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Studio Fabio Zucconi

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FATTURA ELETTRONICA E PAGAMENTO CON MEZZI TRACCIABILI PER L’ACQUISTO DI CARBURANTE

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Nell’ambito della generale innovazione in tema di fatturazione e quindi all’obbligo di emettere le fatture in formato elettronico, che entrerà in vigore al 1 gennaio 2019, la Legge 27 dicembre 2018 n.205 ha introdotto un obbligo anticipato di emissione di fattura elettronica nel settore dell’acquisto di carburante. Contemporaneamente sono state apportate alcune modifiche anche alle condizioni per la detraibilità dell’IVA e per la deducibilità dal reddito del costo dei carburanti che necessitano ora che il pagamento avvenga con modalità tracciabili.

Procedendo con ordine rileviamo innanzitutto che a partire dal 1 luglio 2018 sarà obbligatorio per i distributori di carburante emettere la fattura elettronica per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione fatte a soggetti passivi IVA. Quindi nulla cambia se l’acquirente di carburante è un privato[1]. Se l’acquisto avviene invece da parte di un imprenditore o di un libero professionista sussiste l’obbligo di emettere la fattura elettronica. L’obbligo è in capo al distributore di carburante, tuttavia per l’acquirente, in mancanza della fattura elettronica, è preclusa la detrazione dell’IVA[2].

La fattura elettronica dovrà riportare i dati obbligatori per qualsiasi fattura. Non è quindi obbligatoria (a differenza dalla vecchia carta carburante che perderà qualsiasi efficacia a partire dal 1 luglio) l’indicazione della targa o del modello dell’auto. Tuttavia questi dati, pur non essendo necessari per la validità della fattura, vengono definiti dalla Circolare Agenzia Entrate n.8 del 30 aprile 2018 come di “ausilio per la tracciabilità della spesa e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo ai fini della relativa deducibilità”. Risulta pertanto opportuno e prudente indicare al distributore di inserire nella fattura anche questi dati pena il rischio di contestazioni sulla detraibilità dell’IVA e sulla deducibilità del costo.

Valgono anche in questo caso le regole generali in tema di fatture differite. Pertanto è possibile fare un’unica fattura elettronica mensile riepilogativa purché ogni rifornimento venga certificato con un singolo documento che poi verrà citato nella fattura differita emessa entro il giorno 15 del mese successivo.

Al fine di permettere al distributore di emettere la fattura elettronica l’acquirente del carburante dovrà comunicare i dati necessari per la compilazione della fattura e i riferimenti per la consegna della stessa nelle modalità previste per le fatture elettroniche. Considerato che il rifornimento di carburante è il tipico acquisto che non può essere fatto sempre presso un unico fornitore di fiducia potrà risultare comodo l’utilizzo dell’annunciato servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (cosiddetto QR-Code) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA e dell’indirizzo telematico a cui inviare la fattura. La generazione di questo codice avverrà tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate e potrà essere utilizzato con il proprio telefono cellulare, anche in assenza del personale del distributore di carburante, tramite un apposito lettore che dovrebbe essere installato nei pressi delle pompe.

La normativa fa esplicito riferimento alle “cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori”. Pertanto rimangono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica i rifornimenti di altri generi di carburanti (metano, GPL ecc…) e i rifornimenti per uso diverso dall’autotrazione[3].

Altra innovazione correlata a quella dianzi esaminata prevede l’obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili per la detrazione dell’IVA e la deduzione del costo dei carburanti acquistati nell’esercizio di attività di impresa o libero professionale. La circolare n.8 sopra menzionata afferma sostanzialmente che possono essere utilizzati tutti gli strumenti di pagamento diversi dal contante[4]. Viene ammesso anche a questi fini l’utilizzo del contratto di “netting” attraverso il quale la compagnia petrolifera addebita a fine mese i rifornimenti. Ciò a condizione che l’addebito avvenga tramite canali bancari o postali e mai in contanti.

La formulazione delle norme che impongono quest’ultimo obbligo ha utilizzato il termine “carburante per autotrazione” e non, come nel caso dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica “benzina o gasolio”. Pertanto l’obbligo di pagamento tramite strumenti tracciabili vale per qualsiasi tipo di carburante utilizzato per il rifornimento di automezzi.

 

[1] A carico dei distributori viene introdotto comunque anche l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

[2] Cfr. Art.22, terzo comma DPR 26 ottobre 1972 n.633 come modificato dal comma 920, Articolo 1, Legge 205/2017.

[3] La Circolare Agenzia Entrate n.8 del 30/4/2018 esclude che si debba applicare l’obbligo di fatturazione elettronica nel caso di cessione di carburanti utilizzati per il funzionamento di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.

[4] La circolare elenca tra i mezzi di pagamento le carte di credito, le carte di debito [Bancomat], le carte prepagate, gli assegni, i vaglia.