I RIMBORSI AI VOLONTARI – APPROFONDIMENTO SULLA NORMA E AGGIORNAMENTO DOPO L’APPROVAZIONE DELLE PRIME DELIBERE FEDERALI
CONTENUTO IN Sport-Update – Newsletter n. 17/24 –17/11/2024
- Premessa
Nell’ultimo mese la pratica professionale ha evidenziato la crescente richiesta di chiarezza da parte degli enti sportivi dilettantistici in merito alle regole per i rimborsi ai volontari.
Come ricorderete, l’ultima volta che ci siamo occupati di questo tema[1] rimanevano aperti diversi quesiti sulle modalità di applicazione della nuova normativa[2] e per la concreta applicazione della nuova disciplina sui rimborsi forfettari la norma aveva reso necessario attendere l’adozione di apposite delibere da parte degli enti affilianti. Ora abbiamo a disposizione diverse delibere emanate dagli organismi sportivi[3] e possiamo quindi approfondire, anche alla luce del contenuto di questi documenti, le modalità di applicazione della nuova norma sui rimborsi ai volontari.
- Approfondimento sulla ratio della norma che ha introdotto il rimborso forfettario
Prima di occuparci del contenuto delle delibere degli enti affilianti, tuttavia, riteniamo necessario fare un approfondimento preliminare sulle motivazioni che hanno portato il legislatore ad introdurre i rimborsi forfettari al fine di poterci orientare nella scelta dei canoni interpretativi per dare soluzione ai quesiti ancora aperti.
2.1 Le contraddizioni insite nella norma: le difficoltà create della contemporanea previsione di divieto di remunerazione e rimborso forfettario
In effetti la nuova disciplina sul volontariato sportivo si segnala per la difficoltà logica di coordinare il divieto di retribuire l’attività svolta con la possibilità recentemente introdotta di riconoscere rimborsi forfettari.
Il rimborso forfettario, infatti, viene generalmente considerato alla stessa stregua di un reddito in quanto con la forfettizzazione difficilmente si può ottenere un’effettiva coincidenza tra spesa sostenuta e somma ricevuta come rimborso. In altri termini, il rimborso forfettario impedisce di mantenere una rigorosa distinzione tra compenso e rimborso e ciò porta alla necessità di doverlo qualificare come reddito.
2.1.1 Il confronto con la situazione equilibrata prevista per il rimborso forfettario ai lavoratori dipendenti
Ciò premesso, con riferimento ad esempio al reddito di lavoro dipendente[4], l’ordinamento tributario ha affermato che, in determinate circostanze, i rimborsi forfettari non debbano concorrere alla formazione del reddito. Tuttavia, per ottenere tale esclusione da imposizione si è resa necessaria una norma che esplicitamente la preveda e indichi direttamente o indirettamente[5] le modalità di individuazione della fattispecie e i relativi limiti quantitativi. La motivazione che sostiene questo tipo di norma, evidentemente, è quella di rendere più semplice dal punto di vista amministrativo la rendicontazione delle spese da rimborsare[6] oltre che di riconoscere al lavoratore una riparazione per il disagio causato dal dover svolgere l’attività lavorativa in situazione più scomoda rispetto al lavoro ordinario. In quest’ottica l’indicazione di limiti di piccolo importo e ragionevolmente correlati al tipo di spese da sostenere o al disagio arrecato, permettono in ogni caso di contenere entro una misura ridotta e sensata le eventuali differenze tra la spesa effettivamente sostenuta e quella rimborsata[7]. I limiti che vengono individuati dalla norma sul lavoro dipendente[8] consentono di ottenere questo equilibrio essendo l’importo relativamente ridotto e gli eventi a cui è correlato il rimborso ben determinati e facilmente oggetto di rendicontazione[9].
2.1.2 La situazione “squilibrata” che si crea con la norma sul rimborso forfettario ai volontari sportivi
Al contrario non possiamo considerare che lo stesso effetto si ottenga con riferimento ai limiti introdotti dalla normativa sul volontario sportivo. L’individuazione di un limite quantitativo di ben 400 euro e la correlazione di questo importo all’attività svolta in un intero mese solare senza ulteriori vincoli[10] e senza che sia prevista una modalità per proporzionare il rimborso forfettario all’attività svolta, rende chiaramente possibile che si venga a creare una notevole difformità tra la spesa effettivamente sostenuta e quella rimborsata[11]. Altrettanto possibile è che si vengano a creare situazioni di sproporzione, per cui potrà essere erogato un rimborso uguale a volontari che sostengano spese in misura diversa o anche, al contrario, che vengano erogati rimborsi diversi a volontari che sostengano spese in misura uguale[12].
2.2 Il confronto con la disciplina dei rimborsi ai volontari nel Terzo Settore
Al fine di avere un quadro completo della situazione è utile anche ricordare la disciplina sui volontari prevista per gli Enti del Terzo Settore. Si tratta evidentemente di un confronto con una normativa non applicabile direttamente agli enti sportivi, che tuttavia può dare alcuni punti di riferimento da utilizzare in chiave analogica in sede interpretativa. Ed in relazione a questo tema vogliamo richiamare la previsione esplicita contenuta nel Codice del Terzo Settore[13] del divieto di rimborsi spesa di tipo forfettario. Questo rilievo permette di affermare che fino all’ultima riforma[14] dei rimborsi ai volontari sportivi si poteva ancora sostenere l’esistenza di un’uniformità di fondo della disciplina del Terzo Settore e quella della Riforma dello Sport su questo tema, pur nella consapevolezza che ciascuna normativa aveva le proprie peculiarità. A partire dall’introduzione del rimborso forfettario nel campo sportivo invece questa uniformità di principio è venuta meno.
2.3 Le possibili motivazioni alla base della norma che introduce i rimborsi forfettari
Sulla base delle considerazioni che precedono ci chiediamo ora quindi quale sia stata la motivazione che ha spinto il legislatore a introdurre una norma così dirompente che ha avuto la conseguenza di far divergere la normativa sportiva rispetto a quella del Terzo Settore e ha creato le difficoltà di coordinamento logico- sistematico sopra richiamate.
2.3.1 La tesi “massimalista”: per i pagamenti di importo ridotto l’esigenza di semplificazione prevale su quella di regolamentazione e controllo dei rapporti nell’ambito del lavoro sportivo
La prima possibile motivazione che si può prendere in considerazione è correlata alla volontà di ridurre il carico amministrativo e gli adempimenti richiesti agli enti sportivi dilettantistici con la Riforma dello Sport. Secondo questa interpretazione il legislatore, dopo un primo anno[15] di applicazione pratica della riforma sul lavoro sportivo, si sarebbe reso conto che il carico imposto agli enti dilettantistici, sia in termini organizzativi che finanziari, è troppo gravoso e quindi abbia introdotto il rimborso forfettario ai volontari come un rimedio di facile applicazione che permetta di sollevare gli enti sportivi della parte principale degli oneri inerenti il lavoro sportivo. In altri termini, secondo questa tesi, tutti i rapporti che prevedono erogazione di somme di importi pari o inferiori a 400 euro mensili ed in relazione ai quali si possa ipotizzare, almeno in linea teorica, il sostenimento di spese da parte del volontario, possono essere qualificati come rapporti di volontariato sportivo con la consapevole, ed anzi voluta dal legislatore, rinuncia alla regolamentazione e al controllo che si possono esercitare tramite gli adempimenti previsti per il lavoro sportivo. Questa “deregolamentazione” rappresenterebbe il prezzo che l’amministrazione pubblica è disposta a pagare per venire incontro ad un’esigenza degli enti sportivi a cui, attraverso questa innovazione normativa, verrebbe riconosciuta grande importanza. Ed effettivamente l’importanza che assume questa necessità di semplificazione e riduzione di oneri e costi da parte degli enti sportivi[16] potrebbe giustificare l’approvazione di una norma così dirompente e problematica.
Se questa è la tesi corretta allora, le interpretazioni necessarie per mettere in pratica una norma così controversa, dovranno orientarsi in senso estensivo come se fosse stata deliberata una “zona franca”[17] che, a causa delle ridotte dimensioni delle somme erogate ai soggetti che svolgono attività istituzionale e al fine di agevolare gli enti sportivi dilettantistici, verrebbe assoggettata a una regolamentazione e a controlli molto attenuati.
