d
Follow us

Studio Fabio Zucconi

  >  Società sportive   >  DAL 30 MAGGIO I TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA POSSONO INVIARE LE RICHIESTE PER USUFRUIRE DELLO SPORT-BONUS

DAL 30 MAGGIO I TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA POSSONO INVIARE LE RICHIESTE PER USUFRUIRE DELLO SPORT-BONUS

image_pdfStampa il pdf

L’ultima legge di bilancio[1] ha riproposto per l’anno 2019 l’agevolazione fiscale nota come “Sport-Bonus” già operativa nel 2018 ampliandone la portata e la misura. Il 23 maggio la Corte dei Conti ha registrato il Decreto attuativo che era stato emanato il 30 aprile scorso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Potranno usufruire di questa agevolazione sotto forma di credito di imposta da una parte le persone fisiche e gli enti non commerciali[2] e dall’altra i titolari di reddito di impresa.

Per poter usufruire di questo credito di imposta i contribuenti dovranno effettuare nel corso dell’anno 2019 delle erogazioni liberali in denaro agli enti proprietari, concessionari o affidatari di impianti sportivi pubblici al fine di realizzare interventi di manutenzione e restauro[3] o anche per la realizzazione di strutture nuove[4]. I beneficiari delle erogazioni quindi potranno essere gli enti pubblici proprietari degli impianti oppure, ad esempio, le società o associazioni sportive dilettantistiche che conducono tali impianti in forza di un contratto o una convenzione. Gli impianti sportivi oggetto degli interventi devono essere pubblici e quindi l’agevolazione non si estende alle erogazioni finalizzate al finanziamento della ristrutturazione o della costruzione di impianti pubblici di proprietà privata, ad esempio di una associazione o società sportiva.

La misura del beneficio fiscale è fissata al 65% del valore delle erogazioni liberali effettuate[5].

Non sussiste un limite fisso[6] alle erogazioni liberali agevolate in quanto sono posti solo limiti correlati al reddito imponibile (per le persone fisiche e gli enti commerciali il limite è del 20% del reddito imponibile) o alla quantità di ricavi annui (per i titolari di reddito di impresa il limite è pari all’1% dei ricavi). Inoltre, solo con riferimento all’agevolazione per i titolari di reddito di impresa, sussiste un limite complessivo per l’utilizzo[7]. Ciò significa che i contribuenti dovranno fare richiesta dell’agevolazione e in caso di richieste troppo numerose solo i primi che hanno presentato l’istanza potranno usufruire del credito. I titolari di reddito di impresa poi non potranno usufruire del credito interamente nell’immediato in quanto lo stesso dovrà essere ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Anche la modalità per usufruire del credito è differente a seconda che il contribuente sia una persona fisica (o ente non commerciale) o un titolare di reddito di impresa.

Le persone fisiche dovranno indicare il credito di imposta nella dichiarazione fiscale relativa al periodo di imposta 2019 e potranno utilizzarlo esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione[8].

Al contrario i titolari di reddito di impresa devono seguire una procedura più complessa articolata in due finestre temporali nei periodi 30 maggio-27 settembre 2019 (prima finestra) e 15 ottobre 2019 – 12 febbraio 2020 (seconda finestra). All’interno di queste finestre temporali le imprese che intendono usufruire dell’agevolazione fiscale devono presentare una richiesta con la modulistica specifica[9] che sarà resa disponibile sul sito internet[10] dell’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio. In base alle richieste ricevute l’Ufficio per lo Sport pubblica sul proprio sito l’elenco degli ammessi al beneficio fiscale[11]. Il credito di imposta poi potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24[12] a decorrere dal quinto giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell’Ufficio Sport dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito e comunque, come già anticipato, in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021. L’agevolazione per i titolari di reddito di impresa viene ulteriormente potenziata dal fatto che il credito di imposta ottenuto non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e quindi costituisce un componente positivo di reddito non tassabile.

Le erogazioni liberali, per poter essere riconosciute ai fini dell’agevolazione, devono avvenire con modalità tracciabili[13] e l’agevolazione non può essere cumulata con altre agevolazioni a fronte delle medesime erogazioni.

Infine la norma pone anche degli obblighi in capo ai soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, i quali dovranno dare comunicazione all’Ufficio per lo Sport delle somme ricevute e della loro destinazione. Inoltre dovranno rendicontare ogni anno lo stato di avanzamento lavori fino all’ultimazione degli stessi e dare pubblicità del ricevimento di tali importi tramite il proprio sito internet o comunque adeguati mezzi informatici.

Parma, 28 maggio 2019

Dr. Fabio Zucconi

 

[1] Cfr. Art.1, commi da 621 a 628 della Legge 30 dicembre 2018 n.145

[2] E ciò costituisce una novità in quanto l‘agevolazione prevista per l’anno 2018 poteva essere usufruita solo dai titolari di reddito di impresa.

[3] La norma relativa al 2018 si riferiva tecnicamente agli interventi di restauro o ristrutturazione ed il decreto attuativo precisava trattarsi di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.

[4] Anche questa precisazione costituisce un allargamento del perimetro dell’agevolazione in quanto la norma applicata per il 2018 non era utilizzabile per le erogazioni finalizzate alla costruzione di nuovi impianti.

[5] Nel 2018 la percentuale era del cinquanta per cento.

[6] Mentre la normativa relativa al 2018 poneva un limite di 40.000 euro.

[7] Limite che per l’anno 2019 è determinato in 13.200.000 euro che viene suddiviso in due finestre temporali con dotazione di 6.600.000 euro ciascuna.

[8] Cfr. Articolo 5 del DPCM 30 aprile 2019.

[9] Ad oggi la modulistica non è ancora stata messa a disposizione, ma sul sito dell’Ufficio per lo Sport viene anticipato che “La relativa modulistica verrà pubblicata su questo sito nel settore “Bandi, avvisi e contributi – Sport Bonus””.

[10] http://www.sport.governo.it

[11] Il criterio per l’ammissione al beneficio fiscale è semplicemente il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all’esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra (Cfr. articolo 6, comma 3 del DPCM 30 aprile 2019).

[12] Da inviare obbligatoriamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

[13] In particolare la norma prevede i seguenti metodi di pagamento: bonifico bancario; bollettino postale; carte di debito, di credito o prepagate; assegni bancari circolari