ENTRO IL 30 GIUGNO LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE DEVONO ASSOLVERE ALL’OBBLIGO DI TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE RICEVUTE NEL 2018
Riassunto:
Le associazioni sportive dilettantistiche devono pubblicare sul proprio sito internet entro il 30 giugno 2019 le informazioni relative ai contributi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nel corso del 2018. Non vanno pubblicate le informazioni relative ai contributi ricevuti come corrispettivo di una prestazione e sussiste un limite inferiore di 10.000 euro al di sotto del quale non opera l’obbligo. Le sanzioni in caso di mancato adempimento saranno applicate a partire dal 1 gennaio 2020 e possono arrivare fino all’obbligo di restituzione integrale della somma ricevuta, ma solo nel caso in cui, a seguito della comminazione di una prima sanzione non inferiore a 2.000 euro, si perseveri nell’omissione della pubblicazione.
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Approfondimento:
- Premessa
La legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017[1] ha introdotto un obbligo di trasparenza correlato al ricevimento di agevolazioni di qualunque genere provenienti dalla Pubblica Amministrazione. Questo obbligo rappresenta un completamento a quello posto in capo alle Pubbliche Amministrazioni che devono anch’esse pubblicare gli atti di concessione dei contributi erogati a soggetti privati[2] ed ha come obiettivo quello di rendere note alla collettività le modalità di erogazione di aiuti pubblici ai soggetti privati rendendo in questo modo più difficile concludere accordi illeciti o comunque impropri.
Chiariamo innanzitutto che la disciplina introdotta ha carattere generale e non è rivolta esclusivamente alle associazioni sportive dilettantistiche. In realtà la norma individua due categorie di soggetti a cui si applica: da una parte le imprese, tra le quali rientrano, nell’ambito dello sport dilettantistico, le SSD a responsabilità limitata e dall’altra una serie di enti tra i quali sono enumerate le associazioni (di cui ovviamente fanno parte le A.S.D.).
Ci occuperemo in primo luogo degli obblighi delle associazioni riservando al termine di questo intervento un breve richiamo agli obblighi in capo alle SSD.
La norma che abbiamo citato poc’anzi è stata oggetto di importanti modifiche e precisazioni ancor prima di entrare in vigore e le informazioni che verranno fornite di seguito sono aggiornate alla normativa rettificata dal cosiddetto Decreto Crescita[3] che ha introdotto numerosi chiarimenti e ha modificato la normativa in tema di sanzioni.
Ciò premesso, in forza dell’obbligo di trasparenza di cui ci stiamo occupando le associazioni sportive dilettantistiche devono pubblicare sui propri siti internet entro la data del 30 giugno 2019 le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell’anno solare 2018.
Vediamo quindi di chiarire ogni singolo aspetto di questo obbligo.
- Modalità e termine di pubblicazione delle informazioni
In primo luogo occorre comprendere dove vadano pubblicati i dati relativi alle erogazioni ricevute. La norma prevede che la pubblicazione debba avvenire nei propri siti internet o in analoghi portali digitali. Non v’è dubbio quindi che le associazioni che hanno già un proprio sito debbano utilizzare quello e prevedere una apposita sezione per l’esposizione di questi dati o almeno indicare gli stessi sulla home-page aggiornandola entro il 30 giugno di ogni anno. Se l’associazione non dispone invece di un sito internet può utilizzare in alternativa una pagina Facebook[4] che può anche essere creata a tal fine senza ingenti spese.
La data entro la quale deve essere effettuata la pubblicazione è il 30 giugno[5] di ogni anno con riferimento alle erogazioni ricevute nell’anno solare precedente. La prima scadenza è quindi fissata al 30 giugno 2019 con riferimento alle erogazioni ricevute nell’anno 2018.
- Tipo di informazioni da pubblicare
Ovviamente è fondamentale capire quali informazioni e quali dati debbano essere pubblicati. Per chiarire questo aspetto il Decreto Crescita sopra citato ha introdotto alcune precisazioni per cui oggi appare certo che debbano essere pubblicate le informazioni relative a qualsiasi tipo di beneficio ricevuto dalle Pubbliche Amministrazioni con l’esclusione dei vantaggi correlati a regimi generali[6] e con l’esclusione degli incassi aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria[7].
È stato inoltre chiarito che gli aiuti ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni che possono essere definiti aiuti di Stato o che rientrano nel cosiddetto regime de-minimis, i quali devono essere esposti nell’apposito Registro nazionale degli aiuti di Stato, non sono oggetto dell’obbligo di pubblicazione in forma estesa. La asd che dovesse aver ricevuto tali aiuti dovrà limitarsi a indicare nel proprio sito internet il fatto di aver ricevuto aiuti di Stato o in regime de-minimis il cui dettaglio può essere consultato nel registro nazionale[8].