2.3.2 La norma vuole tutelare gli interessi dei soggetti che non possono stipulare contratti di lavoro sportivo
A fianco della tesi precedente, che abbiamo definito “massimalista”, si può ipotizzare un’interpretazione alternativa secondo la quale gli interessi che si sono voluti tutelare con la nuova norma sui rimborsi ai volontari sportivi risiedano principalmente nell’esigenza di alcuni soggetti che operano per conto degli enti sportivi e che, per vari motivi, sono impossibilitati a stipulare contratti di lavoro sportivo o comunque verrebbero molto penalizzati da questo inquadramento. Ci riferiamo, ad esempio, ai titolari di pensioni di anzianità con accesso agevolato (es. “quota 100” o “quota 103”), ai percettori dell’indennità di disoccupazione (NASPI) o dell’indennità di mobilità. Per tutti questi soggetti infatti sussistono incompatibilità con la percezione di redditi assimilati al lavoro dipendente e quindi si rende impossibile stipulare contratti di lavoro sportivo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
Partendo da questo presupposto quindi si può ipotizzare che la misura introdotta con il decreto di fine maggio sia motivata dalla volontà di permettere a questa platea di soggetti di percepire somme per l’attività svolta per gli enti sportivi dilettantistici. Inoltre l’agevolazione del rimborso forfettario permetterebbe anche di far pervenire somme ai soggetti che svolgono attività per conto degli enti sportivi e che, pur svolgendo mansioni che rientrano in linea di principio nell’attività istituzionale[18], non possono essere contrattualizzate nell’ambito del lavoro sportivo[19].
2.3.3 La norma non ha una motivazione particolare ma apporta solo modifiche tecniche
Infine si può avanzare una terza ipotesi secondo la quale non sussiste alcuna particolare motivazione che abbia indotto il legislatore a modificare la norma, ma che l’intervento vada inteso come una variazione “tecnica” attraverso la quale sono stati modificati alcuni aspetti pratici nella determinazione dei rimborsi ai volontari, il cui principale effetto può essere individuato nell’estensione dei rimborsi all’attività svolta all’interno del Comune di residenza.
Se si sostiene questa tesi la conseguenza è che l’introduzione dei rimborsi forfettari non abbia in alcun modo esteso il perimetro del volontariato sportivo e che si debba mantenere una rigorosa distinzione tra attività volontaria e lavoro sportivo. In altri termini è volontario sportivo solo chi presta la propria attività con spirito di liberalità e in modo totalmente gratuito. Ove invece l’ente sportivo garantisca al soggetto che presta la propria collaborazione un compenso, anche di importo limitato, commisurato al tempo dedicato alla collaborazione e all’abilità o alle competenze dimostrate, si rientrerebbe, senza eccezioni, nell’ambito del lavoro sportivo.
Questa tesi confermerebbe che il principale obiettivo della Riforma dello Sport rimanga quello della tutela della dignità dei lavoratori[20], diritto che dovrebbe prevalere rispetto alle esigenze di semplificazione e di riduzione di oneri e costi per gli enti sportivi. Ciò renderebbe illegittima ogni interpretazione diretta a qualificare come prestazione volontaria un’attività a fronte della quale l’ente dilettantistico intende riconoscere un qualsiasi corrispettivo per il tempo e la competenza offerti dal collaboratore.
2.4 Conclusioni in merito alla ratio della norma che ha introdotto i rimborsi forfettari
Al fine di valutare quale delle tre tesi avanzate poc’anzi sia quella da preferire, pur essendo consapevoli che la “volontà del legislatore” espressa in un testo normativo è generalmente il frutto di un compromesso tra i portatori di diversi interessi, formuliamo di seguito alcune considerazioni.
2.4.1 I riferimenti alla ratio della norma nei documenti ufficiali
2.4.1.1 I lavori preparatori per l’approvazione della norma e le delibere degli enti affilianti
Nei documenti ufficiali l’unico riferimento alle motivazioni che hanno indotto ad introdurre il rimborso forfettario è il riconoscimento di dover semplificare gli adempimenti che vengono richiesti agli enti sportivi dilettantistici nell’ambito giuslavoristico. Questa motivazione è dichiarata nei lavori preparatori per la discussione in aula del testo del decreto-legge in vista della sua conversione[21] ed è ribadita anche dalle prese di posizione di numerose Federazioni Sportive Nazionali che hanno avuto occasione di esprimersi attraverso le proprie delibere[22] e con comunicati stampa[23]. Per quanto ci consta solo una Federazione[24] invece pone l’accento principalmente sulla necessità di non utilizzare il rimborso forfettario come strumento indiretto per erogare compensi.
2.4.1.2 La memoria di UISP
Al fine di inquadrare le motivazioni sottostanti a questa norma riteniamo sia molto significativo anche il punto di vista di un Ente di Promozione Sportiva (d’ora innanzi semplicemente EPS)[25] che si dichiara fortemente contrario all’adozione del rimborso forfettario giungendo a chiedere la sua abrogazione attraverso la rinuncia a convertire in legge questa parte della norma[26]. Le motivazioni apportate da questo ente[27] sono ineccepibili e registrano in maniera analitica ed argomentata le medesime criticità che anche noi abbiamo elencato in precedenza, ovvero il contrasto con la disciplina prevista per il Terzo Settore; i notevoli dubbi interpretativi che permarrebbero sull’applicazione della nuova norma con l’inevitabile conseguenza di dover esporre i percettori e gli enti sportivi ad un alto rischio di contestazione per utilizzo elusivo della norma; la scarsa significatività della riforma ove l’utilizzo del rimborso forfettario venisse interpretato restrittivamente circoscrivendolo a singoli eventi e facendo prevalere sulla necessità di semplificazione degli adempimenti avvertita dagli enti sportivi la contrastante esigenza di distinguere il lavoro sportivo dal volontariato in base all’assoluta gratuità della prestazione.
2.4.2 Quadro riassuntivo delle motivazioni sottostanti alla norma
Riassumendo in punti l’esito dell’approfondita analisi sulle motivazioni alla base della nuova norma possiamo affermare che:
- l’introduzione del rimborso forfettario è motivata dall’esigenza di semplificare gli adempimenti amministrativi degli enti sportivi dilettantistici nell’ambito giuslavoristico. La norma infatti permette agli enti sportivi di corrispondere somme ai propri collaboratori con l’eliminazione di pesanti obblighi di rendicontazione;
- il rimborso forfettario costituisce una semplificazione anche poiché permette di effettuare pagamenti a soggetti che, senza questa possibilità, non potrebbero ottenere alcuna somma dagli enti sportivi senza incorrere in penalizzazioni o senza potersi giovare delle agevolazioni riservate al lavoro sportivo a motivo della loro situazione lavorativa (disoccupazione, mobilità, pensione ecc…) o per il tipo di attività svolta (attività non compresa nel cosiddetto “mansionario” del Dipartimento per lo Sport[28]);
- la contemporanea previsione della possibilità da un lato di erogare un rimborso forfettario di importo relativamente elevato (400 euro) correlato a un parametro dilatato nel tempo (mese solare) e dall’altro del divieto assoluto di retribuzione delle prestazioni dei volontari e della necessità di correlare il rimborso forfettario alle spese sostenute crea una evidente difficoltà di interpretazione, essendo le due previsioni difficilmente compatibili;
- le esigenze di semplificazione di cui sopra devono essere coordinate con l’esigenza di tutelare i lavoratori sportivi. In altri termini il sistema deve garantire ai lavoratori sportivi il mantenimento dei diritti assicurati loro dalla Riforma dello Sport ed evitare l’utilizzo abusivo dei rimborsi forfettari. Questa circostanza rende probabile l’insorgenza di contestazioni;
- l’introduzione del rimborso forfettario si pone in contrasto con la disciplina prevista per i volontari nell’ambito del Terzo Settore.
