DECRETO “RISTORI”: IN ARRIVO GLI INCENTIVI PER FAR FRONTE AL NUOVO STOP ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE

 

Ieri è stato pubblicato[1] il cosiddetto “Decreto Ristori[2] che contiene le disposizioni per mettere in pratica le annunciate misure di sostegno agli enti sportivi dilettantistici ancora una volta penalizzati dalla sospensione dell’attività a seguito del DPCM[3] emanato al fine di contenere la rapida diffusione della “seconda ondata” di corona-virus.

Diverse sono le misure di sostegno di cui potranno usufruire gli enti sportivi. Come sempre è accaduto in questi mesi alcuni provvedimenti sono dettati per la generalità dei contribuenti, mentre altri sono specificamente indirizzati agli enti sportivi dilettantistici. La maggior parte delle misure inoltre ricalcano strumenti già utilizzati nei decreti emergenziali dei mesi scorsi e vengono nuovamente riproposti per i mesi che ci separano dalla fine dell’anno.

Di seguito riassumiamo le principali misure previste:

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Si tratta di una riproposizione del contributo a fondo perduto[4] già previsto dal cosiddetto Decreto “Rilancio”[5] di cui anche gli enti sportivi, purché titolari di partita IVA, hanno potuto usufruire a partire dal 15 giugno scorso. Questo contributo è riservato solo agli enti sportivi che svolgano anche attività commerciale a fianco dell’attività istituzionale. Le modalità di determinazione dell’importo da ricevere sono le medesime utilizzate per il precedente contributo e quindi il presupposto per l’erogazione anche del nuovo contributo sarà verificato se c’è stata una riduzione della somma del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019. Riduzione che dovrà essere pari ad almeno un terzo[6]. L’aliquota da applicare sulla riduzione del fatturato sarà normalmente pari al 20%[7]. Ricordiamo anche che è previsto un importo minimo per il contributo pari a 2.000 euro.

Una volta determinato il contributo con le modalità già previste dalla precedente disposizione agevolativa, tuttavia, questo valore dovrà essere raddoppiato in quanto per i codici attività correlati allo svolgimento di attività sportiva è prevista l’applicazione di una percentuale di rivalutazione del contributo pari al 200%.

Ulteriore presupposto per ricevere il contributo è quello di avere la partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020. Quindi non potrà essere richiesto il contributo dai soggetti che hanno cessato l’attività prima dell’entrata in vigore della norma agevolativa.

L’ultimo presupposto previsto è quello di aver dichiarato all’Agenzia delle Entrate di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO[8] riportati nell’allegato al decreto. I codici normalmente dichiarati dagli enti sportivi sono tutti richiamati nell’elenco, tuttavia sarebbe opportuno fare una verifica di quale è il codice effettivamente dichiarato all’anagrafe tributaria in quanto qualora tale codice non corrispondesse all’attività sportiva effettivamente esercitata e fosse escluso dall’elenco, sarebbe necessario apportare una modifica, magari anche retroattiva[9], per evitare di rimanere esclusi dalla misura agevolativa[10].

Altra importante disposizione riguarda la modalità per la ricezione del contributo. Infatti gli enti sportivi che avessero già fatto richiesta del contributo nei mesi estivi, riceveranno automaticamente la somma a loro dovuta sul medesimo conto corrente bancario precedentemente comunicato. Questi soggetti in altri termini non dovranno fare nulla e si ritroveranno sul conto corrente un importo pari al doppio di quanto incassato per il primo contributo ricevuto.

Chi invece non avesse fatto la richiesta per il primo contributo, ma oggi si trovasse nelle condizioni di richiederlo ex novo, potrà procedere ad inoltrare l’istanza attraverso la procedura già esistente. Bisognerà però attendere un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che indichi una data a decorrere dalla quale si potrà procedere. Dovranno effettuare presumibilmente una nuova richiesta anche i soggetti che si trovano in condizioni particolari come coloro che si sono accorti di aver dichiarato un codice attività ATECO diverso da quello corretto ed escluso dall’elenco dei codici allegato al decreto.

Qualche considerazione finale su questo contributo: sicuramente il fatto che la metodologia di determinazione dell’importo ricalchi quella utilizzata per l’agevolazione precedente consente di automatizzare la procedura e di far ricevere il contributo direttamente sul conto corrente del beneficiario senza che questi debba fare nulla. Ed evidentemente questo è un grandissimo vantaggio. Tuttavia limitare il metodo di calcolo al confronto del fatturato del solo mese di aprile può apparire penalizzante per quei soggetti che ad esempio non avessero emesso alcuna fattura nel mese di aprile 2019 e quindi si trovino ora nella situazione di non poter accedere a questa misura. Peraltro in questo caso il danno sarebbe doppio in quanto questi soggetti avrebbero perso entrambi i contributi (quello di giugno e quello di novembre) anche se in realtà potrebbero aver avuto un sensibile calo di entrate nel 2020. Un confronto su un periodo più lungo (ad esempio da marzo a settembre) avrebbe certamente generato risultati più equilibrati. Altro tema che dovrà essere valutato attentamente è quello delle fusioni che sono intervenute nei mesi estivi. In questi casi infatti, qualora la fusione sia intervenuta con la modalità della “fusione propria”, ovvero con l’estinzione delle due vecchie associazioni (o società) e la nascita di una nuova associazione con attribuzione quindi di nuova partita IVA si pone il problema di capire come applicare a questi soggetti la normativa ora in commento e si paventa il rischio che la nuova associazione possa non ricevere alcun contributo, mentre magari in giugno le due associazioni che hanno dato vita alla fusione, avevano ricevuto ciascuna un proprio contributo.

