ENTRO IL 7 MARZO LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO CU RELATIVO AI REDDITI SPORTIVI DILETTANTISTICI
È fissata al 7 marzo e non ha subito proroghe la scadenza per l’invio telematico dei dati relativi alle certificazioni uniche dei compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (art.67, comma 1, lett. m) Tuir). Trattasi dei rimborsi spesa, premi o compensi pattiziamente definiti con i dirigenti o gli atleti che svolgono attività diretta sportiva o attività amministrativa.
Il modello da compilare è denominato Certificazione Unica 2018. Va compilata la sezione “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” e occorre indicare nel punto 1 “Causale” il codice “N”. Nella casella 2 “Anno” va indicato il 2017. Nella casella 4 “Ammontare lordo corrisposto” va indicato il totale dei compensi erogati nell’anno. Nella casella 6 “Codice” va indicato il codice “7” (altri redditi non soggetti a ritenuta o esenti) in quanto la parte di redditi fino a 7.500 Euro deve essere considerata esente da imposta. Nella casella 7 “Altre somme non soggette a ritenuta” va indicato l’importo che, in applicazione dell’art.69, comma 2 Tuir non concorre a formare il reddito. Tale importo coinciderà con quello indicato a casella 4 se l’importo complessivamente erogato nell’anno è inferiore a 7.500 Euro[1], in caso contrario la casella andrà compilata indicando 7.500. La casella 8 “Imponibile” andrà compilata solo se la somma complessivamente erogata è superiore a 7.500 Euro e andrà ivi indicata la differenza tra il totale pagato e 7.500 Euro. In questo caso andranno anche compilate le caselle 10 “Ritenute a titolo di imposta” e 13 “Addizionale regionale a titolo d’imposta” con l’indicazione degli importi versati al momento del superamento del limite dei 7.500 Euro. Qualora in questo frangente ci si accorgesse di non aver versato delle ritenute dovute è possibile rimediare attraverso il ravvedimento operoso che andrà fatto prima dell’invio del modello 770 con scadenza al 31 ottobre 2018.
In questo contributo non trattiamo il caso di redditi erogati nell’anno al singolo percettore di importo superiore a 28.158 Euro in quanto si tratta di casi residuali.
Precisiamo infine che non vanno indicati nella Certificazione Unica i rimborsi a piè di lista[2].
Si ritiene che l’invio delle Certificazioni Uniche relative ai cosiddetti redditi sportivi dilettantistici non benefici del rinvio del termine al 31 ottobre (scadenza dell’invio del modello 770) possibile per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante il modello 730 precompilato[3] e ciò in quanto i redditi da attività sportiva dilettantistica vanno dichiarati al rigo D4 del modello 730/2018 con l’indicazione del codice “7” nella colonna 3. Tali importi vanno dichiarati nel modello 730 (colonna 4 del rigo D4) solo se superano la soglia dei 7.500 Euro[4] in quanto per l’eccedenza concorrono alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito. La colonna 5 “Spese” non può essere compilata, mentre va compilata la colonna 6 “Ritenute” con l’indicazione del totale delle ritenute, mentre il totale dell’addizionale regionale trattenuta deve essere riportato nella colonna 5 del rigo F2 del quadro F. Ora, anche se la singola associazione o società sportiva dilettantistica abbia corrisposto redditi in misura inferiore alla franchigia dei 7.500 Euro, la stessa non può essere certa che i compensi complessivamente incassati dal percipiente nell’anno comprensivi anche di quelli erogati da altre associazioni non superino il limite per la compilazione del modello 730. Per questo motivo si ritiene che il termine per l’invio telematico delle Certificazioni Uniche sia fissato al 7 marzo.
[1] Sempre che non sia stata applicata una ritenuta anche su compensi di importo complessivo inferiore a 7.500 Euro in quanto il percipiente ha comunicato di avere ricevuto nel corso dell’anno compensi sportivi anche da altro soggetto che, cumulati con quelli erogati dalla nostra associazione superino i 7.500 Euro.
[2] Trattasi dei rimborsi spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale che non concorrono a formare il reddito in forza dell’art.37 L.342/2000.
[3] Cfr. Art.1, comma 933 Legge 205/2017 (legge bilancio 2018)
[4] E in questo caso vanno inseriti nell’intero importo comprensivo della franchigia di 7.500 Euro