2.4.3 Conclusioni sulla ratio della norma
In considerazione di quanto appena ricordato, ci sentiamo di concludere che non sia sostenibile la tesi secondo la quale l’introduzione del rimborso forfettario ai volontari si debba qualificare come semplice variazione tecnica delle modalità di erogazione del rimborso senza che questa debba apportare una nuova chiave interpretativa dell’intera disciplina del lavoro sportivo. In effetti appare chiaro da tutti i documenti analizzati che esiste un forte interesse degli enti sportivi dilettantistici ad ottenere una semplificazione degli adempimenti in ambito giuslavoristico e che questo interesse sia stato considerato dal legislatore prioritario e meritevole di un intervento legislativo “pesante” che modificasse alcuni princìpi che si ritenevano consolidati in materia[29]. Questa conclusione viene ulteriormente supportata dal fatto che la norma di cui ora ci stiamo occupando sia stata introdotta attraverso la forma tecnica del decreto-legge che può essere adottata solo in casi straordinari di necessità e urgenza[30]. Ne deriva quindi che l’esigenza di semplificazione sopra ricordata deve essere stata considerata così rilevante da avere le caratteristiche di straordinarietà, urgenza e necessità. Partendo da tutto ciò, a nostro avviso, c’è spazio per sostenere la tesi che l’effettiva ratio della norma vada riconosciuta nella tesi che abbiamo definito come “massimalista”, ovvero quella che afferma che la riforma dei rimborsi ai volontari rappresenta una norma di rottura, in grado di identificare una “zona franca” sotto i 400 euro all’interno della quale verrebbero applicate normative semplificate e controlli molto attenuati.
Purtroppo però dobbiamo prendere atto che questa non è stata la soluzione condivisa dai tanti soggetti parti in causa in quanto, come apparirà evidente dall’analisi delle delibere emanate dalle varie Federazioni[31], sono stati introdotti limiti e adempimenti che sono in grado di amplificare le contraddizioni insite nella norma al punto di renderla non solo inutile, in quanto la sua portata dirompente viene disinnescata da tutti i limiti e gli adempimenti imposti, ma addirittura nociva in quanto foriera di nuovi contenziosi di cui è difficile prevedere l’esito finale.
- Gli elementi di novità introdotti dalle delibere degli enti affilianti
3.1 La previsione nella norma delle delibere degli enti affilianti
Dopo la lunga analisi sulle motivazioni giuridiche alla base dell’approvazione della nuova norma, veniamo ora ad esaminare quali sono stati gli apporti introdotti dalle delibere emanate dagli enti affilianti al fine di rendere possibile l’erogazione dei rimborsi ai volontari.
Ricordiamo infatti che la norma ora in esame, nel testo convertito in legge a fine luglio[32], prevedeva la necessità che ogni ente affiliante individuasse “le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso”[33]. In mancanza di questa delibera gli enti sportivi, secondo il tenore letterale della norma[34], non potrebbero riconoscere rimborsi ai propri volontari.
Ad oggi, per quanto ci consta, hanno emanato le suddette delibere solo 19[35] tra gli 82 enti affilianti ed istituzioni che possono riconoscere le manifestazioni e gli eventi in relazione ai quali sono ammessi i rimborsi forfettari e che sono chiamati a deliberare nel senso sopra indicato [36]. Permane quindi ancora oggi per tutti gli enti sportivi affiliati ad organismi che non rientrino tra i pochi che hanno adottato le delibere, una condizione che, secondo il tenore letterale della norma, rende impraticabile il ricorso al rimborso forfettario.
3.2 Gli eccessi contenuti nelle delibere degli enti affilianti rispetto alle previsioni della norma
Come sopra ricordato, la legge richiedeva ai singoli enti affilianti di deliberare esclusivamente in merito alle attività di volontariato e alle tipologie di spesa[37]. In realtà invece quasi tutti i vari enti affilianti hanno esorbitato dal compito affidato loro dalla legge ed hanno deliberato anche in ordine ad aspetti diversi quali, ad esempio, l’interpretazione da dare alla locuzione “manifestazioni ed eventi riconosciuti”, le modalità di determinazione degli importi dei rimborsi, le modalità di certificazione richieste per l’erogazione del rimborso. In alcuni casi poi le delibere hanno introdotto obblighi o limiti non previsti dalla legge o hanno dato interpretazioni autentiche che, evidentemente, non competevano loro.
Ci si può quindi domandare che valore si debba attribuire ai vari vincoli e obblighi imposti dagli enti affilianti e non riconducibili al compito loro assegnato dalla legge e allo stesso modo quale valenza possa essere assegnata alle interpretazioni giuridiche contenute nelle delibere.
A questo proposito noi riteniamo che gli enti sportivi debbano certamente tenere in attenta considerazione l’intero contenuto delle delibere emanate dai propri organismi sportivi affilianti.
Tuttavia è anche opportuno distinguere tra le parti delle delibere che identificano le attività di volontariato e le tipologia di spesa (le quali sono indubbiamente vincolanti per gli enti affiliati in quanto derivano la propria legittimità direttamente dalla legge) e le restanti interpretazioni o prescrizioni che invece non possono assumere una valenza imperativa dovendosi coordinare con le norme e la prassi applicativa (che sicuramente prevarranno in caso di contrasto) e, a nostro avviso, anche con le interpretazioni dottrinali. In altri termini riteniamo che tutte le affermazioni contenute nelle delibere degli enti affilianti che esorbitano rispetto al compito loro affidato dalla legge debbano essere valutate come una linea interpretativa non vincolante.
3.3 Il contenuto delle delibere degli enti affilianti
Ciò premesso veniamo ora in concreto a riassumere quali prescrizioni sono contenute nelle varie delibere. Certamente ciascun ente sportivo è tenuto a conoscere la delibera specifica emanata dall’organismo sportivo a cui è affiliata e a seguirne le regole[38], tuttavia ora ci occuperemo di trovare le analogie tra le varie delibere e di utilizzarne il contenuto come orientamento per una corretta interpretazione della norma.
In particolare approfondiremo alcuni elementi che abbiamo ritenuto essere i più interessanti contenuti nelle delibere emanate fino ad ora.
Precisiamo che l’analisi verrà effettuata anche alla luce della recentissima introduzione della funzione “Volontari” nel menù “Lavoro Sportivo” contenuto nell’area riservata di ciascun ente dilettantistico all’interno del Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (d’ora innanzi anche semplicemente RASD)[39].
3.3.1 Tipologie di spese oggetto di rimborso
Per individuare il tipo di spese che possono essere oggetto di rimborso ciascun ente sportivo dovrà fare riferimento alla delibera del proprio ente affiliante. In caso di pluralità di affiliazioni si dovrà far riferimento al documento emanato dall’ente che ha organizzato la manifestazione o l’evento a cui viene collegato il rimborso del volontario[40]. Ricordiamo anche che, a differenza di quanto previsto in tema di mansioni del lavoro sportivo[41], il documento a cui si deve fare riferimento è quello emanato dall’ente affiliante e non dalla Federazione Sportiva Nazionale che presiede alla disciplina sportiva di riferimento[42].
Dall’analisi delle varie delibere approvate fino ad ora possiamo affermare che pochi enti[43] hanno deliberato integrando un documento già esistente che disciplinava a livello federale le modalità di rimborso, dettando quindi una disciplina, anche in relazione alla tipologia delle spese, particolareggiata e correlata alla specifica attività svolta. La maggior parte delle delibere invece stila un elenco di tipologie di spesa che comprendono sempre le spese di vitto, alloggio[44] e trasporto (o viaggio)[45] ed in molti casi ampliano la tipologia di spese aggiungendo specifiche voci[46] o inserendo una definizione che contempla in generale tutte le spese che possono essere sostenute dal volontario in correlazione alla manifestazione sportiva[47].
Alcune delibere[48] infine identificano una ulteriore tipologia di spesa nel “rimborso giornaliero”. Questa voce lascia qualche perplessità in quanto parrebbe riconoscere la possibilità di erogare somme ai volontari forfettizzando il rimborso e correlandolo alla semplice presenza ad un evento senza identificare la tipologia di spesa sostenuta. Rileviamo che anche questa fattispecie risulta contraddittoria in parte poiché applica una forfettizzazione giornaliera mentre la norma primaria prevede una forfettizzazione su base mensile e in parte poiché svincola il presupposto del rimborso dall’effettivo sostenimento di una certa tipologia di spese.
3.3.2 Definizione dell’attività di volontariato
Altro aspetto importante attiene all’individuazione di quali soggetti possano essere destinatari dei rimborsi ed in riferimento a quali attività.
Innanzitutto rileviamo l’esistenza di un vincolo posto esplicitamente dalla normativa[49]: non possono essere qualificate come attività di volontariato sportivo quelle che non rientrano nell’alveo dell’attività istituzionale. Sono quindi escluse a priori le attività di tipo commerciale[50].
Fatta questa doverosa premessa dobbiamo invece sottolineare l’importanza sul punto del contenuto delle delibere degli enti affilianti che hanno contribuito a chiarire quali attività i volontari sportivi possono porre in essere.
