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I RIMBORSI AI VOLONTARI – APPROFONDIMENTO PRATICO

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CONTENUTO IN Sport-Update – Newsletter n. 18/24 –3/12/2024

Dopo esserci occupati di approfondire le motivazioni che hanno indotto il legislatore ad approvare una nuova norma[1] sui rimborsi ai volontari e avere fatto un’approfondita analisi degli aspetti giuridici correlati a tale disposizione normativa[2] ci occupiamo ora delle conseguenze pratiche dell’approvazione della nuova legge.

Al fine di rendere più comprensibile ed efficace questo intervento abbiamo pensato di svolgerlo in forma di FAQ (Frequently Asked Questions)[3], ovvero di proporre di seguito le principali domande che il nostro studio ha ricevuto nelle ultime settimane e per ciascuna di esse fornire la risposta.

Dobbiamo tuttavia fare un’importante premessa che purtroppo vale per quasi tutte le domande a cui cercheremo di rispondere. La Norma che ha introdotto il rimborso forfettario è caratterizzata da una contraddizione di fondo[4] in quanto, se da un lato ha la funzione di semplificare le modalità di erogazione dei rimborsi ai volontari, dall’altro ha un tenore letterale che impone diversi limiti. Questa contraddizione rende possibile, in molti casi, sostenere soluzioni diverse che portano a dover dare risposte difformi e a volte opposte ai quesiti sull’applicazione pratica della disciplina del rimborso forfettario ai volontari. Non nascondiamo che purtroppo si sta consolidando un orientamento interpretativo restrittivo che privilegia tra le tante possibili soluzioni lasciate aperte dal testo della Norma quelle più rigorose e penalizzanti per gli enti sportivi e i volontari[5]. Da ciò consegue che molte delle risposte che forniremo alle domande ricevute più frequentemente non saranno precise e univoche, ma forniranno soluzioni alternative e a volte completamente opposte tra loro. Cercheremo in ogni caso di dare un consiglio sul comportamento da adottare lasciando ad ogni ente sportivo la scelta di quale soluzione adottare in base alla conoscenza della propria realtà e alla propensione al rischio correlato ad eventuali contestazioni future.

Inoltre, al fine di fornire una sintesi e permettere una più facile lettura, abbiamo pensato di esporre per ciascuna domanda due risposte: una sintetica e breve in cui indichiamo in maniera precisa e senza fornire grandi spiegazioni la soluzione pratica. La seconda risposta, più articolata, conterrà invece sia le motivazioni che ci hanno portato alla conclusione esposta nella risposta breve, sia eventuali possibili interpretazioni alternative.

Ciò premesso, di seguito indichiamo le domande ricevute più frequentemente cercando di fornire le soluzioni conformi al testo della legge e alle possibili interpretazioni che se ne possono dare tenendo in considerazione tutti gli elementi ad oggi noti[6].

 

  1. Se sono affiliato ad una Federazione/Ente di promozione sportiva che non ha ancora adottato la delibera con cui vengono individuate “le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso”, posso, comunque, riconoscere i rimborsi ai volontari?
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2. Esiste apposita modulistica per l’instaurazione di un rapporto di volontariato sportivo?

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3. Possono essere qualificate come attività di volontariato sportivo quelle svolte dal custode, dal giardiniere, dal manutentore e dalla segretaria?

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4. Possono formare oggetto di rimborso ai volontari anche le spese sostenute per lo svolgimento delle sessioni di allenamento e delle attività preparatorie?

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5. Quali sono le conseguenze pratiche della concorrenza dei rimborsi ai volontari rispetto alle soglie di non imponibilità fiscale (15.000 euro) e contributiva (5.000 euro) previste dalla Riforma dello Sport?

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6. I rimborsi ai volontari vengono inseriti nelle certificazioni uniche?

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Parma, 3 dicembre 2024

Dr. Fabio Zucconi

 

 

 

 

[1] Cfr. art.29, c.2 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 nel testo introdotto dall’art.3 del decreto-legge n.71 del 31 maggio 2024 come modificato da ultimo dalla legge di conversione n.106 del 29 luglio 2024. D’ora innanzi ci riferiremo a questa disposizione di legge con il termine “Norma” con la lettera maiuscola. In tal caso eviteremo di ripetere i riferimenti in nota agli estremi della legge.

[2] Cfr. Sport-Update – Newsletter n.17/24 del 17 novembre 2024 – https://www.studiofabiozucconi.it/i-rimborsi-ai-volontari-approfondimento-sulla-norma-e-aggiornamento-dopo-lapprovazione-delle-prime-delibere-federali/

[3] Ovvero, in italiano, “domande poste frequentemente”.

