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Studio Fabio Zucconi

  >  News   >  Grande successo per lo studio in Corte di Giustizia Tributaria: viene confermato che non si possono disapplicare le norme agevolative per lo sport dilettantistico in caso di mancanze formali.

Grande successo per lo studio in Corte di Giustizia Tributaria: viene confermato che non si possono disapplicare le norme agevolative per lo sport dilettantistico in caso di mancanze formali.

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Il 22 ottobre 2025 la Corte di Giustizia Tributaria di Parma ha accolto due ricorsi presentati
dal nostro studio a difesa di una associazione sportiva dilettantistica a cui erano stati
revocati i benefici derivanti dall’applicazione della Legge 398/1991 sulla base di una
mancanza formale.
La Corte di Giustizia parmigiana conferma che il legislatore, con il regime agevolato di cui
alla Legge 398/1991 ha voluto “agevolare quegli enti che non svolgono attività di lucro ed
è … questo requisito, al di là del formalismo statutario, a rilevare e dover essere
accertato”. E, ancora, “ciò che il legislatore ha ritenuto meritevole di tutela non è il
formalismo statutario, ma l’effettivo svolgimento dell’attività dell’associazione”.
Importante anche la parte della sentenza ove si ribadisce che non è sufficiente rilevare
mancanze formali per poter disapplicare i regimi agevolativi per le associazioni sportive,
ma occorre che l’istruttoria in fase di accertamento rilevi l’esistenza di elementi che
snaturino l’ente e lo rendano a tutti gli effetti un soggetto commerciale.
Da rimarcare che la sentenza, oltre ad accogliere in pieno il ricorso da noi elaborato a
tutela dell’associazione sportiva nostra cliente, ha condannato l’Agenzia delle Entrate alla
refusione delle spese di lite a favore della stessa associazione sportiva per 5.000 euro.