DA OGGI ATTENZIONE ALL’EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE: È TERMINATO IL PERIODO DI GRAZIA IN CUI NON SI APPLICAVANO LE SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONI O ERRORI
Sono oramai trascorsi sei mesi dall’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica. La legge[1], nella presunzione che ci si sia nel frattempo familiarizzati con questa novità, prevede che dal primo luglio termini il periodo di grazia in cui non si applicavano sanzioni in caso di violazioni o errori nella fatturazione elettronica. Precisiamo che in realtà la sospensione o limitazione delle sanzioni rimane in vigore per i contribuenti che liquidano l’IVA mensilmente fino al 30 settembre 2019.
Da oggi quindi sarà necessario porre maggiore attenzione al procedimento di fatturazione. In particolare il primo elemento da tenere in considerazione sarà quello temporale: mentre fino al 30 giugno era possibile emettere la fattura in qualsiasi momento purché la stessa partecipasse alla liquidazione periodica dell’IVA, da oggi la fattura elettronica andrà emessa entro 12 giorni[2] dal verificarsi del presupposto per la fatturazione. Ricordiamo che il momento impositivo entro il quale è obbligatorio procedere alla fatturazione è costituito nel caso della cessione di beni dalla consegna dei beni (o dal pagamento se questo avviene prima della consegna dei beni), mentre nel caso delle prestazioni di servizi il momento impositivo corrisponde al momento del pagamento. Ricordiamo anche che nel caso di cessione di beni se viene emesso il documento di trasporto è possibile procedere alla fatturazione differita con un’unica fattura a fine mese relativa a tutti i documenti di trasporto emessi nel mese.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato[3] che la data della fattura rimane quella correlata al momento impositivo indipendentemente dal momento di trasmissione della stessa. La data di trasmissione infatti non va indicata nella fattura essendo la stessa evidente dai dati che rimangono nel Sistema di Interscambio. Pertanto nulla cambia rispetto a quanto fatto finora: alla fattura andrà apposta la data dell’operazione e ci si dovrà preoccupare solamente di effettuare la trasmissione entro 12 giorni da tale data.
Ciò posto appare opportuno introdurre una procedura di fatturazione che preveda un margine di sicurezza per l’invio delle fatture e che potrà essere strutturata come segue: 1) ordinare progressivamente i documenti che attestano la cessione di beni da fatturare non oggetto di documento di trasporto; 2) verificare gli incassi con frequenza non superiore a cinque giorni; 3) pianificare di procedere alla fatturazione almeno una volta alla settimana; 4) pianificare di procedere alla fatturazione differita entro il giorno 8 di ogni mese. In questo modo sarà possibile evitare di ridursi all’ultimo momento per la trasmissione delle fatture. Occorre infatti sempre tenere in considerazione che è necessario utilizzare strumenti informatici che potrebbero avere (e in questi mesi spesso l’eventualità si è presentata) momenti di malfunzionamento o di mancanza di connessione. In effetti non si potrà accampare alcuna giustificazione nel caso in cui all’ultimo minuto non si riescano a trasmettere le fatture elettroniche per problemi momentanei di software o di connessione (anche se i problemi fossero connessi a procedure web della stessa Agenzia delle Entrate).
Per coloro che hanno incaricato terzi della trasmissione della fattura elettronica[4] occorre avere ancora maggiore tempestività. In effetti va tenuto in considerazione che l’ulteriore passaggio costituito dalla comunicazione al terzo dei dati per la predisposizione della fattura allunga ulteriormente i tempi. Si rende quindi necessario in questi casi essere assolutamente tempestivi nella comunicazione dei dati, accertarsi che il terzo abbia effettivamente ricevuto immediatamente i dati inviati ed accertarsi che la trasmissione sia andata a buon fine possibilmente almeno il giorno prima della scadenza affinché sia possibile recuperare in tempo eventuali mancanze o malintesi.
Parma, 1 luglio 2019
Dr. Fabio Zucconi
[1] Cfr. Art.10 Decreto-Legge n.119 del 23 ottobre 2018.
[2] In precedenza era stato indicato un termine di 10 giorni che è stato così incrementato dal recentissimo “Decreto Crescita” (D.L. n.34 del 30 aprile 2019 come convertito in legge il 27 giugno 2019).
[3] Cfr. Circolare n.14 del 17 giugno 2019 punto 3.1.
[4] Tipico è il caso di incarico dato al commercialista.