[4] Per approfondire questo aspetto cfr. Sport-Update – Newsletter n.17/24 del 17/11/2024, paragrafo 2.1. https://www.studiofabiozucconi.it/i-rimborsi-ai-volontari-approfondimento-sulla-norma-e-aggiornamento-dopo-lapprovazione-delle-prime-delibere-federali/

[5] Per approfondire questo aspetto cfr. Sport-Update – Newsletter n.17/24 del 17/11/2024, paragrafi 3.3 e 4. https://www.studiofabiozucconi.it/i-rimborsi-ai-volontari-approfondimento-sulla-norma-e-aggiornamento-dopo-lapprovazione-delle-prime-delibere-federali/

[6] In particolare facciamo presente che ad oggi, oltre al testo della legge, abbiamo a disposizione il manuale per il caricamento dei dati dei rimborsi sul Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (d’ora innanzi semplicemente RASD) reperibile in rete all’indirizzo

https://registro.sportesalute.eu/static/media/manuale_Volontari%20Sportivi.1f65f9c4197d6c3f96b3.pdf e le numerose delibere emanate dagli enti affilianti, le quali, oltre alla individuazione delle tipologie di spesa che possono essere oggetto di rimborso e delle attività di volontariato a cui può essere applicata la normativa, spesso forniscono interpretazioni su altri aspetti. Dobbiamo invece rilevare che ad oggi non esiste nessun documento di prassi interpretativa emanato dagli organi accertatori (Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro) sulle corrette modalità di erogazione dei rimborsi ai volontari.

[7] La Norma indica tali soggetti in maniera esplicita elencando: Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, CONI, CIP e la società Sport e salute S.p.a.. Nel caso di rimborsi ai volontari erogati da associazioni o società sportive dilettantistiche si deve intendere quindi la FSN, DSA o EPS a cui è affiliata l’associazione/ società sportiva e che abbia riconosciuto la manifestazione o l’evento a cui è correlata l’attività del volontario cui si riferisce il rimborso.

[8] Il dizionario Treccani spiega infatti il significato di questo termine come segue: “a patto (o condizione) che”. Cfr. https://www.treccani.it/vocabolario/purche_(Sinonimi-e-Contrari)/?search=purch%C3%A9%2F

[9] Ovviamente intendiamo la delibera richiesta dalla Norma con cui vengono individuate le tipologie di spese e le attività di volontariato.

[10] A quanto ci risulta le Federazioni che hanno approvato questa modulistica sono FIPAV e FITARCO – cfr. successive nota 14.

[11] Cfr. Sport-Update – Newsletter n.10/24 del 13/6/2024 – paragrafo 5 – ove scrivevamo: “… non sussiste alcun obbligo di stipulare un contratto di lavoro in forma scritta. Non deve neppure essere trasmesso il modello Unilav-Sport e quindi nessun dato relativo all’instaurazione di un rapporto di volontariato deve essere comunicato al RASD. Come abbiamo già spiegato in altra occasione, va chiarito che non esiste un contratto di volontariato da stipulare con chi svolge la sua attività in modo spontaneo e gratuito. Ciò discende logicamente dal fatto che la decisione di svolgere attività in favore dell’ente sportivo dilettantistico deve derivare da una scelta spontanea e non può quindi essere formalizzata in un contratto, né tanto meno in un contratto a prestazioni corrispettive visto che il volontario non può ricevere alcun compenso in contropartita all’attività svolta”. https://www.studiofabiozucconi.it/le-novita-introdotte-con-il-decreto-legge-del-31-maggio-rimborsi-forfettari-per-i-volontari/ Tale conclusione è stata recentemente condivisa anche da alcune Federazioni Sportive Nazionali attraverso le circolari esplicative delle delibere che identificano le tipologie di spesa e le attività di volontariato per cui possono essere erogati i rimborsi forfettari: es. Circolare Informativa FIPAV https://guidapratica.federvolley.it/lavoro-sportivo/0_circolare-informativa-volontari-def.docx/view e Circolare n.86/2024 del 25 novembre 2024 di FIGH (Federazione Italiana Giuoco Handball) https://www.federhandball.it/circolari-federali/circolari-2024/6276-n-86-del-25-novembre/file.html  che si esprimono con gli stessi termini: “È evidente che il Volontario, rispetto ad un soggetto che percepisce delle somme in cambio della propria prestazione, non deve essere contrattualizzato …”.