La norma primaria infatti si limitava a dare un’indicazione generica che poteva dare adito a interpretazioni alternative[51]. Le delibere federali invece si pongono generalmente tutte sulla stessa linea estendendo in maniera notevole il perimetro delle attività ammesse per il volontariato sportivo. Questa estensione avviene prevedendo esplicitamente un elenco dettagliato di attività e mansioni[52] che appare molto più esteso rispetto a quello contenuto nel mansionario per il lavoro sportivo[53].
Inoltre molte delibere contengono una definizione residuale di attività in cui possono rientrare praticamente tutte le mansioni utili per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’ente sportivo[54].
Queste ultime considerazioni sono molto importanti in quanto rendono il rimborso forfettario ai volontari la soluzione per far pervenire delle somme a soggetti che collaborano con l’ente sportivo svolgendo mansioni che non permettono di stipulare contratti di lavoro sportivo (come ad esempio i custodi o i manutentori).
3.3.2.1 Attività di volontariato e tesseramento
Infine rileviamo che alcune delibere[55] includono tra i presupposti richiesti per essere qualificati come volontario sportivo anche il preventivo tesseramento. Un’altra delibera[56] invece, al contrario, espressamente prevede che i soggetti che possono essere qualificati come volontari e che non rientrano nelle categorie per cui è possibile stipulare anche un contratto di lavoro sportivo non debbano essere tesserati.
Ricordiamo che, a differenza della norma sul lavoro sportivo[57], la quale richiede il tesseramento come presupposto per poter stipulare un contratto[58], la norma sul volontariato sportivo[59] non richiede il tesseramento come caratteristica necessaria per essere inquadrati in questa categoria. Ne deriva che in linea di principio possono essere inquadrati come volontari anche soggetti che non siano tesserati[60].
Tuttavia i soggetti non tesserati che, per quanto dianzi detto, svolgano legittimamente la propria attività di volontariato sportivo, non potrebbero essere destinatari di rimborsi forfettari qualora l’ente dilettantistico per cui operano sia affiliato ad organismi sportivi che, attraverso la propria delibera, abbiano indicato il tesseramento come presupposto per l’inclusione tra le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso[61].
3.3.3 Definizione di “manifestazioni ed eventi” riconosciuti dall’ente affiliante
Molte delibere si occupano anche di definire cosa si deve intendere con la locuzione “in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti [dagli enti affilianti]” contenuta nella norma primaria che disciplina i rimborsi forfettari[62].
Come abbiamo già avuto modo di affermare poc’anzi, si deve ritenere che agli organismi sportivi non era richiesto di dare questa definizione, tuttavia riteniamo che un’analisi del contenuto delle delibere su questo argomento possa aiutare nell’interpretazione della norma. A tal proposito si evidenzia che alcuni organismi sportivi[63] hanno esplicitamente sostenuto che siano da considerare manifestazioni ed eventi riconosciuti tutti quelli che compaiono tra le attività svolte dall’ente sportivo all’interno dell’apposita sezione del RASD. Altri enti affilianti hanno fornito una elencazione dettagliata del tipo di eventi o manifestazioni da prendere in considerazione[64] ed infine altri enti hanno fatto un richiamo generico alla definizione contenuta nella norma primaria.
In realtà la questione di cosa si debba intendere per “manifestazioni ed eventi riconosciuti”, tenendo conto delle delibere poc’anzi commentate e della recente introduzione della funzione di caricamento dei dati dei rimborsi ai volontari sul RASD[65], si può considerare risolta. Infatti, come abbiamo dianzi ricordato, già le delibere degli enti affilianti, direttamente o indirettamente, identificavano come eventi riconosciuti le attività iscritte nel RASD. Ora anche la procedura di caricamento sul RASD dei rimborsi pagati ai volontari pretende che ad ogni pagamento di rimborso venga abbinato un evento[66] che deve necessariamente essere scelto tra quelli caricati nell’area riservata dell’ente sportivo come partecipazione ad attività organizzata dall’ente affiliante o come attività organizzata direttamente dall’ente sportivo (e riconosciuta dall’ente affiliante e caricata sulla sezione specifica del RASD).
Ne deriva quindi che oramai è assodato che possano essere riconosciuti rimborsi forfettari ai volontari solo con riferimento a eventi o manifestazioni che siano caricati sul RASD o come partecipazione a eventi organizzati dall’ente affiliante o come eventi organizzati direttamente dall’ente sportivo dilettantistico e riconosciuti dall’organismo sportivo.
A seguito di questa evoluzione delle funzioni del RASD risulta ancora più importante per ogni ente sportivo la verifica del corretto caricamento sul Registro delle attività svolte[67] e, soprattutto con riferimento alle attività organizzate direttamente dall’ente sportivo[68], è necessario assumere l’iniziativa per ottenere dall’ente affiliante il riconoscimento dell’evento.
3.3.3.1 I rimborsi per attività precedenti o successive alla manifestazione o evento
A questo punto, una volta compresa la modalità per identificare le manifestazione o l’evento e per abbinarlo al rimborso forfettario del volontario, si deve comprendere se sia possibile rimborsare spese sostenute per attività svolte prima dell’inizio della manifestazione o dopo il termine dello stesso. In altri termini se una gara riconosciuta dall’ente affiliante si svolge in una determinata data, sarà possibile effettuare esclusivamente il rimborso delle spese sostenute nella data di svolgimento dell’evento, oppure anche quelle sostenute prima o dopo la data della gara per attività prestate per la preparazione[69] o per la conclusione[70] della manifestazione? Anche su questo aspetto ci vengono in soccorso le delibere che più volte[71] specificano che, soprattutto con riferimento ad alcune fattispecie, si deve intendere correlata alla manifestazione anche l’attività prestata “prima/ durante o dopo” la manifestazione.
D’altronde non si può nascondere che esistono anche interpretazioni contrarie e più rigorose secondo le quali possono essere oggetto di rimborso ai volontari esclusivamente le spese sostenute “durante” lo svolgimento delle attività e debbano essere escluse le attività preparatorie[72].
Possiamo quindi concludere che, sulla base del testo delle delibere e della procedura informatica del RASD, sicuramente sono da considerarsi spese ammissibili al rimborso quelle sostenute nel periodo di svolgimento dell’evento sportivo[73]. Le spese sostenute prima o dopo di tali date potranno essere ammesse se prevarrà un’interpretazione estensiva che, a nostro modo di vedere, è autorizzata sia dal punto di vista logico, sia dai riferimenti interpretativi costituiti dalle delibere degli enti affilianti. Di contro invece si deve sostenere che costituisce un comportamento prudenziale quello di considerare solo i periodi intercorrenti tra le date indicate nella sezione Attività del RASD.
3.3.4 Adempimenti richiesti e modulistica
Veniamo ora ad uno dei punti più delicati correlati al contenuto delle delibere emanate finora dagli organismi sportivi. In effetti dobbiamo rilevare che diversi enti affilianti hanno previsto delle specifiche modalità che il volontario deve seguire per richiedere il rimborso ed hanno anche predisposto ed in un caso[74] imposto l’utilizzo di una specifica modulistica.
Ora, fintanto che gli enti affilianti dichiarino nella propria delibera che i volontari possono richiedere il rimborso anche rilasciando un’autocertificazione[75] (in sostanza riproponendo una modalità già prevista nella precedente versione della normativa[76]) non c’è nulla di male.
Così come non possiamo lamentarci del fatto che alcune delibere[77] ricordino ai propri affiliati l’opportunità di farsi rilasciare dal volontario un’autocertificazione da cui si evinca l’importo complessivo incassato nel corso dell’anno solare come somma dei compensi di lavoro sportivo e dei rimborsi in qualità di volontario, in analogia con quanto è previsto per i lavoratori sportivi[78] ed al fine di non incorrere in sanzioni correlate alla mancata effettuazione di adempimenti previdenziali o fiscali a seguito del superamento di soglie di cui non si era a conoscenza[79]. Anche tale consiglio appare assai sensato.
