
DECRETO RILANCIO: LE DISPOSIZIONI PER LE SOCIETÀ SPORTIVE
Finalmente, con un ritardo di quasi una settimana dall’annuncio solenne dei provvedimenti in esso contenuti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il cosiddetto Decreto Rilancio[1]. Si tratta di un provvedimento monstre che contiene oltre 250 articoli e spazia dalla normativa in tema di spesa sanitaria, al sostegno alle imprese e ai lavoratori, alle norme per gli enti territoriali e alle varie disposizioni specifiche per singoli settori, tra i quali trova posto anche lo sport.
Di seguito segnaliamo in maniera molto succinta i provvedimenti che possono essere di interesse per le associazioni e società sportive dilettantistiche. Si tratta in parte di disposizioni esplicitamente dettate per il settore sportivo, in parte di disposizioni generali che si ritengono applicabili anche alle associazioni o società sportive dilettantistiche[2].
Disposizioni inerenti la conclusione dei campionati:
DISPOSIZIONI ECCEZIONALI PER PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA CONCLUSIONE DEI CAMPIONATI[3]: le Federazioni Sportive Nazionali possono adottare provvedimenti relativi all’annullamento, prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati, ivi compresa la definizione delle classifiche finali per la stagione 2019-2020 e i conseguenti provvedimenti per l’organizzazione, la composizione e le modalità di svolgimento dei campionati 2020-2021.
Disposizioni fiscali – imposte e versamenti:
ABOLIZIONE DEL SALDO E DEL PRIMO ACCONTO IRAP[4]: viene abolito l’obbligo di versare l’IRAP a saldo per il 2019 e il primo acconto sul 2020 (in sostanza si tratta dell’intero importo dovuto per IRAP alla scadenza del 30 giugno)[5].
PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI[6]: i versamenti dei tributi originariamente da effettuare nel mese di aprile e maggio, come ad esempio l’IVA del primo trimestre, sospesi grazie alle norme contenute nel Decreto Liquidità[7] sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020[8].
ABOLIZIONE DELLE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA (E QUINDI DELL’AUMENTO DELL’IVA)[9]: sono definitivamente abolite le clausole di salvaguardia che tutti gli anni dovevano essere sterilizzate con la legge di bilancio e che prevedevano l’innalzamento dell’IVA fino al 26,5% nel 2022.
Disposizioni fiscali – accertamento e riscossione:
PROROGA PERIODO SOSPENSIONE AGENZIA RISCOSSIONE[10]: il termine di sospensione del pagamento di cartelle esattoriali è prorogato dal 31 maggio al 31 agosto. Vengono aumentate a 10 le rate non pagate che provocano la decadenza dalla rateazione[11]. Le rate della rottamazione-ter scadenti nel 2020 possono essere versate entro il 10 dicembre 2020. Possono essere nuovamente rateizzate le cartelle che erano state rottamate e per cui era stata dichiarata l’inefficacia della rottamazione.
PROROGA DEI TERMINI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO[12]: gli atti in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020 devono essere emessi entro il 31 dicembre 2020, ma vanno notificati nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021 salvi casi di indifferibilità o urgenza. Dal 9 marzo fino al 31 dicembre 2020 non verranno inviati avvisi bonari e inviti all’adempimento sulla base delle liquidazioni periodiche IVA. Tali avvisi verranno inviati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021 salvo casi di indifferibilità.
CUMULABILITÀ DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI E ACCERTAMENTO CON ADESIONE[13]: viene sancito esplicitamente con norma avente il rango di legge che la sospensione dei termini processuali si cumula con quella prevista dalla procedura di accertamento con adesione.
Contributi e crediti di imposta:
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO[14]: Il contributo è riservato ai soggetti esercenti attività di impresa, titolari di partita IVA per i quali il fatturato di aprile 2020 si è ridotto di almeno un terzo rispetto al fatturato di aprile 2019. Sussiste qualche dubbio sulla possibilità di assimilare le associazioni sportive dilettantistiche agli esercenti attività di impresa[15], mentre appare più scontata la possibilità di accedere a questo contributo per le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata[16]. Sarà necessario comunque attendere i provvedimenti attuativi e le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate sul tema. Il contributo[17] è pari al 20%[18] della differenza tra il fatturato[19] di aprile 2019 e il fatturato di aprile 2020[20], con un minimo riconosciuto di 2.000 euro. Il contributo non costituisce base imponibile ai fini IRES e IRAP e dovrà essere richiesto tramite una apposita istanza telematica da presentare all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dall’avvio della procedura. Sono previste sanzioni per l’indebito utilizzo.
