ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E RIFORMA DEL TERZO SETTORE: L’OPPORTUNITÀ DI COINVOLGERE L’ASSEMBLEA NELLA SCELTA DI ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE – LA SCADENZA DEL 3 AGOSTO 2019
Come è noto nel corso dell’anno 2017 è stata approvata una importante riforma con riferimento al cosiddetto Terzo Settore[1]. È stato quindi prodotto un dispositivo normativo organico che dovrebbe contenere al suo interno tutto il corpo delle disposizioni da applicare in questo ambito che è stato denominato Codice del Terzo Settore[2] (abbreviato in CTS). Tale normativa ha portato numerose innovazioni sia dal punto di vista degli aspetti giuridico- amministrativi e contabili, sia dal punto di vista fiscale lasciando aperte agli enti già costituiti diverse scelte per il proprio inquadramento futuro.
Senza pretendere in questa sede di approfondire l’intero nuovo impianto normativo, ci limiteremo a porre due quesiti in relazione alle scelte che dovranno essere effettuate da tutti gli enti che operano sotto forma di associazione sportiva dilettantistica (ASD).
La prima questione che intendiamo approfondire riguarda la scelta in merito all’opportunità di iscrivere l’associazione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS). In effetti tutte le associazioni (comprese le associazioni sportive dilettantistiche), con l’introduzione della nuova disciplina, saranno chiamate a decidere se proseguire ad operare con le attuali regole contenute in via principale nel Codice Civile[3] o se aderire alla nuova normativa contenuta nel CTS diventando un Ente del Terzo Settore (ETS). La scelta, come già anticipato, avrà conseguenze dal punto di vista degli adempimenti contabili e amministrativi, dal punto di vista fiscale e anche dal punto di vista delle possibilità di accedere a forme di finanziamento o di collaborazione con gli enti pubblici. In estrema sintesi occorre chiarire che con l’iscrizione al RUNTS e con l’eventuale scelta di qualificarsi come Associazione di Promozione Sociale[4] (APS) l’ASD, a fronte di una maggiore facilità ad acquisire la personalità giuridica e quindi di limitare la responsabilità degli amministratori e di alcune agevolazioni in tema di rapporti con gli enti pubblici e di accesso al credito agevolato e ad altre risorse finanziarie specifiche, dovrebbe abbandonare il regime fiscale previsto dalla Legge n.398/1991. In altri termini la scelta di qualificarsi come ETS e quindi di iscriversi al RUNTS avrebbe come conseguenza quella di dover rinunciare alle notevoli agevolazioni fiscali connesse al regime forfettario solitamente utilizzato dalle ASD. Al posto del regime fiscale previsto dalla Legge n.398/1991 la ASD dovrebbe applicare l’IVA senza alcuna riduzione forfettaria e dovrebbe applicare la normativa generale prevista per le società per le imposte dirette o, in alternativa, un nuovo regime forfettario[5] che prevede aliquote di tassazione variabili e crescenti in funzione del livello dei ricavi e comprese tra circa 2 volte e mezzo e circa 5 volte e mezzo l’attuale livello di tassazione. Qualora poi l’ASD si qualificasse come APS potrebbe applicare un altro regime forfettario specifico che ha una aliquota di tassazione simile a quella prevista dalla Legge 398/1991 e quindi molto più conveniente rispetto a quella ordinaria, ma è applicabile solo con un limite massimo di ricavi di 130.000 euro[6].
Non c’è dubbio che l’opportunità di trasformarsi in ETS andrà concretamente rivalutata anche alla luce di eventuali modifiche della normativa ed in funzione delle particolarità dei casi specifici, tuttavia al momento appare evidente che, almeno per le ASD che abbiano ricavi annui superiori a 130.000 euro, la scelta di iscriversi al RUNTS e quindi di abbandonare le agevolazioni della Legge n.398/1991 appare quanto mai rischiosa e ragionevolmente si può sostenere che comporterebbe un notevole incremento degli oneri fiscali.
