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Studio Fabio Zucconi

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L’ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO PER LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

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La legge di bilancio per il 2019[1] ha esteso alle associazioni e società sportive dilettantistiche l’esenzione dall’imposta di bollo che era già prevista per le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Pertanto, con decorrenza 1 gennaio 2019 le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo per “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni[2].

Ne consegue che con certezza non dovranno più essere assoggettati ad imposta di bollo ad esempio gli atti notarili di trasformazione da associazione in società sportiva, i verbali di assemblea che adottano un nuovo testo di statuto da portare alla registrazione in Agenzia delle Entrate e qualsiasi istanza presentata ad esempio alle Pubbliche Amministrazioni.

Potrebbe sorgere qualche dubbio invece in relazione alle quietanze rilasciate o ricevute dalle società sportive per l’incasso o il pagamento di somme di importo superiore a 77,47 euro. In effetti, prima della approvazione dell’ultima legge di stabilità, le società sportive erano esentate dal pagamento dell’imposta di bollo solo con riferimento alla riscossione delle quote associative e dei contributi[3]. L’amministrazione finanziaria aveva avuto modo di chiarire che tale esenzione non si poteva estendere alle quietanze i cui versamenti rappresentano il pagamento di servizi resi dalle associazioni stesse, anche se effettuati in conformità alle proprie finalità istituzionali[4]. Pertanto, ad eccezione delle ricevute per l’incasso della quota associativa o di contributi generici per l’attività istituzionale svolta, tutte le altre quietanze andavano assoggettate ad imposta di bollo[5] ed in particolare tale obbligo sussisteva per le quietanze rilasciate alle società sportive dai soggetti che ricevevano compensi sportivi o rimborsi spesa per le quali, se l’importo quietanzato fosse superiore a 77,47 euro, si rendeva necessario apporre una marca da bollo da 2 euro[6].

La definizione della norma sopra citata in effetti non cita esplicitamente le quietanze o le ricevute tra gli atti esenti da imposta di bollo. Dato il tenore letterale della norma l’unica voce in cui potrebbe essere contenuta l’esenzione per le quietanze o le ricevute è il termine “documenti”. In realtà la soluzione al quesito è stata fornita con una interpretazione dell’Agenzia delle Entrate risalente alla scorsa estate[7]. In effetti all’epoca l’esenzione dall’imposta di bollo era operativa solo per le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva e non per le società sportive dilettantistiche, ma non c’è motivo per non estendere a queste ultime tale interpretazione dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione contenuta nella legge di bilancio. La suddetta Circolare infatti al punto numero 8 ha affermato testualmente: “si ritiene che nel concetto di <<atti, documenti (…) richiesti dalle Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI>> rientrino le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richieste a fronte di somme erogate dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione, in quanto – trattandosi, evidentemente, di documentazione necessaria ai fini dell’esecuzione dei rimborsi – il loro rilascio viene <<richiesto>> dalle <<Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI>>. Ne deriva pertanto che la norma va interpretata nel senso di estendere l’esenzione dall’imposta di bollo anche alle quietanze rilasciate o ricevute dalle società sportive ivi incluse quelle inerenti al pagamento di compensi sportivi o rimborsi spesa.

Parma, 17 febbraio 2019

Dr. Fabio Zucconi

 

[1] Cfr. articolo 1, comma 646 della Legge n.145 del 30 dicembre 2018.

[2] Cfr. articolo 27-bis della tabella di cui all’allegato B annesso alla legge sull’imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642).

[3] Cfr. articolo 7 della tabella di cui all’allegato B annesso alla legge sull’imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642).

[4] Cfr. Risoluzione n.312682 del 21 dicembre 1985.

[5] Cfr. articolo 13 della tariffa allegata alla legge sull’imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642).

[6] Cfr. articolo 7-bis del Decreto-Legge n.43 del 26 aprile 2013.

[7] Cfr. Circolare n.18 del 1 agosto 2018.