
ENTRATA IN VIGORE LA RIFORMA DELLO SPORT MA ANCORA LE REGOLE NON SONO CHIARE
Siamo finalmente in luglio e come era ampiamente previsto[1] la riforma dello sport, ed in modo particolare quella del lavoro sportivo, è entrata in vigore.
Tuttavia non è ancora stato pubblicato il nuovo decreto correttivo in corso di approvazione[2] e quindi la norma oggi in vigore è quella contenuta nella versione introdotta nello scorso autunno[3] con tutte le criticità riconosciute dalla indagine conoscitiva di Camera e Senato e più volte evidenziate dagli addetti ai lavori.
In sostanza ci si trova in un momento di assoluta confusione in quanto oggi è in vigore una norma che contiene numerose criticità e che tutti sanno che verrà modificata a breve da una nuova norma che tuttavia non è nota nei dettagli. Ne deriva che la stipula di accordi per lo svolgimento di attività sportiva nella prossima stagione risente di incertezze ad oggi inevitabili e, come era stato ampiamente anticipato, si profila una paralisi nello svolgimento degli adempimenti amministrativi tradizionalmente effettuati in questi periodi come ad esempio i tesseramenti per la nuova stagione o il pagamento dei compensi per i collaboratori che prestano attività sportiva nell’ambito dei centri estivi.
Riassumiamo quindi la situazione vigente oggi:
- Divieto di utilizzare normativa vecchia: non possono più essere effettuati pagamenti qualificati come reddito diverso da collaborazione sportiva[4] con le modalità utilizzate fino al 30 giugno scorso[5];
- Obbligo di qualificare la modalità di svolgimento della prestazione sportiva: le prestazioni sportive svolte da atleti, tecnici o altri tesserati che svolgono mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva[6] dovranno essere qualificate o come prestazioni volontarie o come prestazioni di lavoro;
- le prestazioni qualificate come volontarie NON potranno essere retribuite in nessun modo e ai volontari potranno essere riconosciuti solo rimborsi spesa documentati analiticamente;
- le prestazioni qualificate come lavoro sportivo potranno essere qualificate come:
- lavoro dipendente;
- collaborazione coordinata e continuativa: si presume che assumano questa forma le prestazioni che abbiano una durata non superiore a 18[7] ore settimanali. Questa è la forma destinata a sostituire le collaborazioni sportive tipicamente adottate fino al 30 giugno e gestite attraverso compensi qualificati come redditi diversi (art.67, c.1, lett. m del Tuir);
- lavoro autonomo svolto da soggetti dotati di partita IVA;
- per le prestazioni dei volontari si avrà unicamente l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi da attivare con le medesime regole previste per gli Enti del Terzo Settore[8]. Proprio a tal fine si renderà probabilmente obbligatorio istituire un registro dei volontari non occasionali[9];
- per le prestazioni dei lavoratori sportivi si avrà un aggravio di costi correlati ai nuovi obblighi previdenziali e assistenziali ed in particolare:
- contributi previdenziali: per i compensi superiori a 5.000 euro annui si dovrà versare un contributo previdenziale. Il contributo andrà calcolato sulle somme eccedenti i 5.000 euro annui applicando un’aliquota variabile tra il 24 e il 27,03%[10]. L’importo da versare così calcolato, per i primi cinque anni di applicazione della norma, andrà poi ridotto del 50%[11];
- premio assicurazione sul lavoro (INAIL): si tratta della situazione in cui abbiamo meno certezza in quanto si presume che verrà modificata dal nuovo decreto correttivo. Tuttavia, ad oggi in base alla legge in vigore risulta obbligatorio corrispondere il premio INAIL su tutti i contratti di lavoro sportivo, anche di importo inferiore a 5.000 euro annui. Le tariffe approvate[12] sono particolarmente elevate, almeno per le figure degli atleti e degli allenatori[13] ed inoltre risentono di un minimale molto alto per cui, per un contratto di durata di nove mesi il minimale su cui calcolare il premio assicurativo ammonta a oltre 13.000 euro annui con la conseguenza che, ad esempio, chi paga 1.500 euro annui a un proprio atleta qualificato come lavoratore sportivo dovrà pagare un premio INAIL di circa 1.050 euro.
- Per le prestazioni dei lavoratori sportivi si avranno i seguenti obblighi:
- Tesseramento del lavoratore sportivo presso l’ente affiliante[14]. Al momento del tesseramento dovrà essere dichiarato se la prestazione sportiva viene svolta in modo volontario (senza compenso) o come lavoratore (con compenso);
- Apertura posizione INAIL: l’ente sportivo dilettantistico che non avesse già una posizione INAIL aperta[15] dovrebbe aprire immediatamente una posizione INAIL onde rendere possibile la denuncia di apertura di nuovi rapporti di lavoro all’INAIL;
- Compilazione Unilav: ovvero obbligo di comunicazione[16] al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche[17] dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo[18].
