
ARRIVANO I CONTRIBUTI PER IL MONDO SPORTIVO DILETTANTISTICO
Sommario:
- Premessa: arrivano i contributi per il mondo sportivo dilettantistico
- Contributo fondo perduto Decreto Rilancio (art.25 D.L.19/5/2020 n.34)
- Contributo Ufficio per lo Sport per canoni di locazione – prima finestra
- Contributo Ufficio per lo Sport fondo perduto – seconda finestra
- Contributo straordinario CONI
- Sport-bonus – prima finestra
- Indennità collaboratori sportivi
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1. PREMESSA: ARRIVANO I CONTRIBUTI PER IL MONDO SPORTIVO DILETTANTISTICO
Finalmente negli ultimi giorni sono state adottate varie disposizioni che prevedono il riconoscimento di somme a fondo perduto a vantaggio delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Fino ad oggi, dal momento dell’inizio dell’emergenza sanitaria, l’unico provvedimento che avesse portato all’erogazione di somme a fondo perduto nel mondo dello sport dilettantistico era rappresentato dall’indennità di 600 euro riconosciuta per il mese di marzo ai collaboratori sportivi[1], mentre tutte le altre disposizioni prevedevano misure di sostegno sotto forma di finanziamenti agevolati o al massimo contributi in conto interesse[2], ma con l’obbligo di restituire le somme ricevute in prestito. Negli ultimi giorni invece sono giunti a compimento tutti i passaggi necessari per permettere lo sblocco di fondi che arriveranno nelle casse delle società sportive senza obbligo di restituzione. Alcuni di questi provvedimenti in realtà non sono collegati direttamente all’emergenza sanitaria[3], altri utilizzano sia fondi ordinari che fondi straordinari[4], altri ancora sono stanziati appositamente per contrastare la situazione che si è creata a causa del Covid-19.
Occorre tenere in considerazione che i contributi la cui disciplina è stata approvata in questi giorni sono in molti casi alternativi tra loro, nel senso che si deve scegliere quale richiedere, ma non si possono sempre cumulare. Per tale motivo è opportuno conoscere bene il funzionamento di ciascuno di essi e scegliere di richiedere il contributo o la combinazione di contributi che possa portare i maggiori privilegi. Tale scelta è diversa per ciascun ente sportivo in quanto i parametri che devono essere presi in considerazione sono molteplici e non è possibile fornire uno schema fisso di convenienza. Di seguito forniamo le indicazioni di massima che potranno servire per individuare, per ciascuna associazione o società sportiva, i contributi che è più opportuno richiedere.
2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO RILANCIO (ART.25 D.L. 19/5/2020 N.34)
Ci eravamo già occupati di questo contributo quando abbiamo fornito il primo commento alle disposizioni contenute nel cosiddetto Decreto Rilancio[5]. In quell’occasione avevamo sostenuto che, in attesa di chiarimenti, appariva possibile accedere al contributo per le società sportive dilettantistiche, mentre qualche dubbio rimaneva per le associazioni, in quanto, essendo il contributo previsto in favore delle “imprese”, si poteva ipotizzare che questa locuzione escludesse gli enti sotto forma associativa. Il dubbio è stato risolto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato il 10 giugno 2020 con protocollo n.230439/2020 che disciplina le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto. Il provvedimento infatti esplicitamente afferma che “il contributo … spetta [a]gli enti non commerciali … in relazione allo svolgimento di attività commerciali”. La modulistica approvata con il medesimo provvedimento ribadisce che il contributo spetta anche agli enti non commerciali per i quali è esplicitamente riportato uno specchietto che identifica i righi della dichiarazione dei redditi da prendere in considerazione per la compilazione dell’istanza. Si deve trattare però di associazioni sportive dilettantistiche che svolgano attività commerciali[6] e quindi che abbiano una partita IVA aperta e compilino la dichiarazione annuale dei redditi, anche se eventualmente con l’applicazione del regime agevolato di cui alla legge 398/1991. Rimangono invece escluse da questo contributo le associazioni sportive che svolgano solo attività istituzionale e non abbiano alcuna attività commerciale accessoria.