Rileviamo invece l’emersione di un consistente problema in relazione alle delibere di alcuni enti affilianti che hanno introdotto delle specifiche modalità di richiesta del rimborso che il volontario debba adottare. Tali adempimenti risultano infatti molto invasivi e complicano in maniera considerevole la procedura per il rimborso in aperta contraddizione con le motivazioni che hanno portato all’introduzione del rimborso forfettario[80]. Ci riferiamo in particolar modo a quelle delibere[81] che prevedono clausole di questo tenore: “Il rimborso sarà erogato al termine dell’attività di volontariato, previa presentazione di una relazione finale da parte del volontario, in cui dovranno essere dettagliate le attività svolte e le spese sostenute”.
Riteniamo che queste prescrizioni, oltre a non essere condivisibili in quanto totalmente in contrasto con la ratio della norma che ha introdotto i rimborsi forfettari, siano anche prive di fondamento giuridico nel senso che introducono degli adempimenti che vanno a ridurre la portata della semplificazione voluta da una legge dello Stato senza che l’ente che ha emanato la delibera avesse avuto una delega in tal senso dalla norma primaria. In altri termini, a nostro avviso, si deve concludere che questo tipo di prescrizioni contenute nelle delibere emanate da alcuni enti affilianti, debbano essere considerate come non applicabili e quindi non vincolanti essendo state emanate senza alcuna delega ed in violazione di una norma primaria.
La stessa conclusione di può adottare per un’altra delibera[82] che, come sopra anticipato, impone l’utilizzo di una modulistica federale che prevede l’analitica suddivisione delle spese di cui si richiede il rimborso in funzione di determinate tipologie indicate dall’ente affiliante. Tuttavia il tema di questa delibera si sovrappone a quello relativo agli importi dei rimborsi ed alla modalità di calcolo degli stessi e quindi rinviamo ad un successivo paragrafo l’approfondimento di questa fattispecie[83].
3.3.5 Modalità di comunicazione dei rimborsi al RASD
Come sappiamo la nuova norma[84] impone agli enti che erogano rimborsi ai propri volontari di comunicare, attraverso il RASD, i dati dei rimborsi effettuati.
Sappiamo anche che tale norma è funzionale al monitoraggio dell’eventuale superamento della soglia di rilevanza contributiva e fiscale a cui sono stati sottoposti i rimborsi ai volontari dall’ultima variazione normativa[85].
Molto di recente[86], con ritardo rispetto all’entrata in vigore della norma[87], è stata attivata la procedura per la comunicazione dei dati dei rimborsi al RASD e sono state fornite le relative istruzioni[88]. Ci occupiamo ora di questo tema non tanto per spiegare in forma pratica come effettuare le comunicazioni al RASD (di questo ci occuperemo prossimamente con uno specifico contributo), quanto per affrontare un tema delicato correlato al principio da adottare per la comunicazione. La norma primaria[89], infatti, ancora una volta, è stata scritta in maniera imprecisa e senza valutare le conseguenze pratiche dei termini utilizzati ed ha ancorato il termine di comunicazione al RASD del rimborso erogato al volontario non alla data del pagamento, bensì alla data di svolgimento della prestazione.
Ora, se la motivazione per cui è stato introdotto questo adempimento è correlata alla necessità di monitorare il superamento delle soglie contributiva (5.000 euro) e fiscale (15.000 euro), la comunicazione dell’avvenuta erogazione del rimborso effettuata in base al criterio di cassa ottiene effettivamente questo risultato[90]. Al contrario, una comunicazione fatta per competenza non fornisce dati idonei per comprendere se sono state o meno superate le soglie sopra indicate. Pertanto questa comunicazione si rivelerebbe inutile.
Partendo da questo presupposto rileviamo che diverse delibere invitano i propri affiliati ad adempiere all’obbligo di comunicazione al RASD riportando il testo della legge. Una delibera[91], in particolare, poi afferma esplicitamente che la comunicazione vada effettuata avendo riguardo al periodo in cui si è svolta la prestazione e non a quello del pagamento. La stessa delibera peraltro esplicitamente ribadisce che le soglie contributive e fiscali operano secondo il principio di cassa.
Per comprendere come affrontare questa problematica si deve tenere conto anche della procedura prevista dal RASD per la comunicazione e delle relative istruzioni. Purtroppo dobbiamo rilevare che anche questa procedura non aiuta e che ancora una volta nell’ambito di questa riforma la pubblica amministrazione anziché aiutare gli enti sportivi crea difficoltà interpretative. Ciò in quanto, in effetti, le istruzioni che erano state inizialmente diffuse dal RASD, avrebbero fornito la soluzione ottimale. Tali istruzioni, nella versione licenziata al momento della messa in funzione della procedura, prevedevano che tra i dati da inserire nel Registro era “La data di pagamento del rimborso a forfait”. Questa procedura avrebbe risolto la questione nella maniera più razionale[92] rendendo da un lato possibile il monitoraggio delle soglie a vantaggio della pubblica amministrazione e dall’altro rendendo più semplice per l’ente sportivo la comunicazione[93]. Purtroppo però nei giorni successivi all’introduzione della procedura di inserimento dei dati nel RASD, sono state modificate le istruzioni e oggi il medesimo dato da inserire viene definito come “La data di inizio dell’attività/evento svolta dal volontario”. Ne dobbiamo quindi concludere che ad oggi le comunicazioni vanno effettuate per competenza e non per cassa e quindi si configurano come un adempimento inidoneo al monitoraggio del superamento delle soglie contributiva e fiscale che aggrava inutilmente gli adempimenti in capo agli enti sportivi dilettantistici. Sulle modalità pratiche di caricamento dei dati sul RASD ci occuperemo in dettaglio in un prossimo intervento. Per ora ci limitiamo ad indicare come modalità consigliata di compilazione quella che indica come data di inizio dell’attività la data specifica della manifestazione o evento caricata sulla sezione Attività del RASD nel caso di evento che si esaurisce in un giorno, oppure la data di inizio mese nel caso in cui la manifestazione abbia durata plurimensile[94].
3.3.6 Definizione dell’importo dei rimborsi
Un’altra questione problematica attiene alla definizione dell’importo dei rimborsi. Anche in questo caso purtroppo ci troviamo di fronte da un lato ad una prescrizione contenuta nella norma primaria che esplicitamente e in maniera chiara dispone che: “Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili” e dall’altro lato in disposizioni contenute nelle delibere degli enti affilianti che introducono regole diverse imponendo una definizione analitica dell’importo[95] in funzione della tipologia di spesa sostenuta non prevista dalla norma primaria e, addirittura, introducendo delle modalità di forfettizzazione diverse da quelle previste dalla legge[96]. Anche altre delibere[97], che sono meno esplicite in questo, forniscono comunque indicazioni ai propri affiliati al fine di poter dimostrare la congruità della somma rimborsata rispetto alle spese sostenute, con buona pace della forfettizzazione.
Della contraddizione insita nella contemporanea previsione del divieto assoluto di retribuire i volontari e di rimborsi forfettari di importo relativamente elevato e con riferimenti temporali estesi e poco precisi abbiamo già detto[98]. Tuttavia, una volta che si sia accettata l’innovazione normativa portata con il rimborso forfettario in funzione di un interesse prevalente correlato alla semplificazione degli adempimenti per gli enti sportivi, appare un’ulteriore inutile complicazione la scelta di alcuni enti affilianti che hanno inserito nelle proprie delibere regole di quantificazione del rimborso e riferimenti per la forfettizzazione diversi da quelli previsti dalla legge. Per di più, anche in questo caso, le prescrizioni inserite da questi enti affilianti non hanno una copertura normativa nel senso che esorbitano l’incarico ricevuto dal legislatore. Ancora una volta, a nostro avviso, si può sostenere che i vincoli introdotti dalle delibere sopra citate in relazione alla necessità di suddividere il rimborso forfettario in sottoinsiemi riconducibili alle singole tipologie di spesa di cui si deve determinare l’entità, con limiti di forfettizzazione correlati ad eventi diversi rispetto al totale del rimborso erogato nel mese, come previsto dalla norma, rappresenti una illegittima attribuzione di un potere normativo non supportato da alcuna norma giuridica.
- Conclusioni
Al termine di questo lungo approfondimento non possiamo che concludere affermando che la norma che ha introdotto il rimborso forfettario per i volontari è stata una grande occasione per garantire una vera semplificazione degli obblighi giuslavoristici degli enti sportivi dilettantistici. Tuttavia l’approfondita analisi che precede queste valutazioni conclusive dimostra che per ottenere questo risultato è necessario applicare canoni interpretativi estensivi che valorizzino come esigenza principale da tutelare quella della semplificazione amministrativa e che le istituzioni siano disposte ad accettare una massiccia deregolamentazione del sistema nel limite della soglia dei 400 euro individuata dalla norma.
