
FINALMENTE È STATO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO CORRETTIVO DELLA RIFORMA DELLO SPORT: SI PARTE CON L’APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME
Come ricorderete vi avevamo comunicato che il 26 luglio il Consiglio dei Ministri aveva finalmente approvato il decreto correttivo[1] e ci aspettavamo una pronta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Invece anche per questo ultimo passaggio abbiamo dovuto penare ed attendere un tempo che è parso infinito (40 giorni) soprattutto perché oramai siamo in periodo di inizio attività della nuova stagione e di iscrizione ai corsi per le attività giovanili e l’incertezza rendeva impossibile gestire anche l’attività ordinaria.
Peraltro durante questo periodo è stato anche modificato il testo del decreto rispetto a quanto era noto e quindi ancora una volta si è creata nuova incertezza. In effetti l’ultima versione del correttivo, che rappresenta in realtà l’unica versione effettivamente entrata in vigore, non riporta alcuni passaggi che avrebbero dato ulteriori possibilità agli enti sportivi dilettantistici[2].
Rimane in ogni caso che ieri sera finalmente è avvenuta la pubblicazione[3] del decreto[4] e quindi oggi è definitivamente entrata in vigore[5] la normativa completa con le modifiche apportate dal correttivo.
Per il momento ci limitiamo ad elencare le modifiche più importanti contenute nel decreto correttivo.
Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane vi invieremo delle newsletter specifiche che tratteranno i singoli argomenti più importanti e significativi della riforma.
Attraverso il decreto correttivo sono state quindi apportare invia principale le seguenti innovazioni normative:
- Eliminazione dell’INAIL per tutti i rapporti di lavoro sportivo sotto forma di co.co.co senza alcun riferimento all’importo del compenso annuo e quindi anche sopra i 5.000 euro;
- Introduzione di un elenco tenuto dal Dipartimento per lo Sport con l’indicazione di tutte le mansioni che rientrano nell’ambito del lavoro sportivo;
- Introduzione di una procedura di silenzio-assenso per l’autorizzazione allo svolgimento di lavoro sportivo verso corrispettivo per i dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- Incremento (da 18 a 24) ore di lavoro settimanali per rientrare nella presunzione di lavoro sportivo co.co.co.;
- Proroga fino al 31 ottobre dei termini per lo svolgimento degli adempimenti previdenziali relativi al lavoro sportivo da fare nei mesi da luglio a settembre
- Obbligo di comunicazione al Registro delle Attività Sportive dei dati inerenti l’inizio del rapporto di lavoro sportivo (UNILAV) anche per contratti con compensi inferiori a 5.000 euro annui con scadenza entro giorno 30 del mese successivo;
- Credito di imposta per rimborso maggiori oneri sostenuti da enti sportivi di piccole dimensioni;
- Esclusione da imposizione IRAP sui compensi di lavoro sportivo inferiori a 85.000 euro (per ciascun volontario);
- Introduzione della possibilità di riconoscere un rimborso ai volontari a seguito di autocertificazione (senza necessità quindi di fornire documentazione analitica) entro il limite di 150 euro / mese;
- Riduzione degli obblighi sulla sicurezza sul lavoro per i lavoratori con compensi inferiori a 5.000 euro annui.
Con l’approvazione di questo decreto correttivo finalmente si è delineato il quadro normativo di riferimento. Ora mancano ancora all’appello alcuni decreti attuativi e alcune interpretazioni sia giuridiche che tecniche che rendano possibile l’applicazione in pratica delle nuove norme. In particolare attendiamo con impazienza i decreti relativi ai limiti per le attività secondarie, ai parametri per il rilascio delle autorizzazioni ai pubblici dipendenti, all’elenco delle mansioni che possono essere remunerate come compenso sportivo oltre a interpretazioni ufficiali su temi fondamentali quali la cumulabilità o meno dei compensi pagati nel primo e nel secondo semestre ai fini previdenziali. Attendiamo altresì il definitivo adeguamento delle procedure inerenti al lavoro sportivo nel Registro delle Attività Sportive.
Come già sopra anticipato ci impegniamo ad inviare diversi approfondimenti sui singoli temi della riforma nelle prossime settimane.
Parma, 5 settembre 2023
Dr. Fabio Zucconi
[1] Cfr. Sport-Update n.11/23 del 31 luglio 2023.
[2] In particolare nell’ultima fase del processo di pubblicazione della legge è stata eliminata la possibilità di pagare rimborsi ai volontari per trasferte compiute all’interno del comune di residenza, è stata eliminata la possibilità di non assoggettare a ritenuta i premi per l’ottenimento di risultati sportivi idi importo inferiore a 300 euro annui, è stata modificata la norma relativa al credito di imposta per gli enti sportivi di minori dimensioni ed infine è stata eliminata una precisazione che poteva essere utile per inquadrare l’attività svolta dai membri del consiglio direttivo.
[3] La pubblicazione è quindi avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n.206 del 4 settembre 20223.
[4] Il decreto correttivo è stato quindi emanato come D.Lgs. 29 agosto 2023, n.120.
[5] Cfr. articolo 6, comma 4 del D.Lgs. 29 agosto 2023, n.120.