I PROVENTI DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI – I CORRISPETTIVI PER CORSI SPORTIVI A SOCI O TESSERATI
CONTENUTO IN Sport-Update – Newsletter n. 16/24 –17/10/2024
Iniziamo con questo articolo una serie di contributi attraverso la quale spiegheremo le corrette modalità di certificazione e contabilizzazione dei proventi tipicamente incassati dagli enti sportivi dilettantistici.
Inoltre per ciascuna categoria di tali proventi capiremo anche quale sia il corretto trattamento fiscale.
- Qualificazione giuridica dei corrispettivi specifici
Cominciamo con i proventi incassati da associazioni e società dilettantistiche a fronte dell’erogazione di corsi sportivi. Si tratta in sostanza delle quote ricevute in corrispettivo delle lezioni, solitamente in forma collettiva, attraverso le quali si insegna la disciplina sportiva che costituisce l’oggetto principale dell’attività dell’ente dilettantistico. Normalmente questo tipo di attività viene qualificata come attività istituzionale e, tecnicamente, rientra in quella che la normativa definisce come attività didattica[1] o formativa[2].
I proventi che gli enti sportivi ritraggono da queste attività vengono definiti anche come “corrispettivi specifici”[3] e dal punto di vista fiscale si qualificano come ricavi “decommercializzati”. Con questo termine si vuole intendere che, nonostante l’erogazione di corsi sportivi rappresenti di per sé un’attività di servizi fondata su un contratto a prestazioni corrispettive in cui una parte (l’ente sportivo) fornisce il servizio didattico o formativo e l’altra (lo sportivo che usufruisce dei corsi) paga un corrispettivo monetario, l’ordinamento non qualifica tale attività come “commerciale” assoggettandola all’ordinario regime fiscale, bensì, in considerazione della rilevanza sociale attribuita allo svolgimento di attività sportiva[4], la esclude da qualsiasi imposizione assimilandola alle attività istituzionali[5].

