
DA FARE NEL MESE DI AGOSTO LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI, MA VALE SOLO PER LE PALESTRE
Con un tempismo evidentemente fuori da ogni logica è stato pubblicato il primo di agosto sul sito del Dipartimento per lo Sport il decreto attuativo[1] per rendere operativi i contributi previsti dal cosiddetto Decreto Sostegni-ter[2]. Dal momento che il decreto stesso prevede[3] che le richieste di accesso al beneficio debbano essere presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione, ne deriva che le istanze devono essere presentate nel periodo tra il 1 e il 30 agosto, ovvero in pieno periodo feriale.
Il contributo di per sé risulta molto appetibile in quanto viene commisurato in una somma variabile tra 15.000 euro e 60.000 euro[4] per ciascun richiedente. Tuttavia sono stati posti diversi paletti che limitano notevolmente l’accesso al beneficio.
In particolare, nonostante la legge istitutiva destinasse il contributo alle associazioni e società sportive che gestiscono impianti sportivi, il decreto attuativo ha limitato i potenziali fruitori solamente agli enti sportivi che gestiscono palestre o palazzi del ghiaccio. Pertanto tutti gli impianti sportivi diversi dalle palestre e dai palazzi del ghiaccio sono esclusi dal contributo.
Ciò premesso, rileviamo che dal punto di vista soggettivo il contributo può essere richiesto dalle a.s.d. o dalle s.s.d. iscritte al Registro CONI e attive[5] alla data del 2 marzo 2022 che abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi. Il primo passaggio per verificare se sussistono i presupposti per la richiesta del contributo è quindi quello di verificare se la clausola statutaria relativa all’oggetto sociale contiene anche l’indicazione di questa attività[6].
Una volta verificata l’esistenza del presupposto soggettivo e di quello formale correlato all’oggetto sociale occorre verificare che sussistano gli ulteriori presupposti previsti dal decreto, ovvero:
- l’effettiva gestione[7] di una palestra[8] di dimensione pari almeno[9] a 200 metri quadrati[10] detenuta in proprietà, in locazione, in concessione o in forza di qualunque altro negozio giuridico[11] che ne determini il possesso o la detenzione in via esclusiva[12];
- la palestra di cui sopra deve essere ad uso sportivo[13] per ginnastica, danza, fitness, pesistica o altre discipline, anche di squadra, riconosciute dal CONI[14];
- l’ente sportivo richiedente deve avere un numero di tesserati alla data del 1 agosto 2022 pari ad almeno 200 unità se tesserati con Enti di Promozione Sportiva o di 30 unità se tesserati con Federazioni Sportive Nazionali[15];
- l’ente sportivo richiedente deve avere erogato compensi sportivi[16] per almeno 10.000 euro complessivi, suddivisi tra almeno quattro tecnici[17] nel primo semestre del 2022.
La contemporanea esistenza di tutti i requisiti di cui sopra ancora non è sufficiente per poter formulare l’istanza in quanto molti dei requisiti di cui sopra devono essere attestati da un soggetto esterno all’ante sportivo ed in particolare:
- l’ente affiliante[18] deve asseverare il numero dei tesserati dichiarato e predisporre un prospetto elencante i dati dei potenziali beneficiari[19];
- un tecnico abilitato deve asseverare che le misure e gli altri requisiti dell’impianto sportivo oggetto della richiesta siano conformi a quanto dichiarato[20];
- un dottore Commercialista deve attestare il numero dei tecnici sportivi che abbiano ricevuto compensi e l’ammontare degli stessi[21].
Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle richieste è previsto che l’istanza venga inviata in modalità telematica al proprio ente affiliante[22]. Da qui in avanti l’istruttoria verrà effettuata dagli enti affilianti per conto del Dipartimento per lo Sport che al termine dell’istruttoria erogherà il contributo sul conto corrente dell’ente sportivo richiedente indicato nella domanda.
Infine va rimarcato che in caso di eccesso di domande rispetto al totale dei fondi accantonati, gli importi dei contributi verrebbero ridotti proporzionalmente[23].
In conclusione possiamo affermare che indubbiamente questo contributo è assai interessante e vale la pena impegnare tempo per capire se si rientra tra i potenziali beneficiari per l’entità dello stesso (15.0000 euro rappresentano per un ente sportivo dilettantistico di piccole e medie dimensioni una parte importante del proprio bilancio), tuttavia allo stesso tempo appare evidente che questa misura è stata pensata per soggetti che abbiano una struttura importante, mentre è preclusa alle associazioni sportive di più piccola dimensione. Altra considerazione riguarda la procedura complessa e costosa che è stata prevista per la predisposizione della richiesta. In effetti per poter formulare l’istanza è necessario coinvolgere almeno due professionisti oltre all’ente affiliante. È facile prevedere che questi obblighi da svolgere in tempi rapidi nel mese di agosto renderanno arduo per gli enti sportivi riuscire a presentare le domande.