Purtroppo però dobbiamo rilevare che, al contrario, l’interpretazione di questa norma da parte dei soggetti che fanno parte dell’ordinamento sportivo si sta orientando in una direzione diversa e la maggior parte degli interventi di tipo istituzionale hanno introdotto nuovi vincoli idonei ad eliminare l’effetto di semplificazione correlato all’introduzione dei rimborsi forfettari. Le delibere degli enti affilianti, le istruzioni alle procedure informatiche implementate e i pareri che, anche in via informale, trapelano dalle istituzioni preposte all’organizzazione dello sport dilettantistico, fanno emergere in maniera lampante che la tendenza prevalente è quella di considerare l’esigenza di semplificazione correlata all’introduzione dei rimborsi forfettari come secondaria e che questa debba cedere il passo tutte le volte che confligge con qualsiasi altro principio fondativo della Riforma dello Sport o con la lettera della legge, anche nel caso di norme scritte male e senza consapevolezza.
Pertanto non possiamo che concludere affermando che la norma che ha introdotto i rimborsi forfettari, interpretata con i canoni restrittivi contenuti nelle delibere degli enti affilianti e condivisi dalle istituzioni, sia del tutto inidonea a semplificare gli adempimenti in campo giuslavoristico per gli enti sportivi dilettantistici avendo anzi introdotto nuove occasioni di contestazioni e di contenzioso. In altri termini riteniamo che questa norma, che al momento in cui fu introdotta sembrava una grande occasione, ha finito per diventare un’occasione mancata che genererà incertezza e probabilmente porterà a nuovi contenziosi. Tutto ciò a meno che non sia lo stesso legislatore, con modifiche al testo della legge nelle parti in cui sono stati utilizzati termini non conformi e attraverso una norma di interpretazione autentica, a rendere nuovamente efficace questa disposizione.
Parma, 17 novembre 2024
Dr. Fabio Zucconi
[1] Cfr. Newsletter n.14 del 7 agosto 2024 – https://www.studiofabiozucconi.it/convertito-in-legge-il-decreto-sui-rimborsi-ai-volontari-sportivi-vecchi-problemi-e-nuovi-dubbi-dal-31-luglio-nessun-rimborso-fino-a-quando-non-verranno-approvate-le-delibere-degli-enti-aff/
[2] Ci riferiamo ovviamente al nuovo testo dell’art.29, comma 2 delD.Lgs.28febbraio 2021, n.39 introdotto dal decreto-legge n.71 del 31 maggio 2024 come modificato dalla legge di conversione n.106 del 29 luglio 2024.
[3] Per quanto ci consta, ad oggi meno di un quarto di tutti gli enti affilianti hanno approvato le delibere necessarie per l’applicazione della norma. Per maggiori dettagli rimandiamo alla successiva nota 35.
[4] Cfr. art.51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – d’ora innanzi anche semplicemente TUIR)
[5] Ad esempio attraverso richiami ad altri documenti quali contratti collettivi o accordi aziendali.
[6] È evidente infatti che, ad esempio, la possibilità di erogare un rimborso spesa forfettario fisso di 40 euro per ciascuna trasferta giornaliera al di fuori del territorio comunale rende infinitamente più semplice la gestione amministrativa del rimborso rispetto alla necessità di predisporre prospetti dettagliati con l’indicazione delle singole spese sostenute supportate dalla relativa documentazione.
[7] In altri termini, riprendendo l’esempio della nota precedente, ipotizziamo che il dipendente in trasferta, pur avendo percepito un rimborso forfettario di 40 euro, in effetti abbia sostenuto spese di importo inferiore per avere utilizzato un mezzo di trasporto economico ed aver usufruito di un pasto frugale. Ebbene, data la situazione concreta che si viene a creare è pur possibile che il lavoratore abbia avuto un piccolo profitto di tipo monetario, tuttavia tale differenza, per la ridotta entità e la modalità per cui si è creata, non appare certo in grado di violare il principio per cui debbano essere tassati tutti i compensi e le retribuzioni ricevute nello svolgimento della propria attività.
[8] Art.51 Tuir che determina in 46,48 euro il limite massimo per i rimborsi di trasferte fuori dal territorio comunale, ma all’interno del territorio nazionale e in 77,47 euro quello per le trasferte all’estero.
[9] È infatti assai semplice dimostrare l’effettivo svolgimento di una trasferta.
[10] La norma in effetti non richiede che nel corso del mese debbano essere effettuati un numero minimo di attività.
[11] Basti pensare che, non avendo previsto la norma alcun vincolo alla determinazione forfettaria del rimborso, potrà essere rimborsato con 400 euro ogni mese un volontario che dimostri di avere svolto attività in relazione alla quale ha sostenuto un qualsiasi tipo di spese rientranti tra quelle deliberate dall’ente affiliante in almeno una manifestazione ed evento sportivo riconosciuto.
[12] Ed in effetti la norma non prevede alcun meccanismo per proporzionare il limite di 400 euro mensili al tipo di spesa sostenuta.
[13] Cfr. art.17, comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore – d’ora innanzi anche semplicemente CTS): “L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario”.
[14] Decreto-legge 31 maggio 2024, n.71.
[15] Ricordiamo che la disciplina del lavoro sportivo contenuta nella Riforma dello Sport è entrata in vigore al 1 luglio 2023.
[16] Ricordiamo che per gli enti sportivi di minori dimensione i costi di adeguamento alla Riforma dello Sport rappresentano un aggravio che in molti casi è difficilmente sostenibile.
[17] Si tratterebbe della zona che ricomprende tutti i rapporti tra enti sportivi e soggetti che operano per loro conto nell’ambito dell’attività istituzionale e che ricevono somme non superiori a 400 euro al mese.
[18] Ci riferiamo ad esempio ai custodi, magazzinieri, manutentori, giardinieri ecc…
[19] In quanto non rientrano tra le mansioni elencate nel decreto previsto dall’art.25, comma 1-ter del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 (attualmente DPCM 25 giugno 2024).
[20] Cfr. art.25, comma 1-bis: “La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport”.
[21] Cfr. “Analisi tecnico-normativa del Decreto-legge 31 maggio 2024, n.71” – Parte I – Capitolo 1) “Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo”, che così afferma: “… Sono inoltre previste norme che rispondono all’assoluta esigenza di misure in materia di lavoro sportivo, … sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti giuslavoristici e di gestione del personale da parte dei committenti sportivi …”.
[22] Possiamo richiamare ad esempio le delibere approvate successivamente alla conversione in legge del decreto proprio in esecuzione di un adempimento richiesto dalla nuova disciplina sul volontariato sportivo: Delibera del Presidente Federale FIBS (Federazione Italiana Baseball Softball) n.7/2024 del 17/9/2024 secondo la quale “il rimborso spese forfettario rappresenta uno strumento adeguato per compensare i volontari delle spese sostenute, riducendo l’aggravio di attività amministrative per le società/associazioni”; Delibera FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) – comunicazione prot.2287/2024 del 23/10/2024 che afferma: “il rimborso spese forfettario rappresenta uno strumento adeguato a riconoscere ai volontari sportivi le spese sostenute, evitando allo stesso tempo un eccessivo aggravio amministrativo per l’associazione / società sportiva”; Delibera FITARCO (Federazione Italiana Tiro con l’Arco) – Circolare n.54/2024 del 12/9/2024 in cui si dichiara che: “il rimborso forfettario rappresenta uno strumento adeguato a compensare i volontari delle spese sostenute, evitando allo stesso tempo un eccessivo aggravio amministrativo per l’associazione/ società sportiva”; Delibera del Consiglio Federale FIDAF (Federazione Italiana Di American Football) n.61/2024 del 14/10/2024, che valuta che: “il rimborso spese forfettario rappresenta uno strumento adeguato, per compensare i volontari delle spese sostenute, evitando allo stesso tempo un eccessivo aggravio amministrativo per l’associazione/società sportiva”.
[23] Cfr. https://www.federnuoto.it/home/federazione/news-la-federazione/40687-estesi-i-rimborsi-ai-volontari-cdm-accoglie-proposta-di-barelli-ringrazio-il-ministro-abodi.html in cui la FIN (Federazione Italiana Nuoto) accoglie con ampio favore la nuova norma introdotta dal decreto-legge 31 maggio 2024, n.71 dichiarando che “La modifica introduce semplificazioni nella gestione da parte delle Società di rimborsi di modesta entità, eliminando inutili adempimenti formali e agevolando la gestione dei rimborsi”.