Una volta chiarito quindi quali sono i soggetti che possono richiedere il contributo, vediamo come ne viene determinata la misura. A tal fine occorre confrontare il fatturato del mese di aprile 2019 con quello di aprile 2020. Per fatturato si deve intendere esclusivamente quello correlato alle attività commerciali, pertanto ad esempio non si devono considerare gli incassi per le quote associative o le quote di partecipazione ai corsi sportivi da parte di tesserati[7]. Il contributo spetterà solo se il fatturato di aprile 2020 risulta inferiore a quello di aprile 2019 di almeno un terzo. Una volta verificato questo presupposto l’importo da ricevere si calcolerà applicando la percentuale del 20%[8] alla differenza di fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020. Ad esempio quindi, se ad aprile 2019 la ASD Alfa avesse emesso fatture per un imponibile di 30.000 euro e incassato da biglietteria e bar un importo (scorporato di IVA al 10%) di 5.000 euro, mentre ad aprile 2020 fossero state emesse fatture per 10.000 euro e non fosse stato riscosso alcun corrispettivo, il contributo ammonterebbe a 5.000 euro (pari al 20% di 25.000 euro ovvero 30.000+5.000-10.000). In ogni caso, sempre che venga rispettato il presupposto della riduzione del fatturato di almeno un terzo tra aprile 2020 e aprile 2019, è garantito un contributo minimo di 2.000 euro. Il contributo è dovuto anche alle associazioni e società sportive costituite nell’anno 2019 o 2020 (purché prima del 1 maggio).
È stato esplicitamente indicato che ai fini del calcolo delle percentuali da applicare nel calcolo del contributo, per i soggetti infra-annuali[9] si deve avere riguardo al periodo di imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020[10]. In ogni caso va notato che il modulo per la richiesta non richiede l’indicazione precisa dei ricavi del periodo di imposta precedente, ma solo la classe di riferimento (sotto 400.000, tra 400.000 e 1.000.000 e oltre 1.000.000 di euro).
La richiesta del contributo potrà avvenire a partire da lunedì 15 giugno e fino al 13 agosto 2020 utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate e l’apposita modulistica[11]. È previsto che l’istanza possa essere presentata mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e l’operazione può essere effettuata direttamente dall’associazione o società sportiva oppure tramite un professionista abilitato che opera come intermediario (es. commercialista). Nell’istanza dovrà essere indicato il codice IBAN del conto corrente su cui verrà accreditato il contributo.
Occorre in ogni caso approfondire molto bene l’esistenza dei presupposti per la richiesta del contributo in quanto gli abusi nelle richieste dei contributi sono perseguiti anche penalmente e le somme eventualmente ricevute senza averne effettivamente diritto dovranno essere restituite con pesanti sanzioni.
3. CONTRIBUTO UFFICIO PER LO SPORT PER CANONI DI LOCAZIONE – PRIMA FINESTRA
Si tratta di un contributo riservato alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI titolari di almeno un contratto di locazione registrato presso l’Agenzia delle Entrate di unità immobiliari accatastate e situate nel territorio italiano all’interno delle quali viene svolta l’attività sportiva. È richiesto che sussistano tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento delle attività sportive e che le attività sportive vengano svolte prevalentemente nell’immobile locato per il quale si chiede il contributo. È anche necessario avere pagato tutti i canoni di locazione scadenti entro il 31 dicembre 2019.
Il contributo potrà essere richiesto anche da coloro che abbiano già usufruito o abbiano intenzione di usufruire in futuro di altri contributi correlati ai canoni di locazione[12], tuttavia in questo caso il presente contributo verrà ridotto in misura pari agli altri contributi ricevuti.
Al fine di permettere che a ciascuna associazione sportiva venga assicurato un contributo congruo è stato previsto di fissare un massimo erogabile di 600 euro mensili. Questa soglia potrà variare in base al numero effettivo delle richieste che verranno presentate.
La richiesta per questo contributo dovrà essere inviata tramite una piattaforma web[13] appositamente realizzata dall’Ufficio per lo Sport a partire dalle ore 12.00 del 15 giugno 2020 ed entro le ore 20.00 del 21 giugno 2020.
4. CONTRIBUTO UFFICIO PER LO SPORT FONDO PERDUTO – SECONDA FINESTRA
Il secondo contributo che verrà erogato con i fondi dell’Ufficio per lo Sport sarà assegnato solo a chi non abbia già richiesto il contributo per le locazioni di cui abbiamo parlato sopra. Il richiedente dovrà sempre essere una associazione o una società sportiva dilettantistica iscritta al Registro CONI ed affiliata a una Federazione Sportiva Nazionale o a un Ente di Promozione Sportiva ed essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie.
