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Studio Fabio Zucconi

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DISCONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO IN CASO DI ACQUISTO CONGIUNTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO E TERMODINAMICO CON INVERSIONE DI PREZZO

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Gli impianti per la produzione di energia solare domestica si differenziano tra impianti fotovoltaici (che producono energia elettrica per un impianto privato o da distribuire in rete) e impianti termodinamici (che generalmente producono acqua calda per l’abitazione ove sono installati). Per gli impianti fotovoltaici installati fino al luglio 2013 era possibile fruire del cosiddetto conto energia (incentivo costituito da un contributo finanziario per ogni kwh prodotto dall’impianto). In riferimento a tali impianti non poteva quindi essere richiesto alcun altro incentivo e quindi neppure la detrazione per ristrutturazione o per risparmio energetico. Al contrario per gli impianti termodinamici non era possibile ottenere alcun incentivo finanziario correlato alla energia prodotta, tuttavia poteva essere richiesta la detrazione per risparmio energetico (ora al 65%).

Segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate sta effettuando controlli sui distributori di impianti fotovoltaici e termodinamici per sanzionare i casi di vendita congiunta dei due tipi di impianti con inversione dei prezzi. In altri termini, il prezzo dell’impianto fotovoltaico non porta ad alcuna detrazione e l’incentivo in conto energia non è correlato al prezzo, ma all’energia prodotta. Invece il prezzo dell’impianto termodinamico viene agevolato con la detrazione fiscale del 55%. Pertanto in caso di vendita combinata di impianto fotovoltaico e impianto termodinamico potrebbe convenire al consumatore (e quindi al commerciante per rendere più facile la vendita) suddividere il costo complessivo della fornitura alzando il prezzo dell’impianto termodinamico ed abbassando quello dell’impianto fotovoltaico, massimizzando in questo modo la detrazione fiscale. L’Agenzia delle Entrate, attraverso controlli effettuati nei confronti di distributori di questi impianti, ha rilevato in alcuni casi una inversione dei prezzi applicati al fine di massimizzare il vantaggio fiscale del cliente ed ha inviato avvisi di accertamento all’acquirente degli impianti disconoscendo la detrazione fiscale.

Tuttavia si ritiene che nessun accertamento possa essere fatto nei confronti di un privato che acquista impianti di produzione di energia solare se non si prova che quest’ultimo fosse a conoscenza dell’inversione dei prezzi. In effetti nei casi concreti che abbiamo avuto modo di valutare le proposte di vendita ricevute dal contribuente erano perfettamente in linea con le fatture definitive e, data la complessità del settore, se il contribuente non ha una formazione tecnica specifica non può essere in grado di comprendere che è avvenuta una inversione dei prezzi. Inoltre le proposte erano state ricevute da società affiliate a un primario gruppo di distribuzione di energia elettrica e quindi in nessun modo poteva essere ipotizzata una collusione tra distributore e cliente/contribuente, a meno che non la si provi con elementi ulteriori rispetto alla semplice constatazione dell’inversione dei prezzi.