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Studio Fabio Zucconi

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ENTRO IL 7 MAGGIO LA TRASMISSIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CINQUE PER MILLE

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Le associazioni sportive dilettantistiche che volessero iscriversi all’elenco dei beneficiari del cinque per mille per l’anno 2020 devono inoltrare la domanda[1] in via telematica, direttamente[2] o tramite un intermediario entro il 7 maggio.

Requisiti: Possono inoltrare la richiesta le associazioni sportive dilettantistiche che abbiano uno statuto conforme alle indicazioni[3] previste dalle disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica contenute nell’apposita norma della legge finanziaria 2003[4], iscritte al Registro CONI[5] ed affiliate a una Federazione Sportiva Nazionale, a una Disciplina Sportiva Associata o a un Ente di Promozione Sportiva. È necessario inoltre che nell’organizzazione dell’associazione sia presente il settore giovanile e che il legale rappresentante dell’associazione dichiari che quest’ultima svolge prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni o attività di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni o attività nei confronti di soggetti svantaggiati.

Procedura: Una volta inviata la domanda, la procedura si completa attraverso il monitoraggio dell’avvenuta iscrizione nell’elenco dei beneficiari e con l’invio di una dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante dell’associazione, attestante la persistenza in capo all’ente dei requisiti che danno diritto all’iscrizione all’elenco dei beneficiari del cinque per mille. Questa autocertificazione deve essere inviata entro il 30 giugno all’Ufficio territoriale di competenza del CONI. Nel caso in cui venissero commessi degli errori nella domanda, questi possono essere corretti entro il 20 maggio. È ammessa anche una procedura di regolarizzazione tardiva che permette di fare richiesta di iscrizione anche successivamente al termine del 7 maggio purché entro il 30 settembre. Tuttavia questa procedura prevede il versamento di un importo aggiuntivo di 250 euro, quindi è altamente consigliabile procedere entro la prima scadenza oramai imminente.

Enti già presenti nell’elenco dagli anni precedenti: Precisiamo che non sono tenuti a presentare né la domanda di iscrizione, né la dichiarazione sostitutiva di persistenza dei requisiti, gli enti che sono già inseriti nell’apposito elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate in quanto già beneficiari del cinque per mille negli anni precedenti[6].  A tal fine è opportuno che ogni associazione già iscritta all’elenco dei beneficiari nell’anno precedente verifichi di essere stata correttamente inserita nel nuovo elenco[7] pubblicato dall’Agenzia delle Entrate nello scorso mese di marzo. In caso di errori le correzioni devono essere effettuate entro il 20 maggio.

Obbligo di rendicontazione: Ricordiamo inoltre che per tutti gli enti beneficiari di questo contributo sussiste, successivamente all’incasso dello stesso, l’obbligo di rendicontazione. Pertanto, con riferimento ai contributi ricevuti nel 2019, ogni associazione sportiva beneficiaria dovrà, entro 12 mesi dall’avvenuto incasso del contributo, spiegare le modalità con cui ha utilizzato le somme ricevute attraverso la predisposizione di un rendiconto e di una relazione descrittiva. La rendicontazione potrà anche dare conto del fatto che non tutte le somme incassate siano ancora state utilizzate spiegando il motivo dell’accantonamento parziale di queste, il cui utilizzo deve comunque avvenire entro 24 mesi. Ricordiamo inoltre che sui documenti giustificativi delle spese pagate attraverso l’utilizzo del contributo del cinque per mille va apposta una apposita dicitura che lo attesti. I soggetti che hanno ricevuto importi superiori a 20.000 euro nell’anno 2019 hanno anche l’obbligo di trasmettere il rendiconto al Ministero del Lavoro. Per coloro che invece avessero ricevuto contributi in misura inferiore al limite sopra indicato, non va fatta alcuna comunicazione al Ministero, ma il rendiconto deve essere comunque redatto tempestivamente e tenuto a disposizione e fornito in caso di controllo. Qualora, in caso di controllo, venisse provato che le somme erogate non siano state oggetto di tempestiva rendicontazione o che il rendiconto non sia stato trasmesso al Ministero nei termini prescritti, scatterebbe la procedura di recupero delle erogazioni che quindi dovrebbero essere integralmente restituite maggiorate degli interessi legali con l’ulteriore rischio di una segnalazione all’Autorità Giudiziaria in caso di dichiarazioni mendaci.

Obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche ricevute: Il contributo del cinque per mille rientra anche tra le somme per cui vi è obbligo di trasparenza in applicazione della apposita disposizione contenuta nella legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017[8], pertanto, come è stato esplicitamente indicato da documenti di prassi[9], non è sufficiente aver rendicontato l’utilizzo del contributo ricevuto secondo la specifica normativa, ma vi è l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet entro il 30 giugno di ogni anno, anche l’importo incassato nell’anno precedente secondo le modalità previste in generale per tale adempimento[10].

 

Parma, 1 maggio 2020

Dr. Fabio Zucconi

[1] https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributo-del-5-per-mille-2020/modello-e-istruzioni

[2] Per trasmettere la domanda è necessario essere abilitati ai servizi Entratel o Fisconline.

[3] Indicazione della denominazione sociale dilettantistica nella ragione o denominazione sociale; oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche; attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; assenza di fini di lucro; previsione di impossibilità di divisione utili neanche in forma indiretta; norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e previsione dell’elettività delle cariche sociali; obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari; modalità di scioglimento dell’associazione; obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.

[4] Articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n.289

[5] La modulistica prevista dall’Agenzia delle Entrate prevede la necessità di indicare il numero di iscrizione al Registro CONI. A tal proposito il CONI ha precisato con apposito avviso pubblicato sul proprio sito che nel campo da compilare “l’associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta al registro del CONI n. ……”, le associazioni interessate possono indicare il numero o codice di affiliazione in luogo del numero di iscrizione in considerazione che il “Registro 2.0” non prevede l’assegnazione del “numero di iscrizione al Registro”.

[6] Cfr. articolo 6-bis, comma 1 DPCM 23 aprile 2010, come modificato da articolo 1 DPCM del 7 luglio 2016.

[7] https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2411661/Elenco+permamente+5+per+mille+2020+-+ASD.pdf/161bd835-0a74-32ca-b4ef-4ef9994d49bd

[8] Cfr. articolo 1, commi 125-129, legge 4 agosto 2017 n.124.

[9] Cfr. Circolare Ministero del Lavoro n.2 dell’11 gennaio 2019.

[10] https://staging.studiofabiozucconi.it/entro-il-30-giugno-le-associazioni-sportive-dilettantistiche-devono-assolvere-allobbligo-di-trasparenza-delle-erogazioni-pubbliche-ricevute-nel-2018/