È richiesto inoltre che alla data del 23 febbraio 2020 ci fossero almeno 50 tesserati e che nell’attività sportiva venga utilizzato almeno un istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o diploma ISEF o, in alternativa, in possesso della qualifica di tecnico/ istruttore rilasciata dal CONI o dagli organismi affilianti a cui aderisce l’associazione o società sportiva richiedente. La domanda dovrà essere corredata dalla dichiarazione della Federazione Sportiva Nazionale o dell’Ente di Promozione Sportiva che attesti l’attività sportiva svolta e il numero di tesserati.
È prevista una larga incompatibilità per la richiesta di questo contributo con altre provvidenze straordinarie previste dalla normativa emergenziale in quanto non potrà essere richiesto da chi abbia ricevuto contributi di qualsiasi tipo per il superamento dell’emergenza Covid-19 dagli organismi affilianti o da Enti Pubblici. È curioso che tra gli Enti Pubblici vengano ricompresi le Regioni, le Provincie e i Comuni, ma non lo Stato e questa mancanza potrebbe far pensare che questo contributo possa essere cumulabile con quello previsto dal Decreto Rilancio anche se in realtà tale conclusione appare alquanto forzata. Sicuramente invece questo contributo non è cumulabile con il contributo straordinario del CONI di cui parleremo tra poco.
L’importo del contributo ammonta a 800 euro.
La domanda andrà presentata, sempre tramite l’utilizzo della apposita piattaforma web dell’Ufficio per lo Sport, tra le ore 12,00 del 22 giugno 2020 e le ore 20,00 del 28 giugno 2020. Il contributo verrà erogato, fino al raggiungimento dello stanziamento disponibile, in ordine cronologico di ricezione della domanda. Occorrerà quindi predisporre in anticipo tutti i documenti, in particolar modo quelli da richiedere agli organismi affilianti, per poter essere pronti fin da subito ad effettuare la richiesta.
5. CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONI
Il CONI ha deciso di contribuire per alleviare la situazione straordinaria che si è creata per le associazioni e società sportive dilettantistiche autorizzando i comitati territoriali a destinare una quota del proprio patrimonio a sostegno della ripresa delle attività sportive attraverso una assegnazione straordinaria di contributi per le associazioni e società sportive dilettantistiche. Ciascun comitato regionale del CONI può emanare un apposito regolamento che prevede l’entità complessiva dello stanziamento[14], i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi. Ad oggi risultano emanati i regolamenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte. In ogni caso i contributi verranno assegnati solo alle associazioni o società che abbiano investito nel settore giovanile.
È previsto infatti che venga stilata una graduatoria tra gli enti che hanno effettuato la richiesta in funzione della consistenza e della qualità dell’attività giovanile svolta[15] ed alcuni comitati regionali[16] hanno previsto anche un punteggio minimo da raggiungere per poter usufruire del contributo.
L’entità del contributo varia da un minimo a un massimo a seconda della posizione in graduatoria e della regione di appartenenza. I regolamenti regionali emanati fino ad ora prevedono un minimo compreso tra 1.000[17] e 2.000[18] euro e un massimo di 5.000 euro.
Le domande devono essere presentate utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione in allegato ai regolamenti e dovranno pervenire al Comitato Regionale del CONI di appartenenza tramite il Comitato Regionale della Federazione Sportiva o dell’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, mentre saranno rigettate le domande inviate direttamente dalle associazioni al Comitato Regionale del CONI. Così, ad esempio, una associazione sportiva dilettantistica che svolge attività calcistica con sede a Parma dovrà presentare la domanda al Comitato Regionale della FIGC, il quale la trasmetterà poi al Comitato Regionale del CONI.
Per la compilazione della domanda sono richiesti il certificato di iscrizione al Registro CONI per l’anno 2019, i dati anagrafici della associazione, alcuni dati inerenti l’attività sportiva esercitata nel 2019 o nella stagione 2019-2020 e il codice IBAN per l’accredito del contributo.
Il Comitato Regionale CONI del Piemonte invita le associazioni sportive beneficiarie del contributo a destinare parte dello stesso a tecnici e atleti che hanno concorso al raggiungimento dei risultati che hanno permesso di inserirsi nella graduatoria, ma non esiste nella pratica alcun vincolo sull’utilizzo di questi fondi.
Non è prevista dai regolamenti alcuna incompatibilità con altri contributi, quindi questa provvidenza può essere richiesta anche cumulativamente al fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio. Il contributo invece appare incompatibile con quello dell’Ufficio Sport per un’esplicita regola prevista dalla normativa che disciplina quest’ultima sovvenzione.
