FINALMENTE CHIARITE LE MODALITÀ DI FATTURAZIONE PER LE SOCIETÀ SPORTIVE
Nel corso di un “videoforum” organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili l’Agenzia delle Entrate si è finalmente pronunciata ufficialmente dirimendo i dubbi che, anche a causa della maldestra formulazione della norma, permanevano sulla applicazione delle norme in tema di fatturazione elettronica alle associazioni e società sportive in regime di legge 398/91.
Tra le varie domande poste dai Commercialisti alle Entrate infatti comparivano i due quesiti le cui risposte erano tanto attese dalle associazioni sportive:
come fanno gli sponsor a inviare le fatture elettroniche per conto dell’associazione sportiva?
Le associazioni sportive, pur essendo esentate dagli obblighi di fatturazione elettronica, possono emettere fatture elettroniche per propria scelta?
Pareva invece già scongiurato il dubbio che era stato posto da alcuni commentatori che avevano proposto una interpretazione che avrebbe impedito alle società sportive la detrazione del 50% dell’IVA esposta in fattura[1]: anche questo aspetto è stato affrontato dal “videoforum”.
Le risposte fornite dalle Entrate sono state quelle che le associazioni sportive si attendevano.
La normativa introdotta dal decreto collegato alla legge di stabilità va quindi interpretata come segue:
– le associazioni sportive possono liberamente decidere se avvalersi del sistema di fatturazione elettronica o se giovarsi della norma che permette loro di non adeguarsi a tali obblighi[2]. Ciò vale sia per le associazioni che hanno prodotto nell’anno precedente proventi per un importo superiore a 65.000 euro, sia per quelle che si sono attestate su un livello di ricavi inferiore a 65.000 euro[3];
– qualora decida di non avvalersi del sistema di fatturazione elettronica, la società sportiva dovrà assicurarsi che la fattura venga inviata in formato elettronico da parte del committente[4]. In questo caso il committente (ovvero lo sponsor) deve inviare la fattura in forma elettronica in nome e per conto della società sportiva, la quale rimane a tutti gli effetti il soggetto emittente[5]. Si ritiene in questo caso che la società sportiva debba consegnare al proprio committente una copia cartacea della fattura contenente una annotazione con la richiesta di procedere all’invio per proprio conto in formato elettronico[6]. Nel corso del “videoforum” sono state dettate alcune istruzioni pratiche per la compilazione della fattura elettronica[7] rendendo così possibile agli sponsor ottemperare a questo onere ed è stato anche annunciato che le associazioni sportive potranno verificare dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate l’effettivo adempimento dell’obbligo di invio a carico del committente[8];
– le regole di registrazione della fattura non cambiano[9]: l’associazione sportiva rimane l’emittente di una fattura “attiva”, lo sponsor rimane il destinatario di una fattura “passiva”. L’IVA va esposta nel documento come è sempre stato e non si deve ipotizzare un nuovo caso di inversione contabile[10] e quindi viene confermato che le associazioni sportive potranno continuare a detrarre forfettariamente il 50% dell’IVA esposta in fattura.
Ciò posto risulta quindi chiaro ora che per quanto riguarda il ciclo attivo la società sportiva potrà scegliere se avvalersi per opzione della modalità della fatturazione elettronica o se lasciare allo sponsor l’onere di inviare la fattura in qualità di terzo emittente ed in nome della società sportiva stessa. Si ritiene che a seconda della scelta effettuata per il ciclo attivo (fatture emesse) consegua naturalmente una scelta obbligata anche per il ciclo passivo (fatture di acquisto). Infatti, la scelta di aderire al sistema di fatturazione elettronica assimilerebbe la società sportiva a tutti gli altri soggetti economici con la conseguenza di dover ricevere anche le fatture passive in formato elettronico. Al contrario la scelta di giovarsi della clausola di esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica e quindi di assicurarsi che sia il committente ad effettuare l’invio con le nuove modalità porterebbe a qualificare la società sportiva alla stessa stregua di un privato (o di un contribuente esonerato perché aderente al regime forfettario) e quindi le fatture passive dovrebbero essere richieste in formato non elettronico e archiviate come da tradizione in formato cartaceo.
Con un prossimo intervento ci occuperemo di approfondire i dettagli delle varie possibilità offerte alle associazioni sportive dall’interpretazione offerta dall’Agenzia delle Entrate nel “videoforum” e su come queste innovazioni in tema di fatturazione si integrano con le disposizioni contenute nella Legge n.398/1991.
Parma, 25 gennaio 2019
Dr. Fabio Zucconi
[1] Cfr. https://staging.studiofabiozucconi.it/le-novita-del-2019-per-le-societa-sportive-tra-legge-di-bilancio-e-fattura-elettronica/
[2] La risposta 2.14 afferma testualmente: “nulla vieta che sia l’ASD a emettere autonomamente la FE”.
[3] Ciò è espressamente affermato con la risposta 2.17 che alla domanda “se uno di questi soggetti volesse comunque valersi del sistema di fatturazione elettronica, sia per il ciclo attivo che per quello passivo, può farlo?” semplicemente risponde “Si”.
[4] Cfr. comma 01 dell’articolo 10 del D.L. 23 ottobre 2018 n.119
[5] Cfr. risposta 2.13 ove viene confermato che “la fattura è emessa per conto del cedente/ prestatore”.
[6] Si ritiene che possa la annotazione da apporre sulla fattura possa essere così strutturata: “Inviamo la presente fattura in modalità cartacea affinché la stessa venga da Voi emessa in formato elettronico per nostro conto in applicazione del comma 01 dell’articolo 10 del Decreto-legge del 23/10/2018 n.119 e dichiariamo a tal fine di essere soggetto passivo di imposta che ha esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n.398 e che nel periodo di imposta precedente a quello ora in corso ha conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000. Vi chiediamo pertanto di farci pervenire nel più breve tempo possibile copia del file xml, copia di cortesia cartacea in versione pdf e ricevuta dell’avvenuta trasmissione al SDI della predetta fattura”.
[7] Nella risposta 2.13 viene affermato che la fattura dovrà essere compilata indicando come tipo documento TD1, dovranno essere riportati gli estremi dell’associazione sportiva nella sezione “cedente/ prestatore” e nel campo 1.6 dovrà essere indicato “CC” per indicare che la fattura è emessa dal cessionario/ committente”.
[8] Sempre nella risposta 2.13 è scritto che dalla metà di febbraio 2019 le associazioni sportive potranno verificare nella propria area riservata l’effettiva emissione delle fatture per loro conto da parte del committente.
[9] Cfr. risposta 2.13 parte finale.
[10] Cfr. risposta 2.14 parte finale.