[12] Cfr. ancora Sport-Update – Newsletter n.10/24 del 13/6/2024 – https://www.studiofabiozucconi.it/le-novita-introdotte-con-il-decreto-legge-del-31-maggio-rimborsi-forfettari-per-i-volontari/

[13] Circolare Informativa FIPAV https://guidapratica.federvolley.it/lavoro-sportivo/0_circolare-informativa-volontari-def.docx/view e Circolare n.86/2024 del 25 novembre 2024 di FIGH (Federazione Italiana Giuoco Handball) https://www.federhandball.it/circolari-federali/circolari-2024/6276-n-86-del-25-novembre/file.html

[14] Cfr. FITARCO: “Lettera per volontario impegnato in manifestazioni o eventi sportivi riconosciuti dalla Federazione (Rimborso Spese Forfettario)” reperibile in https://www.fitarco-italia.org/circolari/202454RIMBFORFVOLON.pdf da pagina 3 a pagina 5 e FIPAV: “Lettera volontario richiesta” reperibile in https://guidapratica.federvolley.it/lavoro-sportivo/2a_lettera-volontario-richiesta.doc/view e “Comunicazione volontario” reperibile in https://guidapratica.federvolley.it/lavoro-sportivo/2b_comunicazione-volontario.docx/view

[15] Nello specifico la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) richiede per il tesseramento di atleti maggiorenni una dichiarazione scritta (che viene prodotta direttamente dal portale utilizzato per i tesseramenti) con cui il tesserato attesta di svolgere la propria attività in qualità di volontario.

[16] Cfr. ancora Sport-Update – Newsletter n.10/24 del 13/6/2024 – https://www.studiofabiozucconi.it/le-novita-introdotte-con-il-decreto-legge-del-31-maggio-rimborsi-forfettari-per-i-volontari/

[17] Cfr. art.29, c.2 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 nella parte in cui afferma che “Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario”.

[18] Questo documento, non previsto esplicitamente dalla Riforma dello Sport, costituisce invece un obbligo per gli enti del terzo settore e, con riferimento all’obbligo assicurativo, per tali enti si rende necessaria addirittura la preventiva vidimazione di tale registro prima della messa in uso (cfr. articolo 3 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 3 ottobre 2021). Per gli enti sportivi dilettantistici non sussiste un obbligo in questo senso, tuttavia si ritiene possibile introdurre volontariamente la messa in uso di questo strumento che renderebbe opponibile ai terzi l’avvenuto accordo tra ente sportivo e volontario per lo svolgimento di attività in modo gratuito e spontaneo.

[19] Ad esempio, se un’associazione sportiva è affiliata sia alla FIP che al CSEN e rimborsa a un allenatore volontario le spese per la partecipazione al campionato di pallacanestro giovanile organizzato da CSEN dovrà fare riferimento alla delibera di CSEN.

[20] Diverse delibere utilizzano descrizioni come questa: “Le attività del volontario necessarie ed utili in occasione degli eventi e manifestazioni sportivi riconosciuti dalla Federazione” (cfr. Delibera ASC) o “volontario svolgente qualsiasi mansione necessaria per lo svolgimento degli eventi e/o manifestazioni sportive” (Delibera CSAIN); “Altre attività utili e necessarie per il buon svolgimento degli eventi” (Delibera FCI); “tutte le altre attività, comprese quelle propedeutiche, ritenute utili e necessarie alla buona riuscita delle manifestazioni e degli eventi sportivi riconosciuti dalla Federazione Ginnastica d’Italia” (Delibera FGI) ecc…

[21] Mentre va ricordato che invece sono escluse tutte le mansioni inerenti attività commerciali dell’ente sportivo dilettantistico, come ad esempio il barista o il cameriere nel posto di ristoro o durante le feste organizzate per la raccolta di fondi in quanto questo divieto viene posto direttamente dal primo comma dell’art.29 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36: “Le società e le associazioni sportive, … possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari …”.

[22] Cfr. Delibere FCI, FGI, FIBS, FICK, FIDAF, FIDAL, FIGC, FIGH, FIJLKAM, FIP, FIPAV, FISI, FISR, FITARCO.

[23] Cfr. Delibera FIGC.

[24] Cfr. Delibera FIPAV.

[25] Cfr. art.37 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36.

[26] Tra tutte le più importanti sono le soglie di non imponibilità contributiva e fiscale (cfr. art.37, c.4 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36).

[27] Ad esempio l’obbligo di iscrizione all’INAIL.