- Compilazione Uniemens: ovvero obbligo di comunicazione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche dei dati dei pagamenti effettuati ai lavoratori sportivi con compensi superiori a 5.000 euro annui onde rendere possibile il controllo dei versamenti dei contributi. La comunicazione va fatta con cadenza mensile. Ad oggi il Registro non è ancora abilitato a ricevere queste comunicazioni;
- Autoliquidazione premio INAIL: in mancanza di istruzioni specifiche si presume che si applicherà la modalità standard utilizzata anche dalle imprese commerciali che prevede la liquidazione annuale del premio con scadenza al 16 febbraio di ogni anno;
- Versamento contributi INPS: da effettuare tramite modello F24 ogni 16 del mese con riferimento ai pagamenti avvenuti nel mese precedente;
- Versamento premio INAIL: in mancanza di istruzioni specifiche si presume che si applicherà la modalità standard utilizzata anche dalle imprese commerciali che prevede il versamento da effettuare tramite modello F24 il 16 febbraio di ogni anno o a rate nel periodo da febbraio a novembre di ogni anno;
- Libro Unico del Lavoro e Busta paga: sotto i 15.000 euro annui non è obbligatoria l’emissione della busta paga. In attesa di chiarimenti invece si anticipa che si ritiene probabile che sarà necessario, anche sotto questo limite, compilare tramite il solito Registro delle Attività Sportive tenuto da Sport & Salute, il libro delle presenze[19].
Contiamo di poter inviare un nuovo approfondimento con il commento delle norme contenute nel decreto correttivo in corso di approvazione nel giro di qualche giorno.
Nel frattempo confermiamo il consiglio di evitare, per quanto possibile, di formalizzare rapporti di lavoro sportivo né di effettuare pagamenti in mancanza di certezze derivanti, almeno, dall’approvazione del correttivo.
Parma, 9 luglio 2023
[1] Cfr. Sport-Update n.7/23 del 23/6/2023.
[2] È alle fasi finali la procedura per l’emanazione di un nuovo decreto legislativo integrativo e modificativo degli attuali testi dei DD. Lgss. n.36 e 39 del 28 febbraio 2021. Il decreto, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri il 31 maggio, si prevede tornerà al Governo per la definitiva approvazione del testo finale entro metà luglio.
[3] D. Lgs. 5 ottobre 2022, n.163 (cosiddetto “Decreto Vezzali”).
[4] Cfr. art,67, c.1, lett. m) del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 (Tuir).
[5] Limite di 10.000 euro di compenso non tassabile, non applicazione di contributi previdenziali e assistenziali.
[6] In sostanza ogni federazione o ente di promozione sportiva dovrà indicare nei propri regolamenti le mansioni che si possono retribuire nell’ambito della norma specifica inerente il lavoro sportivo.
[7] Nel decreto correttivo è previsto l’incremento a 24 ore settimanali.
[8] Ovvero con meccanismi assicurativi semplificati e con polizze anche numeriche, cfr. anche Decreto Ministero Sviluppo Economico del 6 ottobre 2021.
[9] Cfr. art.3 del Decreto Ministero Sviluppo Economico del 6 ottobre 2021.
[10] A seconda che il lavoratore sportivo abbia solo questa copertura previdenziale o meno.
[11] Quindi ad esempio su un compenso annuo di 9.000 euro si dovrà versare un contributo solo sui 4.000 euro che eccedono i primi 5.000 euro. Inoltre per i primi cinque anni questo imponibile andrà ridotto alla metà (quindi diventerà pari a 2.000 euro) e a questi si applicherà l’aliquota del 24 o del 27,03%. Ipotizzando che il lavoratore sportivo abbia già un’altra copertura previdenziale quindi l’importo da pagare come contributo ammonterà a 480 euro (2.000 x 24%).
[12] Cfr. Decreto interministeriale (MinLavoro e MEF) del 21 novembre 2022.
[13] La tariffa è stata fissata al 79 per mille.
[14] Ciò è conseguenza della disposizione di cui all’art.25 del D.Lgs. 36/2021 che prevede che possono essere lavoratori sportivi solo figure che è necessario che vengano tesserati o in forza di regole già esistenti prima della Riforma dello Sport (atleti e tecnici) o in forza della disposizione sopra citata che prevede espressamente che il lavoratore sportivo debba essere tesserato.
[15] Ad esempio in quanto già datore di lavoro per lavoratori subordinati.
[16] Cfr. art.28 c.3 del D.Lgs. 36/2021.
[17] La comunicazione avviene attraverso apposita piattaforma resa disponibile dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (tenuto da Sport e Salute) al menù Lavoro Sportivo/ Unilav.
[18] I dati da comunicare sono gli stessi previsti per la comunicazione al Centro per l’Impiego di qualsiasi rapporto di collaborazione coordinata e continuativa diversa da quella in ambito sportivo.
[19] Da cui si dovrebbe verificare l’esistenza del presupposto del non superamento del limite di 18 (24 secondo il decreto correttivo) ore settimanali di lavoro: cfr. art.28, c.2, lett. a del D.Lgs.36/2021.