tra i beneficiari dell’agevolazione, anche nell’ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate all’allegato 1 aperte al pubblico”.
[6] Cfr. paragrafo 1.1 della Circolare n.20/E del 10 luglio 2020, penultimo capoverso.
[7] Cfr. paragrafo 2.1 della Circolare n.20/E del 10 luglio 2020, ultimo capoverso.
[8] Per le associazioni che invece adottassero il sistema di contabilità ordinaria e per le SSD a rl si dovrebbe utilizzare il criterio di competenza.
[9] Cfr. paragrafo 2.3 della Circolare n.20/E del 10 luglio 2020, ultimo capoverso.
[10] Per le associazioni e società sportive dilettantistiche che adottano il regime di cui alla legge 398/1991 ad esempio potrebbe essere utilizzato in compensazione dell’IVA trimestrale o potrebbe essere ceduto a un istituto di credito, più difficilmente potrebbe essere conveniente utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi dell’anno prossimo, stante il basso imponibile che normalmente emerge con questo regime fiscale.
[11]https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570158/comunicazione_ambienti_sanificazione_mod.pdf/64d177c2-96d2-6335-d276-4e497e0a8b71