[24] Cfr. Delibera del Presidente Federale FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) del 10/10/2024 che afferma: “il rimborso forfettario non rappresenta in nessun modo una modalità, anche indiretta, di corresponsione di compensi e indennità in favore dei mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo”.
[25] Si tratta di UISP – Unione Italiana Sport Per tutti.
[26] Cfr. Audizione di UISP APS – Unione Italiana Sport Per tutti – XIX Legislatura – VII Commissione della Camera dei Deputati – Memoria del 18 giugno 2024. L’Ente di Promozione Sportiva termina la propria memoria con questa richiesta: “si auspica: 1) l’abrogazione dell’art. 3, comma terzo, lettera b), del Decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 e così il ripristino della previgente formulazione dell’articolo 29; …”.
[27] Cfr. Audizione di UISP APS – Unione Italiana Sport Per tutti – XIX Legislatura – VII Commissione della Camera dei Deputati – Memoria del 18 giugno 2024: “Reintrodurre il rimborso spese forfettario per i volontari delle organizzazioni sportive nella formulazione proposta significa: 1) creare un regime differenziato tra volontari delle organizzazioni sportive e volontari delle organizzazioni sportive che hanno acquisito anche la qualifica di enti del terzo settore, essendo espressamente preclusa a costoro la possibilità di percepire rimborsi spese forfettari; 2) esporre i percettori e le organizzazioni ad un rischio di contestazione per utilizzo elusivo della norma soprattutto laddove l’organizzazione sportiva dovesse erogare stabilmente quattrocento euro al mese al volontario sportivo. Si tratta pur sempre di un rimborso spese e quindi di un importo riconosciuto a fronte di un esborso sostenuto dal volontario per le attività svolte, circostanza difficilmente dimostrabile nel caso in cui il volontario dovesse operare all’interno del proprio Comune sostenendo spese di trasferta economicamente non significative se non per gli spostamenti all’interno di grandi aree metropolitane; 3) privare – nella formulazione attuale della norma – le organizzazioni sportive della possibilità di optare per il rimborso in regime di autocertificazione, in alternativa al rimborso forfettario; 4) circoscrivere il rimborso alle spese sostenute “in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.”, precludendo la possibilità di ottenere tale forma di rimborso in competizioni organizzate dalle stesse associazioni e società sportive di base quando non inserite, e quindi riconosciute, nel calendario dell’organismo sportivo affiliante o quando organizzate da soggetti terzi”.
[28] Cfr. DPCM 25 giugno 2024
[29] Uno tra tutti è quello della analogia nella disciplina prevista per i volontari nell’ambito del Terzo Settore.
[30] Cfr. Art.77, c.2 della Costituzione Italiana: “Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni”.
[31] Cfr. successivo paragrafo 3.
[32] Legge 29 luglio 2024, n.106.
[33] Cfr. art.29, comma 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 come modificato dal D.L. 31 maggio 2024, n.71 nel testo convertito dalla legge 106 del 29 luglio 2024.
[34] La norma utilizza la congiunzione “purché” che deve essere interpretata nel senso di “a patto che” o “alla condizione che” (cfr. Vocabolario Treccani – https://www.treccani.it/vocabolario/purche/).
[35] Gli enti che, per quanto a nostra conoscenza hanno assunto le delibere che regolamentano i rimborsi ai volontari sono i seguenti: ACI-Sport; ASC; ASI; CONI; CSEN; CUSI; FCI; FGI; FIBS; FIC; FICK; FIDAL; FIGC; FIP; FISBB; FISR; FITARCO; FITETREC-ANTE e FIV.
[36] La norma chiama all’emanazione delle delibere: “Federazioni sportive nazionali, … Discipline sportive associate, … Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, … CONI, …CIP e …la società Sport e salute S.p.a”.
[37] Cfr. art.29, c.2 che esplicitamente prevede che gli enti affilianti debbano individuare “con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso”.
[38] In particolar modo con riferimento all’individuazione delle attività di volontariato e della tipologia di spese che possono essere oggetto di rimborso, come indicato al precedente paragrafo 3.2.
[39] In particolare faremo riferimento al documento rilasciato dal Dipartimento per lo Sport come manuale per il caricamento dei dati dei volontari sul RASD intestato: “Gestione volontari sportivi attraverso il Registro Nazionale
delle Attività Sportive Dilettantistiche” reperibile a questo link https://registro.sportesalute.eu/static/media/manuale_Volontari%20Sportivi.021d7c57855da0b07808.pdf
[40] Pertanto se, ad esempio, una a.s.d. è affiliata contemporaneamente a FGCI e a CSEN ed ha intenzione di erogare un rimborso ad un atleta per la partecipazione al campionato FGCI di Prima Categoria dovrà far riferimento alla delibera della FIGC. Se invece il rimborso viene correlato alla partecipazione a un torneo riconosciuto da CSEN, si dovrà far riferimento alla delibera di CSEN.
[41] Cfr. art.25, comma 1-ter del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 che introduce il cosiddetto “mansionario” e che testualmente prevede che quest’ultimo “include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive”. Con ciò sono stati esclusi dalla deliberazione di quali mansioni siano necessarie per svolgere le discipline sportive gli EPS.
[42] In altri termini, riprendendo l’esempio della precedente nota 40, l’associazione sportiva che partecipa a un campionato di calcio CSEN, per comprendere se può stipulare un contratto di lavoro sportivo a un collaboratore che svolge una determinata mansione deve fare riferimento al mansionario della FIGC. Al contrario se questo collaboratore viene inquadrato come volontario, per comprendere la tipologia di spese che possono essere rimborsate si deve fare riferimento alla delibera di CSEN e non a quella della FIGC.
[43] Cfr. Delibere di ACI-Sport e CONI.
[44] Facciamo presente che diverse delibere pongono dei vincoli importanti alla possibilità di rimborsare le spese di alloggio che vengono ammesse solo a determinate condizioni. Ad esempio riportiamo quanto previsto dalla delibera della FGI: “spese di alloggio, qualora necessarie, in caso di eventi o manifestazioni qualora per l’impegno richiesto al volontario e/o per motivi legati alla distanza e/o incolumità per lo stesso non sia possibile il ritorno al proprio domicilio entro la medesima giornata”.
[45] Si tratta delle tipologie di spesa che erano già enumerate dalla precedente versione dell’art.29 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 prima dell’approvazione del recente decreto-legge.
[46] Ad esempio: pedaggi, noleggio di autoveicoli, acquisto e/o manutenzione di materiale e attrezzature sportive, spese telefoniche o di comunicazione, spese amministrative, cancelleria.
[47] Cfr. ad esempio Delibera FIP: “Tutte le spese necessarie per consentire la partecipazione del Volontario e per il corretto svolgimento delle sue prestazioni in occasione di un evento o manifestazione sportiva”.
[48] Cfr. Delibere ASC, ASI e Fidal.
[49] Art.29, c.1 del D. Lgs.28 febbraio 2021, n.36: “Le società e le associazioni sportive, … possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari …”.
[50] Ad esempio barista nel posto di ristoro in dotazione all’ente sportivo; cameriere durante le feste organizzate come eventi di raccolta fondi ecc…
[51] Cfr. Art.29, c.1, ultimo periodo: “Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti”. In effetti le parole “sono comprensive” che compaiono in questa definizione potevano essere interpretate in maniera limitativa per gli altri tipi di attività (in questo caso la norma si sarebbe dovuta leggere come: “Le prestazioni sono comprensive [solo] dello svolgimento diretto dell’attività sportiva …”), oppure, alternativamente, in maniera esemplificativa (con la conseguenza di interpretare il significato della norma come se fosse scritto: “Le prestazioni sono comprensive [anche] dello svolgimento diretto dell’attività sportiva …”).
[52] Tra le attività elencate dalle delibere degli enti affilianti troviamo ad esempio: supporto logistico e organizzativo durante le manifestazioni; attività di promozione e comunicazione; assistenza al pubblico; trasporto di persone o cose in occasione dell’evento; addetti al cerimoniale; addetti ai processi informatici; accompagnatori degli atleti minori ecc…
[53] Cfr. DPCM 25 giugno 2024.
