
APPROVATO IL DECRETO CORRETTIVO DELLA RIFORMA DELLO SPORT: ORA SI DEVE ATTENDERE SOLO LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Finalmente mercoledì scorso 26 luglio il Governo ha approvato in via definitiva il decreto legislativo correttivo della Riforma dello Sport che tanto era atteso per dare effettiva attuazione alla riforma.
Come è noto infatti per l’intero mese di luglio tutti gli enti sportivi hanno vissuto un periodo di assoluta incertezza essendo entrato in vigore un complesso di norme che tutti sapevano sarebbe cambiato ma senza che fosse noto il dettaglio delle modifiche che sarebbero state apportate.
In realtà ancora oggi siamo in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto e quindi ancora non è possibile conoscere dettagliatamente il testo delle correzioni apportate alla norma, tuttavia la conferenza stampa tenuta al termine del Consiglio dei Ministri del 26 luglio[1] e soprattutto un “volantino” (denominato “infografica esplicativa”)[2] pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport e redatto dal Ministro per lo Sport e i Giovani e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno reso noti i punti essenziali delle modifiche normative.
Quindi, in attesa di poter approfondire adeguatamente e in maniera organica il nuovo impianto della riforma che si viene a creare dopo le ultime modifiche normative, possiamo intanto anticipare gli aspetti principali dell’adeguamento operato con l’ultimo decreto:
- È stato integralmente eliminato l’obbligo di iscrizione all’INAIL e di versamento del premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per tutti i contratti diversi dal lavoro dipendente. Pertanto, dal momento che la maggior parte degli enti sportivi non assumeranno i soggetti che prestano attività per loro conto, bensì li inquadreranno come collaboratori coordinati e continuativi[3] il problema degli alti costi da sostenere per l’assicurazione degli infortuni[4] e degli adempimenti da svolgere viene totalmente superato. Ciò, vale la pena specificarlo, per tutti i contratti di lavoro sportivo e non solo per quelli di importo inferiore a 5.000 euro annui come era stato ipotizzato in precedenza. La motivazione di questa scelta risiede nella considerazione che ci si è accorti che il rischio infortunistico era già coperto dall’assicurazione “federale” da stipulare obbligatoriamente al momento del tesseramento.
- Viene istituito presso il Dipartimento per lo Sport un elenco di mansioni che possono essere remunerate come lavoro sportivo. Non è ancora chiaro se questo elenco sarà un semplice riassunto ordinato delle mansioni deliberate dai singoli enti affilianti o se, come si auspica, il Dipartimento per lo Sport potrà aggiungere alcuni tipi di mansioni anche ulteriori rispetto a quelle deliberate dai singoli enti affilianti. Da questo elenco infatti potrebbe scaturire la soluzione al problema dell’inquadramento dei cosiddetti “ausiliari” (custode, magazziniere, ecc…) che sono presenti nell’organigramma di qualsiasi ente sportivo dilettantistico.
- Viene introdotta una procedura di silenzio-assenso per le richieste di autorizzazione allo svolgimento di lavoro sportivo dei dipendenti pubblici.
- Viene alzato il limite orario settimanale che consente di inquadrare come collaboratore coordinato e continuativo e quindi di non assumere il lavoratore sportivo. Le ore settimanali vengono aumentate da 18 a 24. A tale orario di lavoro sono da aggiungere le ore dedicate allo svolgimento di manifestazioni sportive.
- Viene concessa una proroga per gli adempimenti correlati alle collaborazioni intervenute nei mesi tra luglio e settembre che potranno essere svolti entro il 31 dicembre.
- Con riferimento alla comunicazione che può essere data attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS), è stato specificato che il termine per la comunicazione dell’inizio del rapporto di lavoro è il giorno 30 del mese successivo a quello di inizio della collaborazione.
- Sono state confermate le tre fasce di reddito annuo in relazione alle quali si applicano regole fiscali e contributive diverse e quindi:
- Viene introdotto un credito di imposta per rimborsare gli enti sportivi di piccole dimensioni dei maggiori costi sostenuti per il carico previdenziale. Tuttavia questa misura risulta poco efficace in quanto il limite di ricavi complessivi è stato posto a 100.000 euro e quindi risulta molto basso e per poter accedere al credito occorre svolgere adempimenti non banali e che assoggettano al rischio di controlli. Inoltre la misura, al momento, copre solo gli oneri sostenuti nei mesi da luglio a novembre 2023 e quindi risulta poco appetibile.
- Per i volontari è stata confermata la possibilità di erogare rimborsi fino a 150 euro mensili autocertificati, ma soprattutto è stata data la possibilità di dare rimborsi per spese documentate alle condizioni stabilite dall’ente sportivo erogante. Con questa norma si introduce la possibilità di deliberare anche il rimborso di viaggi svolti all’interno del Comune di residenza.
- Per i collaboratori amministrativo- gestionali il decreto correttivo non apporta alcuna modifica e quindi viene confermato l’obbligo di applicare la normativa ordinaria in tema di inizio di rapporto di lavoro e comunicazioni dei pagamenti che non possono essere fatte attraverso il registro.
In conclusione possiamo quindi accogliere con soddisfazione il decreto correttivo che finalmente arriva a dare certezze e che ha eliminato alcune delle criticità più evidente che avevamo evidenziato (INAIL).
Occorrerà approfondire anche la questione della sicurezza sul lavoro, ma anche su questo fronte sembra che si potranno avere notizia positive in relazione alla mancanza di obbligo per i lavoratori che hanno un compenso inferiore a 5.000 euro annui ed in ogni caso già ora è stato specificato[7] che per la tutela della salute del lavoratore che svolge attività sportiva la competenza rimane del medico dello sport, mentre solo per le attività diverse da quelle sportive si deve ricorrere al medico competente.
Consigliamo quindi di attendere ancora qualche giorno affinché il testo venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale e possa essere adeguatamente approfondito e commentato, ma si può ritenere che finalmente entro breve tempo si possa recuperare l’operatività che era stata perduta nell’ultimo mese.
Parma, 31 luglio 2023
Dr. Fabio Zucconi
[1] https://www.governo.it/it/media/conferenza-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-45/23302
[2] https://www.sport.governo.it/media/4354/riforma-del-lavoro-sportivo-3.pdf
[3] Cfr. Sport-Update Newsletter n.18/22 e 9/23.
[4] Cfr. ancora Sport-Update – newsletter n.9/23.
[5] Nella misura del 24% o del 27,03% applicata sulla metà dell’imponibile per i primi cinque anni.
[6] Le imposte vengono pagate in modo ordinario. Non è stata approvata la proposta che prevedeva l’applicazione di una flat-tax del 15% oltre la soglia dei 15.000 euro.
[7] Nell’infografica esplicativa pubblicata sul sito del Dipartimento per lo Sport.