Parma, 6 agosto 2022
Dr. Fabio Zucconi
[1] Dpcm 30 giugno 2022 emanato dalla sottosegretaria di Stato Valentina Vezzali (Dipartimento per lo Sport).
[2] Decreto-legge del 27 gennaio 2022, n.4.
[3] Art.5, comma 1 del Decreto.
[4] In particolare per palestre di dimensione tra 200 e 800 mq il contributo è commisurato a 15.000 euro, per palestre di dimensione compresa tra 801 e 1400 metri quadrati il contributo è di 20.000 euro, per palestre di dimensione compresa tra 1401 e 2000 metri quadrati il contributo è di 25.000 euro, per palestre di dimensione superiore a 2000 metri quadrati il contributo è di 30.000 euro. Infine per i palazzi del ghiaccio coperti con superficie ghiacciata di almeno 450 metri quadrati il contributo è di 60.000 euro.
[5] Nel senso che l’attività non deve essere cessata alla data del 1 marzo.
[6] Segnaliamo che in alcuni statuti è previsto come oggetto sociale lo svolgimento di attività sportiva ed è scritto che per il raggiungimento di tale scopo l’ente sportivo potrà svolgere l’attività di gestione di impianti sportivi. Dal momento che il DPCM ora in esame esplicitamente indica che l’ente sportivo debba avere per oggetto sociale “anche” la gestione di impianti sportivi si ritiene che una descrizione dell’oggetto sociale come quella sopra citata sia conforme a quanto richiesto dal decreto.
[7] Cfr. art.3, comma 1, lett. a) del Dpcm 30 giugno 2022.
[8] O di un palazzo del ghiaccio.
[9] Si pone il problema di come effettuare la misurazione della palestra: va misurato solo lo spazio destinato all’attività sportiva oppure anche gli spazi accessori, ad esempio gli spogliatoi, le tribune ecc…? Riteniamo che un buon punto di partenza per la soluzione di questo problema venga offerto dall’articolo 2, comma 1, lettera cc) del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36 che definisce l’impianto sportivo come “la struttura, all’aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché’ di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto”.
[10] Cfr. art.4, comma 1, lett. a) del Dpcm 30 giugno 2022.
[11] Ad esempio un contratto di comodato registrato.
[12] Si ritiene che la precisazione “in via esclusiva” escluda dai soggetti che possono richiedere il contributo gli enti sportivi che abbiano una disponibilità transitoria e parziale della palestra, come ad esempio le squadre di calcio che affittano una palestra comunale per i mesi invernali e la utilizzino in alcune ore mentre in altri orari la stessa viene usata da altre squadre o dalla scuola.
[13] Cfr. art.4, comma 1 del Dpcm 30 giugno 2022.
[14] Ovviamente i palazzi del ghiaccio devono essere adibiti agli sport del ghiaccio.
[15] Cfr. art.3, comma 1, lett. b) del Dpcm 30 giugno 2022.
[16] Da intendersi come compensi di cui all’art.67, comma 1, lettera m) del DPR 22 dicembre 1986, n.917 (Tuir).
[17] In mancanza di una definizione normativa di “tecnico”: nel Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36 che contiene molte definizioni del settore sportivo non viene definita la figura del “tecnico”, si ritiene si debba fare riferimento alle norme interne di ciascuna Federazione, quindi ad esempio per la FIGC all’articolo 23 delle NOIF. In mancanza si ritiene comunque che si debba fare riferimento esclusivamente a compensi erogati a istruttori o soggetti che comunque svolgano attività di insegnamento tecnico della disciplina sportiva praticata con esclusione dei compensi erogati a soggetti differenti quali dirigenti, collaboratori amministrativi o tecnico-organizzativi.
[18] Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva (il decreto colpevolmente dimentica, come succede spesso, le Discipline Sportive Associate).
[19] Cfr. art.2, comma 5 Dpcm 30 giugno 2022.
[20] Cfr. art.3, comma 1, lett. c) del Dpcm 30 giugno 2022.
[21] Cfr. art.3, comma 1, lett. d) del Dpcm 30 giugno 2022.
[22] Cfr. art.2, comma 3 del Dpcm 30 giugno 2022.
[23] Cfr. art.4, comma 3 del Dpcm 30 giugno 2022, che in realtà prevede anche la possibilità di incrementare il contributo in caso di presentazione di poche domande.