CREDITO DI IMPOSTA PER LOCAZIONI[21]: possono esserne beneficiari gli esercenti attività di impresa e gli enti non commerciali, quindi vi rientrano sia le società che le associazioni sportive dilettantistiche. Il credito di imposta è pari al 60 per cento del canone di locazione o di concessione versato nel 2020 con riferimento a marzo aprile e maggio ed avente ad oggetto beni immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività commerciale per gli esercenti attività di impresa o attività istituzionale per gli enti non commerciali. Per i soli locatari esercenti attività economica è richiesto come ulteriore requisito la diminuzione del fatturato del mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il credito, che non concorre alla formazione del reddito, può essere utilizzato in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni di locazione o può essere oggetto di cessione a terzi[22].
INDENNITÀ 600 EURO PER LAVORATORI SPORTIVI[23]: è previsto il rinnovo dell’Indennità di 600 euro per i lavoratori sportivi anche per i mesi di aprile e di maggio. L’erogazione avviene sempre tramite Sport e Salute e per i soggetti già beneficiari dell’indennità per il mese di marzo verrà erogata senza necessità di ulteriore domanda. Verrà emanato un decreto attuativo entro il 26 maggio. Viene inoltre incrementata del 60% la dotazione per le richieste già pervenute per il mese di marzo, pertanto anche chi non avesse ricevuto l’indennità a causa dell’esaurimento dei fondi potrebbe ottenere ora il pagamento.
FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2020[24]: una quota di risorse è destinata ai Comuni per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi per il potenziamento dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020. Da attendere il decreto attuativo.
CREDITO DI IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO[25]: ai soggetti esercenti attività di impresa e alle associazioni è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi i lavori edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi, per la realizzazione di spazi medici, quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperature degli utenti. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione. Il credito può essere ceduto ad altri soggetti[26]. Decreto per cessione credito da emanare entro 30 giorni.
CREDITO DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE[27]: ai soggetti esercenti attività di impresa e agli enti non commerciali spetta un credito di imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito di imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Da attendere il decreto attuativo.
ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI RIPARTO DEL CINQUE PER MILLE PER L’ANNO 2019[28]: il contributo del cinque per mille relativo all’anno 2019 verrà ripartito senza tenere conto delle dichiarazioni tardive o rettificative. Gli elenchi degli enti ammessi verranno pubblicati entro il 31 luglio e i pagamenti verranno effettuati entro il 31 ottobre.
FONDO PER IL RILANCIO DEL SISTEMA SPORTIVO NAZIONALE[29]: fino al 31 dicembre 2021 una quota dello 0,5% del totale della raccolta delle scommesse sportive (al netto delle imposte) viene accantonata per il fondo di rilanci del sistema sportivo. È fissato un finanziamento massimo di 40 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni di euro per il 2021. Con decreto da emanare in dieci giorni sono indicati i criteri di gestione del fondo.
Disposizioni in tema di impianti sportivi:
SOSPENSIONE CANONI LOCAZIONE E CONCESSORI[30]: viene prorogato al 30 giugno il termine per la sospensione del pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. Il pagamento dei canoni sospesi potrà avvenire a decorrere dal 31 luglio in unica soluzione o mediante rateizzazione in massimo 4 rate mensili.
RINEGOZIAZIONE CONCESSIONI[31]: le parti dei rapporti di concessione degli impianti sportivi possono concordare, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti concessori in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico finanziario originariamente pattuite anche attraverso la proroga della durata del rapporto in modo da favorire il recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. In caso di mancato accordo le parti possono recedere dal contratto. In tal caso il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate e degli oneri accessori al netto degli ammortamenti.
LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI[32]: la sospensione delle attività sportive a seguito dei vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri è sempre valutata quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine, e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle mensilità da marzo a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito. In altri termini, se una associazione o società sportiva detiene un impianto sportivo in locazione da un soggetto privato potrà richiedere una riduzione del 50% del canone per i mesi da marzo a luglio. In caso di mancato accordo sarà il giudice a decidere, ma tenendo conto di quanto previsto nella norma.
ABBONAMENTI PER L’ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI[33]: a seguito della sospensione delle attività sportive ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. I soggetti acquirenti possono presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell’attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell’attività sportiva.
Altre disposizioni:
RIDUZIONE ONERI BOLLETTE ELETTRICHE[34]: per i mesi di maggio giugno e luglio 2020, l’Autorità per l’energia dispone la riduzione della spesa fissa per utenze a bassa tensione diverse da usi domestici per gli oneri in bolletta denominati “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. L’Autorità ridetermina le tariffe in modo che sia previsto[35] il risparmio delle componenti tariffarie fisse e per utenze con potenza maggiore di 3,3 kw la spesa delle componenti “trasporto” e “oneri generali” non superi quella che si avrebbe avuto con potenza impegnata a 3 kw
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI SPORTIVI[36]: viene esteso il trattamento di cassa integrazione in deroga anche ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro.
