
SETTORE GIOVANILE OBBLIGATORIO PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI ?
CONTENUTO IN Sport-Update – Newsletter n. 9/21 – 30/4/2021
Una recente decisione[1] del Collegio di Garanzia dello Sport[2] porta nuove preoccupazioni in un momento già particolarmente difficile per gli enti sportivi dilettantistici.
Nella sostanza è accaduto che una associazione sportiva dilettantistica destinataria di un provvedimento del CONI che dichiarava la nullità dell’iscrizione al Registro per mancanza dello svolgimento di attività sportiva e didattica, si è opposta a questa decisione chiedendone la riforma al Collegio di Garanzia dello Sport. Questa associazione sportiva, affiliata a un Ente di Promozione Sportiva, sosteneva di praticare attività sportiva avendo svolto attività didattica con istruttori regolarmente accreditati presso l’Organismo sportivo di riferimento. Lo stesso Ente di Promozione Sportiva aveva confermato al CONI l’effettivo svolgimento dell’attività didattica nell’ambito della disciplina sportiva praticata. Per questo motivo nel ricorso si chiedeva quindi di poter considerare assolto il presupposto richiesto dal Regolamento di funzionamento del Registro CONI[3] per l’iscrizione rappresentato dallo svolgimento dell’attività sportiva nell’ambito istituzionale dell’Organismo sportivo di appartenenza[4]. Il Collegio ha respinto il ricorso sostenendo che il Regolamento di funzionamento del Registro CONI “richiede espressamente lo svolgimento da parte dell’associazione richiedente l’iscrizione al Registro di entrambe le attività, sportiva e didattica. E non vi è alcuna ragione che consenta di leggere la congiunzione e come un e/o, reputando sufficiente lo svolgimento di una sola delle due attività”.
Le conseguenze di questa pronuncia potrebbero essere potenzialmente esplosive in quanto obbligherebbero ogni ente sportivo dilettantistico a svolgere contemporaneamente sia l’attività sportiva (intesa come attività competitiva con iscrizione a gare riconosciute dall’Organismo sportivo di appartenenza), sia l’attività didattica (intesa quindi come corso di avviamento o perfezionamento nell’ambito dello sport praticato).
È evidente che molti enti sportivi svolgono queste attività da tempo, ma altri non lo fanno e ciò non è mai stato considerato preclusivo per il riconoscimento di ente sportivo dilettantistico. Basti pensare alla società sportiva che abbia solo la prima squadra e non abbia il settore giovanile con corsi di avviamento allo sport. Oppure, al contrario, alle molte associazioni e società sportive che, nell’ambito di sport quali la danza e le discipline collegate al fitness, svolgono attività didattica, ma non partecipano a competizioni organizzate dall’Organismo sportivo di riferimento.
Ci auguriamo che questa decisione venga interpretata cum grano salis e non preluda al consolidamento di un orientamento che ponga nuovi pesanti vincoli allo svolgimento dell’attività sportiva. Sicuramente un’occasione per chiarire definitivamente questo punto sarà offerta dall’introduzione, al posto del Registro CONI 2.0, del nuovo Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche[5] e quindi dalla necessità di stilare un nuovo regolamento per il funzionamento di questo strumento necessario per il riconoscimento sportivo dilettantistico.
Parma, 30 aprile 2021
Dr. Fabio Zucconi
[1] Decisione del 29 marzo 2021, n.29.
[2] Si tratta dell’organo di giustizia sportiva che amministra l’ultimo grado di giudizio.
[3] Delibera del Consiglio Nazionale del CONI n.1574 del 18 luglio 2017.
[4] Art.3, comma 1, lettera e) della Delibera CN CONI 1574/2017.
[5] Cfr. Newsletter n.7/21 punto 3.