Il termine per l’invio delle domande varia da regione a regione[19], ma è comunque, almeno per le regioni che hanno già emanato il regolamento, abbastanza stringente, quindi consigliamo di affrettarsi ad effettuare la richiesta.
6. SPORT-BONUS – PRIMA FINESTRA
Il cosiddetto “Sport-bonus” è una agevolazione fiscale che esiste dal 2018 ed è stata riproposta negli anni fino ad essere da ultimo confermata anche per l’anno 2020[20]. Non si tratta quindi di una normativa emergenziale, tuttavia, per una corrispondenza cronologica delle date previste dalla normativa, esplica i suoi effetti in questo periodo di difficoltà per il mondo sportivo dilettantistico e quindi ne richiamiamo brevemente la disciplina e indichiamo gli adempimenti che devono essere posti in essere per poterne beneficiare.
La disciplina prevede un’agevolazione sotto forma di credito di imposta per i contribuenti, persone fisiche e imprenditori, che effettuino, nel corso dell’anno 2020, erogazioni liberali in denaro agli enti proprietari, concessionari o affidatari di impianti sportivi pubblici al fine di realizzare interventi di manutenzione e restauro o anche per la realizzazione di strutture nuove. I beneficiari delle erogazioni quindi potranno essere gli enti pubblici proprietari degli impianti oppure, ad esempio, le società o associazioni sportive dilettantistiche che conducono tali impianti in forza di un contratto o una convenzione. Gli impianti sportivi oggetto degli interventi devono essere pubblici e quindi l’agevolazione non si estende alle erogazioni finalizzate al finanziamento della ristrutturazione o della costruzione di impianti sportivi di proprietà privata, ad esempio di una associazione o società sportiva.
La misura del beneficio fiscale è fissata al 65% del valore delle erogazioni liberali effettuate con il limite del 20 per cento del reddito imponibile per le persone fisiche e gli enti non commerciali e dell’1 per cento dei ricavi annui per gli imprenditori commerciali. Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali e per gli imprenditori è utilizzabile in compensazione e si configura come contributo non tassato.
La procedura prevede che il contribuente che voglia usufruire di questo credito di imposta invii una apposita richiesta[21] all’Ufficio per lo Sport nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 6 luglio 2020 (prima finestra). Successivamente, entro il 21 luglio l’Ufficio per lo Sport pubblicherà sul proprio sito l’elenco dei beneficiari. Entro il 31 luglio i beneficiari dovranno effettuare l’erogazione in denaro ed entro l’11 agosto gli enti che hanno ricevuto l’erogazione dovranno dichiarare di avere ricevuto il pagamento.
Per maggiori approfondimenti sul tema rimandiamo a quanto abbiamo già precedentemente pubblicato[22].
7. INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI
Ricordiamo infine che il cosiddetto Decreto Rilancio[23] ha previsto all’articolo 98 la riproposizione dell’indennità da 600 euro per i collaboratori sportivi con l’estensione di tale provvidenza anche ai mesi di aprile e maggio. Il 29 maggio è stato poi emanato il decreto attuativo della disposizione e la norma è ora applicabile nella pratica.
Si deve distinguere tra chi ha già fatto la richiesta dell’indennità per il mese di marzo e chi non l’ha fatta. In effetti chi ha già presentato la richiesta per l’indennità relativa al mese di marzo riceverà automaticamente anche quella relativa a aprile e maggio senza necessità di ulteriore domanda. Chi non avesse ancora ricevuto l’indennità di marzo in quanto è in corso un supplemento di istruttoria potrà caricare insieme ai documenti necessari per confermare i requisiti della prima domanda, anche quelli correlati all’indennità di aprile e maggio.
Chi infine non avesse usufruito della indennità per il mese di marzo, ma avesse in essere al 23 febbraio 2020 un rapporto di collaborazione remunerato con reddito qualificato come rimborso o compenso sportivo[24], non avesse percepito altro reddito da lavoro per i mesi di aprile e maggio 2020 e non avesse ricevuto altre indennità previste dalla normativa emergenziale potrebbe inviare la richiesta attraverso la piattaforma informatica sul sito di Sport e Salute a partire dall’8 giugno 2020 seguendo le istruzioni presenti sul sito[25].
Parma, 13 giugno2020
Dr. Fabio Zucconi
[1] Art.96, decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.
[2] Cfr. Art.14, decreto-legge 8 aprile 2020, n.23.
[3] Lo Sport-Bonus infatti era già stato previsto dalle ultime leggi di bilancio.