FINANZIAMENTO GARANTITO DALL’ISTITUTO CREDITO SPORTIVO

Viene rifinanziato il Fondo Speciale dell’Istituto del Credito Sportivo per ulteriori 5 milioni di euro per la concessione di contributi in conto interessi con le modalità previste dal cosiddetto “Decreto Liquidità”[11].

Si tratta della disposizione che istituiva un finanziamento garantito per esigenze di liquidità per un massimo di 25.000 euro e con abbattimento del costo per interessi di cui molti enti sportivi hanno beneficiato nei mesi scorsi.  La nuova norma stanzia ulteriori fondi che però paiono limitati alla concessione di contributi in conto interessi e non alla apertura di nuove possibilità di accedere a finanziamenti garantiti. Al momento sul sito dell’Istituto Credito Sportivo non sono reperibili spiegazioni di dettaglio sulle modalità per usufruire di questa misura.

FONDO DI SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Questo è lo strumento che verrà invece utilizzato per ristorare le perdite subite dagli enti sportivi che svolgono attività istituzionale. In effetti questa misura è dedicata esplicitamente “all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive”.

Al momento la norma si limita a stabilire l’importo complessivo delle somme che potranno essere utilizzate per questa agevolazione, che sono quantificate in cinquanta milioni di euro. L’ente che si dovrà occupare della distribuzione di questi fondi è il Dipartimento dello Sport, al quale viene demandata la emanazione di un provvedimento che stabilisca i criteri di ripartizione delle risorse. La relazione illustrativa e tecnica aggiunge che la norma intende garantire un supporto economico consentendo il rifinanziamento di non meglio precisati interventi di sostegno adottati negli scorsi mesi a seguito di procedure di evidenza pubblica e tenuto conto del servizio di interesse generale svolto dalle associazioni e società sportive dilettantistiche per la collettività ed in particolare per le comunità locali e per i giovani.

Occorrerà quindi prestare attenzione ai provvedimenti che verranno emanati nei prossimi giorni o settimane dal Dipartimento per lo Sport per comprendere la reale portata di questa agevolazione.

INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI

Infine viene riproposta nuovamente l’indennità compensativa per i cosiddetti collaboratori sportivi, ovvero coloro che ricevono compensi, indennità o rimborsi rientranti nella definizione di redditi diversi sportivi[12] (con franchigia fiscale di 10.000 euro). Come già avvenuto oramai per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, viene previsto che Sport e Salute Spa eroghi un’indennità anche per il mese di novembre, questa volta pari a 800 euro, a favore dei soggetti impiegati presso associazioni o società sportive attraverso rapporti di collaborazione sportiva, i quali abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività a causa del l’emergenza epidemiologica. Anche questa misura, oramai ben conosciuta per essere stata più volte riproposta nei mesi scorsi, verrà erogata direttamente e senza necessità di nuove richieste a tutti coloro che ne sono già stati beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno. Chi invece fosse nelle condizioni di chiedere l’indennità per la prima volta dovrà presentare la domanda entro il 30 novembre tenendo conto che le domande verranno istruite secondo l’ordine di presentazione.

 

Parma, 29 ottobre 2020

Dr. Fabio Zucconi

 

 

[1] Gazzetta Ufficiale – edizione straordinaria n.269

[2] Decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137.

[3] Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, articolo 1, comma 9, punti e) e f).

[4] Le disposizioni originarie su questo contributo che vengono richiamate anche dal nuovo decreto “Ristori” erano contenute nell’art.25 del D.L. 19 maggio 2020, n.34. Su questo contributo rimandiamo all’approfondimento su:  https://staging.studiofabiozucconi.it/arrivano-i-contributi-per-il-mondo-sportivo-dilettantistico/

[5] Decreto-legge 19 maggio 2020, n.34

[6] Riportiamo un esempio già precedentemente proposto: “Ad esempio quindi, se ad aprile 2019 la ASD Alfa avesse emesso fatture per un imponibile di 30.000 euro e incassato da biglietteria e bar un importo (scorporato di IVA al 10%) di 5.000 euro, mentre ad aprile 2020 fossero state emesse fatture per 10.000 euro e non fosse stato riscosso alcun corrispettivo, il contributo ammonterebbe a 5.000 euro (pari al 20% di 25.000 euro ovvero 30.000+5.000-10.000)”.

[7] Solo in casi particolari o per gli enti sportivi che abbiano proventi in misura superiore al limite previsto dalla Legge n.398/1991 la percentuale potrà ridursi al 10%.

[8] I codici presenti nell’allegato correlati all’attività sportiva sono i seguenti: 931110; 931120; 931130; 931190; 931200; 931300; 931910 e 931999. Tutti i codici sono abbinati alla percentuale di rivalutazione del contributo pari al 200%.

[9] Anche a costo di dover pagare una sanzione per tardiva comunicazione.

[10] Rileviamo ad esempio che non è compreso nell’elenco dei codici attività agevolate il codice 85.51.00 “Corsi sportivi ricreativi”.

[11] Si tratta del Decreto-legge 8 aprile 2020, n.23. In particolare il nuovo decreto richiama l’articolo 14, comma 2.

[12] Cfr. art.67, comma 1, lettera m) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).