I RIMBORSI SPESA AI LAVORATORI SPORTIVI – PARTE PRIMA – LA NORMATIVA APPLICABILE
CONTENUTO IN Sport-Update – Newsletter n. 10/25 –26/8/2025
- Introduzione
Uno dei quesiti ricorrenti nella pratica professionale con riferimento al lavoro sportivo riguarda la possibilità di erogare rimborsi non tassati ai lavoratori sportivi.
Chiariamo la questione con un esempio: se a un lavoratore sportivo che percepisce 5.000 euro di compenso annuo vengono riconosciuti, oltre ai compensi prima indicati, anche dei rimborsi analiticamente documentati per viaggi e trasferte effettuati nell’ambito della prestazione di lavoro sportivo, tali rimborsi devono essere sommati al compenso al fine di valutare il superamento della soglia di esenzione previdenziale[1], oppure devono essere considerati non imponibili e quindi non incidono sul superamento della soglia?
- La normativa applicabile
Orbene, la normativa speciale sul lavoro sportivo[2] non prende in considerazione questo argomento e non fornisce alcuna disciplina specifica[3].
Per i lavoratori sportivi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa[4] occorre quindi fare riferimento alla disciplina generale sui rimborsi spesa erogati ai percettori di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente[5]. Tale argomento è trattato in una disposizione normativa specifica[6] che esplicitamente prevede la possibilità di erogare rimborsi che non abbiano rilevanza fiscale[7]. Tuttavia la norma è assai complessa e articolata[8] ed è anche oggetto di un possibile contrasto interpretativo in un punto essenziale[9]. Cercheremo quindi di semplificare l’esposizione indicando, nella pratica, quali tipi di rimborsi possono essere considerati non imponibili.
È necessario partire con una precisazione preliminare: i rimborsi non imponibili sono solo quelli relativi alle “trasferte o le missioni fuori del territorio comunale”[10].