[28] In primis la possibilità di svolgere gli adempimenti correlati all’instaurazione del rapporto di lavoro (Modello UNILAV) e le comunicazioni ad esso correlate (UNIEMENS e LUL), attraverso il RASD e non attraverso gli ordinari canali di comunicazione con gli enti accertatori.

[29] Per approfondimenti su questo tema, già trattato nelle precedenti FAQ n.1 e 3, cfr. Sport-Update – Newsletter n.17/24 del 17/11/2024, paragrafo 3: https://www.studiofabiozucconi.it/i-rimborsi-ai-volontari-approfondimento-sulla-norma-e-aggiornamento-dopo-lapprovazione-delle-prime-delibere-federali/

[30] Cfr. Circolare Informativa FIPAV https://guidapratica.federvolley.it/lavoro-sportivo/0_circolare-informativa-volontari-def.docx/view e Circolare n.86/2024 del 25 novembre 2024 di FIGH (Federazione Italiana Giuoco Handball) https://www.federhandball.it/circolari-federali/circolari-2024/6276-n-86-del-25-novembre/file.html

[31] Si tratta della FIP – Federazione Italiana Pallacanestro.

[32] Cfr. https://sportellofiscalelegale.fip.it/sportello-fiscale-fip/

[33] È comunque da rilevare il fatto che la FIP abbia, nel corso di queste settimane, ammorbidito la propria posizione sul punto in quanto, mentre originariamente la risposta offerta era limitata alla risposta negativa riportata nel testo, ora ha aggiunto ulteriori commenti in cui ammette che sono possibili interpretazioni diverse e che la posizione assunta dalla Federazione è informata a criteri prudenziali, ma non è da considerarsi definitiva, come si evince da questa ulteriore frase aggiunta al testo della risposta alla FAQ: “Attualmente, infatti, in assenza di chiare indicazioni da parte degli organi della pubblica amministrazione competenti, la Federazione sta valutando con attenzione il testo della delibera per definire gli esatti contorni dei suddetti rimborsi nel rispetto del dettato normativo, al fine di evitare potenziali riflessi negativi sulle proprie affiliate, ove ad esempio l’Agenzia delle Entrate dovesse poi fornire un’interpretazione restrittiva della norma stessa”.

[34] Cfr. precedente FAQ n.3.

[35] Cfr. Delibera FISI “tutte le altre attività, comprese quelle propedeutiche, ritenute utili e necessarie alla buona riuscita delle manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla Federazione”; FGI: “tutte le altre attività, comprese quelle propedeutiche, ritenute utili e necessarie alla buona riuscita delle manifestazioni e degli eventi sportivi riconosciuti dalla Federazione Ginnastica d’Italia”; Delibere FIGH e FIPAV: “incluse le attività di preparazione collegate allo svolgimento dei medesimi [eventi]”; Delibera FIWUK: “in occasione di ogni manifestazione ed evento sportivo, anche formativo, didattico o in preparazione degli atleti”, i FIGC: “attività di supporto logistico, allestimento e manutenzione delle strutture e degli impianti sportivi e/o ogni altra prestazione utile allo svolgimento della gara, dell’evento o della manifestazione sportiva (incluse le attività di preparazione collegate allo svolgimento dei medesimi), svolte presso le sedi dove si svolgono le manifestazioni o gli eventi”.

[36] Per approfondire questo argomento cfr. Sport-Update – Newsletter n.17/24 del 17/11/2024, paragrafo 2: https://www.studiofabiozucconi.it/i-rimborsi-ai-volontari-approfondimento-sulla-norma-e-aggiornamento-dopo-lapprovazione-delle-prime-delibere-federali/

[37] Cfr. Sport-Update n.10/24 del 13/6/2024 – https://www.studiofabiozucconi.it/le-novita-introdotte-con-il-decreto-legge-del-31-maggio-rimborsi-forfettari-per-i-volontari/

[38] Cfr. nota precedente.

[39] Ricordiamo che in caso di collaborazioni coordinate e continuative assoggettate a contribuzione alla gestione separata INPS, il datore di lavoro deve farsi carico dei due terzi del contributo previdenziale: cfr. art.2, c.30 della legge 8 agosto 1995, n.335.

[40] Cfr. art.29, c.2 penultimo capoverso del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36.

[41] Cfr. art.4, c.1 del D.P.R. 22 luglio 1998, n.322.

[42] Cfr. precedente FAQ n.5.

[43] Soluzione che non condividiamo, come indicato nella risposta articolata alla FAQ n.5.

[44] Cfr. art.4, c.1 del D.P.R. 22 luglio 1998, n.322.