Parma, 21 maggio2020
Dr. Fabio Zucconi
[1] Decreto-legge 19 maggio 2020, n.34.
[2] Le disposizioni del decreto definiscono i soggetti destinatari delle misure agevolative in molti modi diversi e, come accade spesso in questo settore, in molti casi non appare immediatamente chiaro se le associazioni e società sportive dilettantistiche possano rientrare tra i soggetti agevolati. Questa situazione è la conseguenza della dicotomia tra assenza di scopo di lucro e svolgimento di attività commerciali accessorie che caratterizza le associazioni sportive. Nel prosieguo di questo intervento commenteremo le disposizioni che a nostro avviso possono essere estese alle associazioni sportive, ma in ogni caso occorrerà rimanere vigili su eventuali interpretazioni contrarie che potrebbero essere fornite anche tra qualche settimana.
[3] Cfr. articolo 218.
[4] Cfr. articolo 24.
[5] Si ritiene che la disposizione sia applicabile anche alle società e associazioni sportive dilettantistiche obbligate a presentare la dichiarazione IRAP in quanto il richiamo all’articolo 85 c.1 lett. a) e b) contenuto nella disposizione è conforme a quello contenuto nelle istruzioni per la compilazione del Modello Redditi ENC a cui si devono conformare le associazioni sportive dilettantistiche in regime di legge 398/1991 e a quello contenuto nei documenti di prassi che descrivono i ricavi che concorrono a formare il plafond della 398/1991.
[6] Cfr. articolo 126.
[7] Cfr. articolo 18 D.L. 23/2020
[8] La disposizione sposta in avanti fino al 16 settembre il termine per il recupero del versamento sospeso che originariamente era previsto al 30 giugno.
[9] Cfr. articolo 123.
[10] Cfr. articolo 154.
[11] Fino a oggi le rate non pagate che provocavano la decadenza della rateazione ammontavano a 5.
[12] Cfr. articolo 157.
[13] Cfr. articolo 158.
[14] Cfr. articolo 25.
[15] Si può sostenere che le associazioni sportive dilettantistiche dotate di partita IVA che svolgono attività commerciale e producono ricavi riconducibili all’art.85 c.1 lett. a) e b) (es. ricavi per sponsorizzazione sportiva) possono essere considerati soggetti esercenti attività di impresa. Infatti, a riprova di questo, tali soggetti, anche se adottano il regime di cui alla legge 398/1991, sono tenuti a compilare il quadro per dichiarare il “Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari”.
[16] Ciò in quanto le Srl, sia pure prive di scopo di lucro, sono per definizione società commerciali che svolgono le attività previste dall’art.2195 c.c. e sono iscritte al Registro delle Imprese.
[17] Ad esempio una società che avesse fatturato 30.000 euro nel mese di aprile 2019 e zero nel mese di aprile 2020 potrebbe ottenere un contributo a fondo perduto pari a 6.000 euro nel caso in cui i ricavi complessivi del 2019 non fossero superiori a 400.000 euro.
[18] La percentuale scende al 15% per chi ha avuto ricavi annui nel 2019 superiori a 400.000 euro e al 10% se i ricavi sono superiori a 1 milione di euro. Stante l’esistenza del plafond a 400.000 euro la maggior parte delle società sportive che adottano il regime della legge 398/1991 non avranno superato il limite del primo scaglione previsto dalla norma, tuttavia occorre stare attenti agli eventuali ricavi fino a 51.645 euro per manifestazione di raccolta fondi che non entrano nel plafond, ma possono contribuire a far superare il limite del primo scaglione di questo contributo e in definitiva quindi a ridurre la misura del contributo.
[19] Inclusi i corrispettivi (come ad esempio i proventi da biglietteria e bar).
[20] Inclusi i corrispettivi (come ad esempio i proventi da biglietteria e bar).
[21] Cfr. articolo 28.
[22] Cfr. articolo 122.
[23] Cfr. articolo 98.
[24] Cfr. articolo 105.
[25] Cfr. articolo 120.
[26] Cfr. articolo 122.
[27] Cfr. articolo 125.
[28] Cfr. articolo 156.
[29] Cfr. articolo 217.
[30] Cfr. articolo 216, comma 1.
[31] Cfr. articolo 216, comma 2.
[32] Cfr. articolo 216, comma 3.
[33] Cfr. articolo 216, comma 4.
[34] Cfr. articolo 30.
[35] Facciamo notare che nelle bozze del decreto era scritto “garantisce”.
[36] Cfr. articolo 98.