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CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO SUI RIMBORSI AI VOLONTARI SPORTIVI: VECCHI PROBLEMI E NUOVI DUBBI – DAL 31 LUGLIO NESSUN RIMBORSO FINO A QUANDO NON VERRANNO APPROVATE LE DELIBERE DEGLI ENTI AFFILIANTI

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CONTENUTO IN Sport-Update – Newsletter n. 14/24 –7/8/2024

 

  1. Le questioni da risolvere prima della legge di conversione

Ci aspettavamo che la conversione in legge del decreto di fine maggio[1] che ha introdotto i rimborsi forfettari ai volontari fino a 400 euro mensili[2] apportasse i chiarimenti necessari per l’applicazione della nuova e importantissima previsione normativa sui volontari sportivi.

I temi che rimanevano aperti al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge sostanzialmente erano questi:

  1. come va inteso il presupposto per il rimborso costituito dalle “spese sostenute in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dagli enti affilianti”[3]?
  2. È necessario dimostrare che il volontario abbia effettivamente sostenuto delle spese per erogare i rimborsi forfettari con la nuova disciplina[4]?
  3. È ancora possibile erogare rimborsi giustificati analiticamente secondo la normativa precedentemente in vigore[5]?
  4. Quali sono gli enti che devono procedere a deliberare quali siano le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso[6]?
  5. Quali sono le conseguenze pratiche della concorrenza dei rimborsi ai volontari rispetto alle soglie di non imponibilità fiscale (15.000 euro) e contributiva (5.000 euro) previste dalla Riforma dello Sport[7]?
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