CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO SUI RIMBORSI AI VOLONTARI SPORTIVI: VECCHI PROBLEMI E NUOVI DUBBI – DAL 31 LUGLIO NESSUN RIMBORSO FINO A QUANDO NON VERRANNO APPROVATE LE DELIBERE DEGLI ENTI AFFILIANTI
CONTENUTO IN Sport-Update – Newsletter n. 14/24 –7/8/2024
- Le questioni da risolvere prima della legge di conversione
Ci aspettavamo che la conversione in legge del decreto di fine maggio[1] che ha introdotto i rimborsi forfettari ai volontari fino a 400 euro mensili[2] apportasse i chiarimenti necessari per l’applicazione della nuova e importantissima previsione normativa sui volontari sportivi.
I temi che rimanevano aperti al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge sostanzialmente erano questi:
- come va inteso il presupposto per il rimborso costituito dalle “spese sostenute in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dagli enti affilianti”[3]?
- È necessario dimostrare che il volontario abbia effettivamente sostenuto delle spese per erogare i rimborsi forfettari con la nuova disciplina[4]?
- È ancora possibile erogare rimborsi giustificati analiticamente secondo la normativa precedentemente in vigore[5]?
- Quali sono gli enti che devono procedere a deliberare quali siano le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso[6]?
- Quali sono le conseguenze pratiche della concorrenza dei rimborsi ai volontari rispetto alle soglie di non imponibilità fiscale (15.000 euro) e contributiva (5.000 euro) previste dalla Riforma dello Sport[7]?
La lettura integrale dell'articolo è riservata agli abbonati al servizio SPORT-UPDATE. Per informazioni e richieste di abbonamento inviare mail a segreteria@studiofabiozucconi.it