[4] I contributi dell’Ufficio per lo Sport infatti attingono in parte al fondo creato tramite il cosiddetto Decreto Dignità (decreto legge 12 luglio 2018, n.87) nel 2018 e in parte al fondo previsto dall’articolo 217 del Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n.34) emanato per far fronte all’emergenza corona-virus.
[5] Cfr. https://staging.studiofabiozucconi.it/decreto-rilancio-le-disposizioni-per-le-societa-sportive/
[6] Rappresentano attività commerciali che permettono di usufruire del contributo ad esempio la fornitura di servizi promozionali di sponsorizzazione, la gestione di bar o posti di ristoro o gli incassi dei biglietti per la partecipazione alle manifestazioni sportive.
[7] Definite tecnicamente come “corrispettivi specifici”.
[8] La percentuale scende al 15% per chi ha avuto ricavi nel 2019 per un ammontare superiore a 400.000 euro e inferiore a 1 milione di euro e al 10% per chi ha avuto ricavi superiori a 1 milione di euro.
[9] Ad esempio quelli che hanno l’esercizio 1 luglio-30 giugno, come accade frequentemente per le società che svolgono attività con stagione agonistica a cavallo d’anno come il calcio, la pallacanestro, la pallavolo ecc…
[10] Quindi per i soggetti che hanno l’esercizio 1 luglio- 30 giugno si deve avere riguardo al bilancio del periodo 1 luglio 2018 – 30 giugno 2019.
[11] https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2533795/istanza_fondo_perduto_modello-def.pdf/7deb68eb-689c-f6ec-74f7-4843df79723f
[12] Credito di imposta del 60% per i mesi da marzo a maggio previsto dal Decreto Rilancio, riduzione del canone di locazione prevista dall’art.216 del Decreto Rilancio, altri contributi ricevuti per emergenza Covid dalle Federazioni Sportive o gli Enti di Promozione Sportiva o altri contributi ricevuti da enti pubblici in conto locazione.
[13] La piattaforma sarà raggiungibile dal sito www.sport.governo.it
[14] Sulla base dei regolamenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte gli stanziamenti complessivi per ciascuna regione si aggirano intorno ai 500-550.000 euro.
I regolamenti sono reperibili ai seguenti siti nei quali è disponibile anche il modello per la domanda di ammissione: https://emiliaromagna.coni.it/emiliaromagna/emiliaromagna/notizie/22981-assegnazione-straordinaria-per-contributo-societ%C3%A0-sportive-anno-2020.html
https://piemonte.coni.it/piemonte/piemonte/notizie/23012-assegnazione-straordinaria-contributi.html https://lombardia.coni.it/lombardia/lombardia/notizie/23019-contributi-straordinari-del-c-o-n-i-alle-asd-ed-alle-ssd-della-regione-lombardia.html
[15] Verranno quindi presi come riferimento il numero degli atleti che svolgono attività giovanile, i risultati ottenuti, la quantità di talenti sportivi espressi, la partecipazione a progetti per la promozione giovanile. Viene considerata ai fini della graduatoria anche la continuità del rapporto tra atleta e associazione sportiva
[16] Piemonte e Lombardia.
[17] Il minimo per Lombardia e Piemonte è fissato a 1.000 euro.
[18] Il minimo per l’Emilia Romagna è fissato a 2.000 euro.
[19] Piemonte: 18 giugno, Emilia Romagna: data ancora da stabilire dalla Giunta Regionale, Lombardia: 30 giugno,
[20] L’estensione al 2020 della normativa è avvenuta con la legge di bilancio per il 2020, legge n.160 del 27 dicembre 2019, articolo1, commi da 177 a 179.
[21] La modulistica per l’invio della richiesta può essere scaricata da http://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/sport-bonus/modulistica/
[22] https://staging.studiofabiozucconi.it/dal-30-maggio-i-titolari-di-reddito-di-impresa-possono-inviare-le-richieste-per-usufruire-dello-sport-bonus/ e https://staging.studiofabiozucconi.it/sport-bonus-e-uscita-la-modulistica-con-sorpresa-anche-i-privati-devono-presentare-la-richiesta/
[23] Decreto-legge 19 maggio 2020, n.34.
[24] Tassato in base all’articolo 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 con franchigia non tassata di 10.000 euro.
[25] https://www.sportesalute.eu/primo-piano/1999-collaboratori-sportivi-al-via-la-presentazione-delle-domande-per-lindennita-di-aprile-e-maggio.html