Grande successo per lo studio in Corte di Giustizia Tributaria: viene confermato che non si possono disapplicare le norme agevolative per lo sport dilettantistico in caso di mancanze formali.
Il 22 ottobre 2025 la Corte di Giustizia Tributaria di Parma ha accolto due ricorsi presentati
dal nostro studio a difesa di una associazione sportiva dilettantistica a cui erano stati
revocati i benefici derivanti dall’applicazione della Legge 398/1991 sulla base di una
mancanza formale.
La Corte di Giustizia parmigiana conferma che il legislatore, con il regime agevolato di cui
alla Legge 398/1991 ha voluto “agevolare quegli enti che non svolgono attività di lucro ed
è … questo requisito, al di là del formalismo statutario, a rilevare e dover essere
accertato”. E, ancora, “ciò che il legislatore ha ritenuto meritevole di tutela non è il
formalismo statutario, ma l’effettivo svolgimento dell’attività dell’associazione”.
Importante anche la parte della sentenza ove si ribadisce che non è sufficiente rilevare
mancanze formali per poter disapplicare i regimi agevolativi per le associazioni sportive,
ma occorre che l’istruttoria in fase di accertamento rilevi l’esistenza di elementi che
snaturino l’ente e lo rendano a tutti gli effetti un soggetto commerciale.
Da rimarcare che la sentenza, oltre ad accogliere in pieno il ricorso da noi elaborato a
tutela dell’associazione sportiva nostra cliente, ha condannato l’Agenzia delle Entrate alla
refusione delle spese di lite a favore della stessa associazione sportiva per 5.000 euro.

