DAL 1 LUGLIO VIETATO IL PAGAMENTO IN CONTANTI DEGLI STIPENDI: COSA CAMBIA PER LE SOCIETÀ SPORTIVE
La legge di bilancio per l’anno 2018 (Legge del 27/12/2017 n.205) prevede che a partire dal 1 luglio 2018[1] le retribuzioni dei lavoratori subordinati dovranno essere obbligatoriamente corrisposte dai datori di lavoro con mezzi di pagamento tracciabili[2] e quindi non potranno essere più pagate in contanti. La violazione di questa norma comporta l’applicazione di specifiche sanzioni[3].
Ricordiamo anche che la medesima legge di bilancio ha introdotto una norma[4] che qualifica come “contratti di collaborazione coordinata e continuativa” i rapporti tra le società sportive e i prestatori di alcune attività che dovranno essere identificate da una delibera del CONI.
Ciò posto ci si deve chiedere come l’obbligo di pagare con modalità tracciabili impatterà sulle associazioni o società sportive dilettantistiche.
Nulla quaestio nel caso di rapporti di lavoro subordinato. Qualora le associazioni o società sportive dilettantistiche abbiano in essere rapporti di lavoro subordinato sicuramente dovranno pagare le retribuzioni tramite modalità tracciabili con divieto di pagare in contanti.
Spesso tuttavia le società sportive dilettantistiche[5] sono tenute ad effettuare pagamenti a soggetti che prestano la propria attività con modalità diverse dal lavoro subordinato. È opportuno chiedersi quindi se la normativa ora in esame vada applicata anche ai casi del pagamento di rimborsi spesa a piè di lista, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa, premi, compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive o compensi erogati nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale di natura non professionale. Ricordiamo che tutte queste diverse fattispecie (con l’eccezione dei rimborsi a piè di lista[6]) generano in capo al percipiente redditi diversi ed hanno una franchigia di 10.000 Euro annui complessivi che non genera alcun reddito imponibile.
In attesa di eventuali futuri interventi interpretativi che dirimano qualsiasi dubbio in merito, per ora si può affermare quanto segue: innanzitutto come regola generale il pagamento con modalità tracciabile di qualsiasi prestazione svolta per conto della società sportiva è sempre preferibile in quanto permette di dare sempre prova dell’avvenuto pagamento ed elimina alla radice qualsiasi rischio di vedersi applicare una sanzione in applicazione della norma di cui al comma 910 dell’art.1 L.205/2017 di cui ci stiamo occupando.
In linea di principio tuttavia si può sostenere che la lettera della legge impone il pagamento con modalità diverse dal contante solo per i rapporti di lavoro subordinato e di quelli originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa[7]. Pertanto parrebbero rimanere esclusi tutti i pagamenti dovuti per rimborsi spesa, indennità di trasferta e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportiva. Rientrano invece tra i pagamenti per cui è vietato l’utilizzo del denaro contante quelli effettuati nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale di natura non professionale. Sulla classificazione appena richiamata tuttavia incombe l’effetto che avrà la disposizione del comma 358 della legge di bilancio che abbiamo sopra richiamato e che, dopo l’approvazione di una apposita delibera del CONI, qualificherà come contratti di collaborazione coordinata e continuativa alcune delle attività attualmente inquadrate in maniera differente. In attesa di questa delibera tuttavia ad oggi non è possibile fare ulteriori considerazioni.
Concludiamo quindi ribadendo che, in considerazione di molteplici aspetti, appare indubbiamente conveniente per la società sportiva procedere al pagamento con modalità tracciabili di qualsiasi somma dovuta a fronte di prestazioni ricevute. Fino all’approvazione dell’attesa delibera del CONI[8] tuttavia si ritiene che la norma che pone un divieto al pagamento in contanti non si applichi ai pagamenti di somme riconducibili a prestazioni differenti da quelle rientranti nel lavoro subordinato e nelle collaborazioni coordinate e continuative[9].
[1] Cfr. Art.1, comma 910.
[2] Sono considerati mezzi di pagamento tracciabile il bonifico bancario, l’assegno, l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico ed il pagamento di denaro contante presso uno sportello bancario o postale a fronte di mandato di pagamento.
[3] Cfr. Art.1, comma 913 che dispone che la sanzione per la violazione del divieto di pagamento in contanti è commisurata in una somma da 1.000 a 5.000 Euro.
[4] Cfr. Art.1, comma 358.
[5] D’ora innanzi ci riferiremo per comodità di lettura solo alle società sportive ma quanto verrà sostenuto varrà senza distinzioni anche per le associazioni sportive dilettantistiche.
[6] I quali, se relativi a spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute fuori dal territorio comunale ed adeguatamente documentate non concorrono a formare il reddito.
[7] Cfr. Art.1, comma 912 che cita inoltre i rapporti tra soci e cooperative che non sono rilevanti in questo contesto.
[8] E quindi all’entrata in vigore della disposizione di cui al comma 358 dell’art.1 della Legge 205/2017.
[9] E quindi ai rimborsi spese a piè di lista, alle indennità di trasferta e ai rimborsi forfetari di spesa, ai premi e ai compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.