APPROVATA LA LEGGE DELEGA SULLO SPORT: PREPARIAMOCI A MODIFICHE IMPORTANTI SULLE NORMATIVE IN AMBITO SPORTIVO

Il 6 agosto il Senato ha approvato definitivamente una legge delega[1] che porterà numerose e importanti innovazioni nel sistema dello sport nazionale. Come è noto questa legge ha provocato una reazione del Comitato Olimpico Internazionale che la ritiene una minaccia all’autonomia del CONI e rileva diversi conflitti con la Carta Olimpica[2]. Nel presente intervento prescinderemo da questi aspetti di politica sportiva e ci concentreremo sulle novità che potranno riguardare specificamente le associazioni o le società sportive dilettantistiche.

Va innanzitutto precisato che le disposizioni principali di questa legge fissano dei principi da seguire per l’approvazione di futuri provvedimenti normativi che dovranno essere predisposti dal Governo e quindi non rappresentano innovazioni legislative già immediatamente applicabili. Riteniamo tuttavia che sia importante conoscere le novità che si presenteranno nel prossimo futuro per non farsi trovare impreparati tenendo presente che il termine temporale concesso al Governo per l’approvazione dei decreti delegati è stato fissato in dodici mesi.

Le deleghe conferite al Governo per l’approvazione di nuove leggi in materia sportiva sono ben sei e riguardano rispettivamente: l’adozione di misure in materia di ordinamento sportivo[3], il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo[4], il rapporto di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e l’accesso e l’esercizio della professione di agente sportivo[5], il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi[6], la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi[7] e la sicurezza nelle discipline sportive invernali[8].

Delle deleghe sopra citate quella che riteniamo potrebbe avere un impatto più consistente per il mondo dello sport dilettantistico è quella relativa al rapporto di lavoro sportivo. È infatti prevista la riforma della disciplina del lavoro in ambito sportivo, attualmente disciplinata dal punto di vista fiscale dagli articoli 67 e 69 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir) e improntata alla non tassabilità dei compensi ricevuti fino all’importo di 10.000 euro. Tra i criteri direttivi contenuti nella legge-delega che dovrà seguire il Governo per l’approvazione della nuova normativa sono stati previsti: la necessità di riconoscere il principio di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo; la necessità di individuare la figura del lavoratore sportivo e la definizione della disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale; la necessità di disciplinare i rapporti di collaborazione amministrativo- gestionale nelle società e associazioni sportive dilettantistiche. Si tratta di temi ben conosciuti e che abbiamo già in precedenza approfondito sulla base delle norme esistenti ad oggi che però saranno suscettibili di importanti modifiche. Ad oggi non è possibile ipotizzare che tipo di cambiamenti saranno effettivamente apportati sia dal punto di vista fiscale che da quello previdenziale e assicurativo o di adempimenti da svolgere. I criteri contenuti nella legge-delega in sostanza individuano la necessità di delineare una normativa specifica di settore che non debba più utilizzare norme generiche ed adattarle alla propria fattispecie ed in questo modo verranno certamente chiariti i molti dubbi che ad oggi esistono in merito ad esempio alla delimitazione delle mansioni che possono considerarsi inscritte nelle collaborazioni che rientrano nei compensi sportivi. Tuttavia non è invece possibile chiarire fin da subito se la disciplina che verrà introdotta sarà migliorativa per le società o associazioni sportive dilettantistiche o se porterà ad aggravi nei costi fiscali, assicurativi o previdenziali e negli adempimenti richiesti.

Riteniamo altresì che dovranno essere ben monitorate le disposizioni che verranno introdotte dai decreti delegati in materia di costruzione e ristrutturazione degli impianti sportivi. Tra l’altro i criteri enunciati per questa legge prevedono la possibilità di affidamento diretto dell’impianto in presenza di determinati requisiti[9] che potrebbero evitare la complicata e costosa procedura di affidamento tramite bando che spesso deve essere effettuata pur in mancanza di oggettive necessità[10].

Quanto alla delega per la semplificazione degli adempimenti manteniamo un certo scetticismo in quanto in passato numerose discipline intestate come “semplificazione degli adempimenti” hanno portato in realtà ad una complicazione della normativa originaria e ad un effettivo incremento degli adempimenti in termini di numero o di difficoltà. Segnaliamo tuttavia nella sezione della legge-delega relativa a questo argomento l’interessante previsione tra i criteri che dovranno guidare il Governo della previsione di misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica[11].

Terminiamo questo intervento segnalando che all’interno della legge oggetto di questo commento sono stati inseriti anche tre articoli di immediata applicazione che, rispettivamente, introducono la nuova entità denominata centro sportivo scolastico[12], disciplinano il caso della cessione del titolo sportivo[13] e istituiscono nelle società sportive professionistiche un nuovo organo a tutela degli interessi dei tifosi[14].

Prescindendo dall’ultimo di questi temi che non riguarda le società dilettantistiche sarà utile approfondire la disciplina del centro sportivo scolastico che potrà rappresentare un nuovo soggetto per lo svolgimento dell’attività sportiva nelle scuole e che potrà porsi come soggetto complementare o in concorrenza con le associazioni sportive che si occupano di sport giovanile a seconda dell’evoluzione dei rapporti tra scuola e associazioni sportive. In effetti la nuova norma prevede la possibilità per le scuole di coinvolgere le associazioni sportive dilettantistiche che hanno la propria sede legale nel comune in cui è stabilita la sede del centro sportivo scolastico[15]. Va tenuto tuttavia presente che è stata introdotta una norma che obbliga i centri sportivi scolastici ad affidare lo svolgimento delle discipline sportive esclusivamente a laureati in scienze motorie e quindi potrebbe essere necessario per le associazioni sportive interessate selezionare i propri tecnici in funzione delle qualifiche possedute.

Quanto alla nuova disciplina relativa alla cessione o al trasferimento per qualsiasi motivo del titolo sportivo, la norma prevede, affinché si possa procedere al trasferimento del titolo sportivo, la necessità di una perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale. Con ciò si avrà da un lato una maggiore consapevolezza nell’ambito di queste operazioni, tuttavia dall’altro lato si possono facilmente prevedere maggiori complicazioni e costi.

Parma, 10 agosto 2019

Dr. Fabio Zucconi

[1] Si tratta del Disegno di Legge n.S-1372 che ad oggi non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi non ha una propria numerazione definitiva come legge e che consegue all’approvazione del disegno di legge C-1603-bis approvato in precedenza dalla Camera dei Deputati il 27 giugno scorso.

[2] Cfr. https://www.corriere.it/sport/19_agosto_06/passa-riforma-olimpiade-rischio-f405319c-b885-11e9-b2de-ac53be46e6c6.shtml

[3] Cfr. Art.1 del disegno di legge.

[4] Cfr. Art.5 del disegno di legge.

[5] Cfr- Art.6 del disegno di legge.

[6] Cfr- Art.7 del disegno di legge.

[7] Cfr. Art.8 del disegno di legge.

[8] Cfr. Art.9 del disegno di legge.

[9] Cfr. art.7, comma 2, lettera f) della legge delega.

[10] Spesso il partecipante al bando di affidamento dell’esercizio dell’impianto sportivo è l’unica associazione sportiva dilettantistica che svolge quel tipo di sport nel Comune proprietario dell’impianto.

[11] Cfr. art.8, comma 2, lettera d) della legge delega.

[12] Cfr. articolo 2 della legge delega.

[13] Cfr. articolo 3 della legge delega.

[14] Cfr. articolo 4 della legge delega.

[15] Cfr. articolo 2, comma 2 della legge delega.