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Studio Fabio Zucconi

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DAL 1 LUGLIO 2018 VIETATO IL PAGAMENTO IN CONTANTI DEGLI STIPENDI

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La legge di bilancio per l’anno 2018 (Legge del 27/12/2017 n.205) prevede che a partire dal 1 luglio 2018 le retribuzioni dei lavoratori subordinati dovranno essere obbligatoriamente corrisposte dai datori di lavoro con mezzi di pagamento tracciabili, mentre non potranno essere più pagate in contanti.

La norma si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato indipendentemente dalla durata o dalla modalità di svolgimento (quindi sono compresi in via esemplificativa anche i rapporti di lavoro a tempo determinato, part-time, a chiamata) ed anche a tutti i rapporti di lavoro originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Inoltre la norma si applica anche a tutti i rapporti di lavoro instaurati tra le cooperative e i propri soci.

Il pagamento a un lavoratore che non dispone di un proprio conto corrente potrà continuare ad essere effettuato senza obbligare quest’ultimo ad aprire un rapporto bancario, ma solo attraverso un mandato di pagamento che verrà pagato in contanti al lavoratore allo sportello bancario o postale. A tal fine il datore di lavoro dovrà avere aperto presso tale intermediario un conto corrente di tesoreria. Diversamente il pagamento in contanti non potrà avvenire direttamente tra datore di lavoro e dipendente[1].

Altri mezzi di pagamento ammessi dalla norma sono il bonifico bancario, l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico e il rilascio di un assegno che in questo caso dovrà essere consegnato direttamente al lavoratore.[2]

Si precisa che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in nessun modo prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. Pertanto il datore di lavoro dovrà attestare l’avvenuto pagamento provando di avere utilizzato uno dei mezzi di pagamento tracciabili sopra indicati.

La normativa non si applica ai dipendenti pubblici, né per gli addetti a servizi familiari e domestici (colf, badanti, baby sitter).

La sanzione per la violazione del divieto di pagamento in contanti è commisurata in una somma da 1.000 a 5.000 Euro.

[1] Ciò è esplicitamente vietato dal comma 911 dell’art.1.

[2] In caso di impedimento l’assegno potrà essere consegnato a un delegato.