DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI SPONSORIZZAZIONE – UN APPROFONDIMENTO
Negli ultimi mesi l’Agenzia delle Entrate ha avviato una serie di controlli finalizzati alla verifica della deducibilità dei costi di sponsorizzazione sportiva. Diverse aziende sono state invitate a produrre la documentazione che attesti l’effettività della sponsorizzazione e si sono viste contestare la deducibilità come costo di pubblicità dell’onere sostenuto.
È quindi il caso di riepilogare quali sono le norme che presiedono alla deducibilità di questi costi: la deducibilità dei costi di sponsorizzazione sportiva è disciplinata specificamente dall’art.90, comma 8, della legge n.289 del 2002 che prescrive che “il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società o asd costituisce per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogate mediante una specifica attività del beneficiario”.
La norma ha in sostanza introdotto una presunzione legale assoluta che qualifica ex lege i corrispettivi in denaro pagati dallo sponsor all’associazione (o società) sportiva dilettantistica come spesa di pubblicità e ciò senza che sia ammessa alcuna ulteriore valutazione in merito all’inerenza, all’antieconomicità o alla proporzionalità della somma erogata.
La giurisprudenza ha oramai consolidato un orientamento in questo senso ed ha identificato i quattro elementi necessari per l’applicabilità della presunzione legale:
* il soggetto sponsorizzato deve essere una compagine sportiva dilettantistica;
* deve essere rispettato il limite quantitativo di spesa (200.000 Euro annui);
* la sponsorizzazione deve mirare a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
* il soggetto sponsorizzato deve effettivamente aver posto in essere una specifica attività promozionale.
Qualora sussistano congiuntamente questi quattro elementi la sponsorizzazione sportiva costituisce indubitabilmente un costo di pubblicità deducibile interamente nell’anno e che non può essere oggetto di accertamento o riqualificazione.
L’interpretazione sopra menzionata trova la sua esplicita esposizione nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.5720 del 23 marzo 2016, la quale appunto testualmente afferma che: “è proprio il comma 8 dell’art.90 a qualificare ex lege tali spese come pubblicitarie, se (a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, (b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa, (c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor, (d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo di gioco, etc)”. Questa sentenza è stata successivamente confermata da ulteriori decisioni della Corte di Cassazione che senza alcuna eccezione hanno ribadito il medesimo principio: Ordinanza n.14232 del 7 giugno 2017, Ordinanza 7202 del 21 marzo 2017, Ordinanza 8981 del 6 aprile 2017 e Ordinanza 1420 del 19 gennaio 2018. In particolar modo la sopra citata ordinanza 8981/2017 ha inoltre espressamente stabilito che: “sono da ritenersi ultronee considerazioni riguardo alla registrazione e la certezza di data del contratto con la sponsee e la omissione della dichiarazione reddituale annuale da parte della sponsee. Ugualmente irrilevante deve considerarsi l’ulteriore considerazione circa l’antieconomicità della spesa in esame in ragione della affermata irragionevole sproporzione tra l’entità della stessa rispetto al fatturato/ utile di esercizio della società contribuente. In ordine a quest’ultimo profilo deve infatti ribadirsi che quella sancita dall’art.90, comma 8, legge 289/2002 è una “presunzione assoluta” oltre che della natura di “spesa pubblicitaria” altresì di inerenza della spesa stessa fino alla soglia, normativamente prefissata, dell’importo di euro 200.000” con ciò eliminando ogni e qualsiasi dubbio in merito al perimetro di applicazione della norma.
Veniamo quindi ad analizzare quali siano le caratteristiche che devono sussistere per poter provare l’esistenza dei quattro elementi richiesti dall’interpretazione della norma sopra riportata:
* il soggetto beneficiario della sponsorizzazione deve essere una società (o associazione) sportiva dilettantistica. Per fornire prova di questa caratteristica è pacificamente sufficiente produrre l’iscrizione nell’apposito registro del CONI. Tale conclusione emerge esplicitamente dalla sopra citata Ordinanza n.7202/2017;
* il limite quantitativo della sponsorizzazione non deve essere superiore a 200.000 Euro annui. La sussistenza di tale elemento è facilmente desumibile dalla semplice somma degli importi contabilizzati nell’anno come costi di sponsorizzazione;
* la finalità di promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor. Tale caratteristica sussiste se la prestazione contrattualmente prevista a carico dell’associazione (o società) sportiva dilettantistica è idonea a tale scopo. Occorrerà quindi avere particolare attenzione alle clausole inserite nel contratto di sponsorizzazione che dovranno esplicitamente e dettagliatamente descrivere la finalità di promozione dell’immagine e/o dei prodotti e le modalità per l’effettuazione della prestazione;
* l’effettività dell’attività di sponsorizzazione. Per l’interpretazione di questo elemento soccorrono le decisioni della Corte di Cassazione sopra riportate che esplicitamente lo ritengono sussistere nel caso in cui l’ente sportivo appone il logo dello sponsor sulle divise, nella cartellonistica del campo da gioco, e sulle locandine degli eventi sportivi.