Per entrare nel concreto e tenendo in considerazione le situazioni tipiche delle associazioni sportive dilettantistiche occorre valutare innanzitutto se sono stati ricevuti contributi da amministrazioni pubbliche locali in relazione all’attività svolta o alla gestione di impianti sportivi. È abbastanza frequente infatti che le associazioni sportive dilettantistiche ricevano dal Comune di residenza dei contributi per lo svolgimento della propria attività. Il discrimine per capire se tali contributi siano oggetto dell’obbligo di pubblicazione di cui stiamo trattando è l’esistenza o meno di un rapporto di corrispettività. Pertanto, se la associazione riceve dal Comune (o da altro ente locale) una somma da utilizzare genericamente per lo svolgimento della propria attività istituzionale tale contributo rientra sicuramente tra quelli per cui è obbligatoria la pubblicazione. Al contrario, se il contributo ricevuto in realtà costituisce il corrispettivo di una prestazione in quanto ad esempio è conseguente ad una convenzione attraverso la quale il Comune affida alla asd la gestione del campo sportivo con assunzione di responsabilità contrattuali a fronte del pagamento di una determinata somma, tale importo non è oggetto di obbligo di pubblicazione. Dal punto di vista pratico si può rilevare che il discrimine è il medesimo che va utilizzato in relazione all’obbligo di fatturazione e quindi di applicazione dell’IVA in relazione alle somme ricevute. Ne consegue che si può sostenere in via generale che tutte le somme ricevute dagli enti pubblici a fronte di una fatturazione non devono essere oggetto di pubblicazione, al contrario i contributi ricevuti senza essere oggetto di fatturazione dovrebbero essere oggetto di pubblicazione[9].
Tra i contributi ricevuti oggetto di obbligo di pubblicazione rientrano anche, e ciò è esplicitamente indicato all’interno di un documento di prassi del Ministero del Lavoro[10], le somme ricevute a titolo di cinque per mille.
Inoltre, è anche esplicitamente previsto, sia dalla legge[11] che dalla prassi[12] che sono oggetto di obbligo di pubblicazione anche i vantaggi ricevuti non costituiti da somme di denaro, ma da altri tipi di agevolazioni, come può essere il caso della possibilità di utilizzare in modo gratuito o con prezzi ampiamente sotto il livello di mercato immobili o attrezzature di proprietà pubblica.
Una volta chiarito che i contributi ricevuti sono oggetto dell’obbligo di pubblicazione occorre capire quali dati devono essere effettivamente indicati sul sito. La norma si limita a utilizzare il termine “informazioni”[13]. Soccorre a tale riguardo la già più volte citata Circolare del Ministero del Lavoro dell’11 gennaio 2019, la quale afferma che: “Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica, e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi: denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente; denominazione del soggetto erogante; somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante); data di incasso; causale”.
- Limite dimensionale
Al fine di evitare di gravare con adempimenti particolarmente gravosi le realtà di più piccole dimensioni il legislatore ha deciso di porre un limite inferiore al di sotto del quale non sussiste l’obbligo di pubblicazione. Pertanto, la norma prevede che non sussiste l’obbligo di pubblicazione ove l’importo dei contributi ricevuti sia inferiore a 10.000 euro[14]. Si deve ritenere che il limite di 10.000 euro vada inteso come somma complessiva di tutti i contributi ricevuti nell’anno. Quindi se una associazione avesse ricevuto tre contributi ciascuno da 4.000 euro dovrebbe procedere alla pubblicazione di tutte le informazioni in quanto la somma complessivamente ricevuta eccede i 10.000 euro.
- Criterio da utilizzare
Il criterio da utilizzare per la definizione del limite inferiore e per la determinazione degli importi oggetto di pubblicazione è il criterio di cassa. In altri termini, per la prima scadenza del 30 giugno 2019, vanno considerati i contributi incassati nell’anno solare 2018 indipendentemente dalla competenza. Pertanto, se il diritto a percepire un contributo sia maturato nel 2018 e l’incasso sia avvenuto solo nel 2019 tale informazione non dovrà essere contenuta tra quelle pubblicate entro il 30 giugno 2019, ma andrà inserita tra quelle relative all’anno 2019 da pubblicare entro il 30 giugno 2020. Per i vantaggi conseguiti in natura e non in denaro si dovrà aver riguardo al momento in cui il vantaggio è stato conseguito, pertanto nel caso in cui nel 2018 si sia utilizzato gratuitamente un immobile del Comune il valore di tale vantaggio andrà indicato entro il 30 giugno 2019.