[54] Cfr. ad esempio la delibera FIGC che include tra le attività che possono essere oggetto di volontariato anche “ogni altra prestazione utile allo svolgimento della gara, dell’evento o della manifestazione sportiva (incluse le attività di preparazione collegate allo svolgimento dei medesimi), svolte presso le sedi dove si svolgono le manifestazioni o gli eventi”. Diverse altri enti affilianti riportano nelle proprie delibere definizioni simili (ad esempio: ASC, CUSI, FCI, FGI, FIBS, FIDAL, FISR, FITARCO).
[55] Cfr. delibere ACI-Sport (che fa riferimento ai “licenziati”); FIC; FICK;FISBB.
[56] Ci riferiamo alla delibera della FIGC che così prevede: “Possono essere volontari: – tutti i soggetti tesserati di cui all’art. 25 del Dlgs 36/21 ss.mm. e …[elenco mansioni] ,…; – gli ulteriori soggetti, non tesserati, che, … svolg[ono] le seguenti attività: …”.
[57] Cfr. art.25, c.1, secondo periodo del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 che così prevede: “È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.
[58] In effetti anche i lavoratori sportivi di cui al primo periodo della norma citata nella nota precedente, ovvero le sette figure espressamente richiamate dalla norma: “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara” devono necessariamente essere tesserati anche se la legge non lo prevede espressamente in quanto per svolgere tali attività all’interno dell’ordinamento sportivo è necessario il tesseramento.
[59] Cfr. art.29 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 che non richiama mai la necessità del tesseramento.
[60] In realtà è sempre consigliabile che il volontario sia anche un tesserato, se non altro per potersi giovare della copertura assicurativa offerta con il tesseramento dall’ente affiliante che può servire ad adempiere all’obbligo assicurativo di cui all’ultimo comma dell’art.29 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36.
[61] In altri termini quindi possiamo ritenere che un soggetto che, in maniera spontanea e gratuita, svolga per conto di un’associazione sportiva affiliata alla FIC un’attività funzionale all’organizzazione di un evento sportivo, possa essere qualificato come volontario sportivo anche se non tesserato, ma debba essere tesserato per poter ricevere dei rimborsi forfettari.
[62] Cfr. ancora una volta art.29, c.2 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36.
[63] Citiamo ad esempio ASI, CSEN e FIP.
[64] Cfr. ad esempio FIC, FIGC, FISBB.
[65] Cfr. https://registro.sportesalute.eu/static/media/manuale_Volontari%20Sportivi.021d7c57855da0b07808.pdf
[66] Cfr. Manuale “Gestione volontari sportivi attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche”. L’abbinamento avviene attraverso un codice che può essere reperito nell’area riservata dell’ente sportivo dilettantistico nella sezione ASD/SSD – Attività, ove sono elencate le “Attività organizzate” e le “Partecipazioni” ad attività organizzate dall’ente affiliante e sono indicati (quarta colonna) i codici identificativi delle attività da utilizzare per la comunicazione del rimborso al volontario.
[67] Cfr. Sport-Update – Newsletter n.14 del 4 agosto 2024 – https://www.studiofabiozucconi.it/limportanza-di-svolgere-effettiva-attivita-sportiva-dilettantistica-e-di-aggiornare-i-relativi-dati-sul-rasd/
[68] Ad esempio tornei per la raccolta di fondi o centri estivi.
[69] Ad esempio l’attività organizzativa, di promozione, di allenamento, di allestimento, ecc…
[70] Ad esempio lo smantellamento del campo di gioco e delle tribune, le comunicazioni post-gara, la restituzione di materiale utilizzato ecc…
[71] Cfr. Delibere FISR e FIDAL con riferimento all’attività di promozione e comunicazione; Delibere FIBS, FGI e FITARCO con riferimento alle spese per gli spostamenti nell’ambito del proprio incarico; Delibera FIGC con riferimento all’organizzazione dell’evento, all’attività di supporto logistico, allestimento e manutenzione delle strutture e degli impianti sportivi e di ogni altra prestazione utile allo svolgimento della gara.
[72] Cfr. ad esempio la risposta fornita dalla FIP ad una specifica richiesta in merito alle attività di allenamento degli atleti (considerata come attività preparatoria). https://sportellofiscalelegale.fip.it/sportello-fiscale-fip/. Dobbiamo tuttavia notare che il tenore della risposta è cambiato negli ultimi giorni e la Federazione Italiana Pallacanestro risulta ora più possibilista rispetto al passato su questa possibilità.
[73] Si deve fare riferimento per avere un parametro certo alla colonna “Date” dell’elenco delle attività sportive contenuto sul RASD nella sezione “Attività” dell’area riservata dell’ente sportivo.
[74] Cfr. Delibera FITETREC-ANTE.
[75] Cfr. Delibere ACI Sport e CUSI.
[76] Cfr. art.29, c.2 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 in vigore fino al 1 giugno 2023: “Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 150 euro mensili”.
[77] Cfr. Delibere FIDAL e FIGC.
[78] Cfr. Art.36, c.6-bis del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36: “… all’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare”.
[79] Ci riferiamo, ovviamente, alla disposizione contenuta nel nuovo testo dell’art.29, c.2, ultimo periodo del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36: “Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’articolo 35, comma 8-bis, e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall’articolo 36, comma 6”, per cui i rimborsi ai volontari fanno cumulo con i compensi da lavoro sportivo ai fini della determinazione delle soglie di non imponibilità contributiva e fiscale.
[80] Cfr. precedente paragrafo 2.
[81] Cfr. Delibere FCI, FIBS, FITARCO.
[82] Ci riferiamo ancora alla delibera di FITETREC-ANTE.
[83] Cfr. successivo paragrafo 3.3.6.
[84] Cfr. art.29, c.2, terzo periodo: “Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell’attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l’importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo”.
[85] Cfr. art.29, c.2, ultimo periodo: “Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’articolo 35, comma 8-bis, e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall’articolo 36, comma 6”.
[86] La specifica funzione del RASD è stata introdotta il giorno 8 novembre 2024.
[87] La norma, nella versione in cui richiede questa comunicazione, è in vigore dal 1 giugno 2024.
[88] https://registro.sportesalute.eu/static/media/manuale_Volontari%20Sportivi.4bd2649255067e5c8751.pdf
[89] Cfr. art.29, c.2, terzo periodo: “Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell’attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l’importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo”.
[90] Infatti mettendo in correlazione i dati contenuti nei modelli di Certificazione Unica dei compensi sportivi erogati nell’anno al singolo percettore dalla totalità degli enti eroganti con quelli comunicati al RASD in relazione al pagamento dei rimborsi in qualità di volontario si può agevolmente comprendere se la somma dei due tipi di erogazione supera le soglie.
[91] Delibera FIDAL.
[92] Sia pure in evidente contrasto con la lettera della legge.
[93] In quanto evidentemente la data di pagamento è incontestabile e semplice da verificare. Al contrario l’individuazione della data di inizio dell’attività di volontariato comporta una valutazione che, sicuramente, rende molto meno efficace la semplificazione apportata dalla nuova norma in tema di rimborsi ai volontari.
[94] Quindi, ad esempio, nel caso di un campionato con durata 15/9/2024-30/6/2025, per i rimborsi per l’attività di volontariato del mese di settembre consigliamo di indicare la data del 15/9 (data di inizio della manifestazione). Per i rimborsi relativi al mese di ottobre consigliamo di indicare la data del 1/10.
[95] Cfr. Delibera CSEN (che pone limiti di importo specifici alle spese di trasporto, parcheggio, vitto, alloggio e ad una categoria residuale che comprende tutte le altre spese) e FITETREC-ANTE, già citata, che impone l’utilizzo di una modulistica che suddivide l’importo complessivo del rimborso in singole tipologie di spesa.
[96] Cfr. Delibere CSEN, FIC, FICK e FISBB, le quali introducono una correlazione tra importo massimo del rimborso e singola manifestazione, modificando nella sostanza la modalità di forfettizzazione prevista dalla legge attraverso un collegamento non al periodo di un mese solare ma alla singola manifestazione. Alcune di queste delibere si spingono anche, in alcuni casi, ad introdurre dei limiti differenziati a seconda del tipo di manifestazione.
[97] Cfr. Delibere FCI, FIBS, FIGC, FIP, FISR, FITARCO.
[98] Cfr. precedente paragrafo 2.1.

