DECRETO DIGNITÀ E ABOLIZIONE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE LUCRATIVE: GLI EFFETTI COLLATERALI PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE NON LUCRATIVE
Il Decreto Dignità approdato finalmente ieri in Gazzetta Ufficiale (è divenuto il D.L. n.87/2018) ed entrato in vigore dalla giornata di oggi ha abolito la normativa contenuta nella Legge di Bilancio 2018 relativa all’introduzione delle società sportive con scopo di lucro.
Tra le disposizioni abrogate figura anche quella contenuta nel comma 358 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n.205 che aveva generato molta apprensione nelle associazioni e società sportive dilettantistiche. Tale disposizione qualificava come “contratti di collaborazione coordinata e continuativa” i rapporti tra le società sportive e i prestatori di alcune attività che avrebbero dovuto essere identificate da una delibera del CONI. Si temeva che questa innovazione avrebbe introdotto nuovi e gravosi oneri di tipo amministrativo sulle associazioni e società sportive dilettantistiche[1] quali l’obbligo di dare comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego di ogni collaborazione instaurata o la necessità di elaborare buste paga per ogni pagamento effettuato.
Oggi l’abolizione della summenzionata norma elimina qualsiasi dubbio in merito. Siccome il CONI non aveva nel frattempo emanato la delibera richiesta per l’entrata in vigore della norma, questa non è mai entrata in vigore e non lo sarà mai. In altri termini nulla cambia rispetto al passato in relazione agli obblighi correlati ai pagamenti di compensi, rimborsi e indennità agli sportivi ed ai collaboratori.
Tutto quanto detto finora potrebbe essere messo in discussione in caso di mancata conversione del decreto legge o in caso di conversione con modifiche. Vi terremo aggiornati sull’evoluzione della normativa.
[1] Si veda in proposito l’articolo pubblicato su questo sito il 5 marzo 2018 ( https://staging.studiofabiozucconi.it/le-collaborazioni-favore-delle-societa-sportive/ ).