Ciò premesso occorre anche ricordare che nel caso si decidesse di adeguare la ASD alla nuova normativa e quindi di entrare nella categoria degli ETS, si renderebbe necessario modificare lo Statuto per adeguarlo al CTS. A tal fine una specifica disposizione del CTS[7] prevede la possibilità di adeguare gli Statuti senza la necessità di convocare un’assemblea straordinaria, ma utilizzando le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, purché tale adeguamento avvenga entro il 3 agosto 2019[8]. Appare chiaro che per gli enti associativi, che spesso hanno un numero di soci molto elevati, risulta molto più semplice dover approvare una modifica statutaria con le maggioranze dell’assemblea ordinaria[9]. Ci si chiede quindi se possa essere opportuno convocare tempestivamente un’assemblea per deliberare la scelta in merito alla eventuale iscrizione della ASD nel RUNTS. A prima vista, dal momento che si è sostenuto che tranne in casi particolari e specifici non sembra conveniente abbandonare l’attuale normativa fiscale di favore, potrebbe sembrare inutile convocare un’assemblea per l’adeguamento dello statuto. Tuttavia occorre anche considerare che la scelta di non aderire alla nuova normativa e quindi di non transitare tra gli ETS, configura una responsabilità assai importante che, si ritiene, gli amministratori dovrebbero condividere con tutto il corpus sociale, pur in mancanza di una specifica norma in tal senso. Per questo motivo riteniamo assolutamente raccomandabile di convocare un’assemblea entro il 3 agosto 2019 che abbia all’ordine del giorno la decisione riguardo all’assunzione della qualifica ETS. In occasione della discussione in assemblea o, ancora meglio, nei giorni precedenti, il Consiglio Direttivo potrebbe predisporre una relazione che illustri i pro e i contro di questa scelta e quindi, in base alla scelta assunta dalla maggioranza, l’assemblea potrebbe eventualmente procedere alla modifica dello Statuto. Appare chiaro che nella maggioranza dei casi il passaggio a ETS non sarà conveniente e quindi non sarà votato dall’assemblea. Ne conseguirà che nessuna variazione statutaria verrà approvata. Tuttavia la verbalizzazione della decisione dell’assemblea avrebbe il duplice pregio di ridurre le responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo e prima di tutto del Presidente, i quali non si assumerebbero in proprio una decisione così importante che potrebbe portare in futuro a contestazioni e ad azioni di responsabilità ed in secondo luogo costituirebbero un importante elemento di prova dell’effettività della vita associativa da opporre in caso di controllo da parte degli enti verificatori. Nei rari casi in cui invece si dovesse ravvisare una convenienza a transitare nel RUNTS, l’aver convocato l’assemblea entro il 3 agosto permetterebbe di adeguare lo Statuto dell’associazione con modalità assai semplificate.
Ci occupiamo infine di un caso particolare prendendo in considerazione l’ipotesi della associazione sportiva dilettantistica che sia già oggi anche contemporaneamente una APS. In questo caso il CTS prevede l’automatico passaggio della associazione al RUNTS nella specifica sezione delle APS. Pertanto, in questi casi, se si ritiene conveniente non transitare tra gli ETS e mantenere il regime fiscale di cui alla Legge n.398/1991 sarà necessario, prima della entrata in funzione del RUNTS, deliberare la cessazione della qualifica di APS e la cancellazione dal Registro Regionale delle APS.
Parma, 25 maggio 2019
Dr. Fabio Zucconi
[1] Per Terzo Settore si intende l’insieme degli enti che svolgono attività al di fuori delle regole di mercato e che non facciano parte della Pubblica Amministrazione.
[2] Cfr. Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n.117.
[3] In particolare le norme contenute nel libro primo del Codice Civile articoli da 14 a 42.
[4] Le APS sono enti, obbligatoriamente costituiti sotto forma di ETS, che svolgono attività di utilità sociale a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
[5] Cfr. Art.80 D.Lgs. n.117/2017 (CTS).
[6] Cfr. Art.86 D.Lgs. n.117/2017 (CTS).
[7] Cfr. Articolo 101, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. n.117/2017 (CTS).
[8] Data corrispondente al limite previsto dalla legge di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della stessa.
[9] Per l’approvazione con la maggioranza dell’assemblea straordinaria potrebbe essere necessario avere la presenza di almeno i tre quarti dei soci pena l’impossibilità di adeguare lo Statuto e quindi di diventare un ETS.