GLI EVENTI SPORTIVI E GLI SPETTACOLI ORGANIZZATI DA ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI IN REGIME DI LEGGE 398/1991 – PARTE SECONDA: LE MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI E DI TRASMISSIONE DEI DATI ALLE AUTORITÀ COMPETENTI
CONTENUTO IN Sport-Update – Newsletter n. 14/25 –10/10/2025
- Premessa e argomenti affrontati
Come indicato nella prima parte di questo articolo[1], dopo esserci occupati del tema dei diritti di autore, dedichiamo questo contributo ai temi della certificazione dei corrispettivi incassati per “biglietteria” e della trasmissione dei relativi dati alle autorità competenti.
- La certificazione dei corrispettivi per biglietteria
- Le modalità di rilascio dei biglietti per le manifestazioni sportive
Ci concentriamo quindi ora sugli aspetti più prettamente fiscali ed il primo argomento da trattare è quello relativo alla modalità di certificazione dei corrispettivi pagati all’ente sportivo dagli spettatori. In altri termini si tratta di comprendere che tipo di biglietti di ingresso devono essere rilasciati dall’ente sportivo organizzatore a chi assiste allo spettacolo.
La disciplina che andremo a esporre riguarda gli enti sportivi dilettantistici che adottano il regime agevolato di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.398 (d’ora innanzi semplicemente indicata come “Legge 398/1991”). Chiariamo subito che per gli eventi che hanno ingresso libero (in cui quindi gli organizzatori non fanno pagare nulla agli spettatori) non sussiste alcun tipo di obbligo: semplicemente gli spettatori accedono all’impianto sportivo (o allo spazio in cui si tiene l’evento) senza bisogno di alcun tipo di biglietto o altro titolo di accesso.