- Sanzioni
Il tema che originariamente aveva preoccupato maggiormente era quello delle sanzioni in caso di omesso o errato adempimento a questo obbligo. In effetti la versione originaria della norma prevedeva come unica sanzione l’obbligo di restituzione integrale del contributo ricevuto. Opportunamente la norma è stata modificata attraverso l’intervento normativo contenuto nel Decreto Crescita ed ora è prevista una prima sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro[15]. Tale sanzione viene comminata dall’amministrazione che ha erogato il contributo[16], la quale deve anche invitare l’associazione ad adempiere all’obbligo di pubblicazione entro i successivi novanta giorni. Solo nel caso in cui l’associazione perseveri a non effettuare la pubblicazione nei termini indicati è prevista l’ulteriore sanzione dell’obbligo di restituire l’intera somma ricevuta a titolo di contributo. È stato anche esplicitamente previsto un periodo di grazia in quanto le sanzioni potranno essere applicate a decorrere dal 1 gennaio 2020. Da ciò discende che l’omissione dell’obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno prossimo non potrà essere immediatamente sanzionata. Si ritiene tuttavia necessario procedere ad adempiere all’obbligo di legge in quanto la norma va letta nel senso che a partire dal 1 gennaio 2020 potranno essere sanzionati gli inadempimenti già con riferimento alle erogazioni incassate nel 2018 e quindi è necessario adempiere il più possibile tempestivamente a questo obbligo e sicuramente entro il 1 gennaio del prossimo anno.
- L’obbligo per le SSD a responsabilità limitata
Chiudiamo con un richiamo alla normativa per le società sportive che svolgono la propria attività in forma di SSD a responsabilità limitata. Tali enti sono costituiti sotto forma di società di capitali e quindi vanno considerati a tutti gli effetti come imprese. Oltre tutto in quanto società a responsabilità limitata hanno anche l’obbligo di depositare il bilancio al Registro delle Imprese, pertanto anche con riferimento agli obblighi ora in esame dovranno adempierli con le modalità tipiche delle società di capitali e non con quelle finora analizzate per le associazioni. La differenza principale consiste nella modalità di pubblicazione che per le società di capitali non va fatta attraverso il sito internet in quanto le informazioni vanno inserite in una apposita sezione della nota integrativa e quindi anche la scadenza dei termini per la pubblicazione viene adeguata alla scadenza dei termini per il deposito del bilancio.
Parma, 18 giugno 2019
Dr. Fabio Zucconi
[1] Legge del 4 agosto 2017 n.124.
[2] Cfr. art.26 Decreto Legislativo del 14 marzo 2013 n.33.
[3] Decreto-legge del 30 aprile 2019 n.34.
[4] Questa soluzione è stata esplicitamente indicata come possibile tramite Circolare del Ministero del Lavoro dell’11 gennaio 2019 che ha ritenuto che la pagina Facebook rientri nella definizione di portale digitale contenuta nella norma.
[5] Questo termine è stato introdotto dall’articolo 35 del D.L. 30/4/2019 n.34 ed ha sostituito il termine del 28 febbraio che era precedentemente previsto.
[6] Si tratta di agevolazioni fiscali o contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni senza bisogno di una istruttoria volta alla selezione dei soggetti beneficiari. Ad esempio rientrano in questa esclusione le agevolazioni costituite dal credito d’imposta R&S, il superammortamento e l’iperammortamento in quanto si tratta di misure che possono essere usufruite da tutti i contribuenti in via generale senza che sia necessaria una selezione delle richieste effettuate.
[7] Come è stato correttamente indicato nel documento intitolato “Trasparenza delle erogazioni pubbliche: le novità del decreto crescita” pubblicato congiuntamente da Assonime e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, “La disciplina di trasparenza della legge n.124/2017 viene quindi a concentrarsi sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa”.
[8] Per verificare se l’asd ha ricevuto aiuti di questo genere è necessario consultare su internet la pagina sulla trasparenza degli aiuti all’interno del Registro nazionale al seguente link:
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
ed inserire il codice fiscale dell’associazione nella casella “C.F. Beneficiario”. A questo punto se esistono aiuti vengono indicati nel prospetto a fondo pagina altrimenti appare il messaggio “Nessun dato da visualizzare”.
[9] Ovviamente si tratta di una semplificazione che fornisce una indicazione di massima in quanto poi ogni situazione andrebbe valutata caso per caso secondo i criteri sopra indicati. Tra l’altro c’è da tenere in considerazione anche il fatto che spesso, ancora, accade che alcuni contributi che dovrebbero essere oggetto di fatturazione non vengano in realtà fatturati per scarsa conoscenza della normativa in merito anche da parte delle amministrazioni comunali.
[10] Circolare dell’11 gennaio 2019.
[11] Cfr. Art.1, comma 125, Legge 4 agosto 2017 n.124 ove è scritto che i contributi, vantaggi, sovvenzioni ecc… possono essere “in denaro o in natura”.
[12] Cfr. Circolare Ministero Lavoro 11 gennaio 2019, nella quale è espressamente scritto che: “L’attribuzione del vantaggio da parte della P.A. può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile”.
[13] Cfr. Art.1, comma 125, Legge 4 agosto 2017 n.124 che prevede: “… sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali … le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti …”.
[14] Cfr. Art.1, comma 127, Legge 4 agosto 2017 n.124.
[15] Cfr. Art.1, comma 125-ter, Legge 4 agosto 2017 n.124.
[16] Cfr. Circolare Ministero del Lavoro 11 gennaio 2019, ove si rileva che tale impostazione è coerente anche con il principio contenuto nel Codice del Terzo Settore (articolo 93, comma 4 del Codice del Terzo Settore – D.Lgs. 3/7/2017 n.117).