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Studio Fabio Zucconi

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IL DECRETO “AGOSTO” PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

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Nella giornata di Ferragosto è entrato in vigore il decreto-legge numero 104 approvato il giorno precedente e comunemente denominato “Decreto Agosto”.

Si tratta del quarto[1] decreto-legge diretto a contrastare le conseguenze dell’epidemia di corona-virus e contiene alcune disposizioni specificamente dirette al settore dello sport ed altre disposizioni che, pur non essendo indirizzate principalmente alle associazioni e società sportive, possono tuttavia portare giovamento a tali soggetti.

Credito di imposta per sponsorizzazioni[2]:

Sicuramente la misura più attesa era il cosiddetto bonus-sponsorizzazioni. Si tratta di un credito di imposta nella misura del cinquanta per cento delle spese sostenute per sponsorizzazioni sportive. Chiariamo fin da subito che questo incentivo non spetta per le sponsorizzazioni effettuate nei confronti delle associazioni o società sportive dilettantistiche che aderiscono al regime previsto dalla legge 398/1991.

La platea di riferimento di questa misura quindi viene notevolmente ridimensionata e le società che operano con regimi contabili ordinari o agevolati, ma differenti da quelli previsti dalla legge 398/1991, saranno le uniche che potranno giovarsene.

Il credito di imposta spetterà sia alle imprese che ai lavoratori autonomi[3] che desiderino effettuare investimenti pubblicitari o sponsorizzazioni sportive. Per accedere alla misura agevolativa la prestazione promozionale dovrà essere svolta da un’associazione o società sportiva dilettantistica che possegga congiuntamente quattro presupposti: sia iscritta al Registro CONI; svolga attività sportiva in discipline ammesse ai Giochi Olimpici; svolga attività giovanile[4] e abbia prodotto nel 2019 ricavi pari ad almeno 200.000 euro.

Il credito viene determinato sugli investimenti effettuati nel periodo 1 luglio – 31 dicembre 2020 ed esiste un limite minimo per l’investimento pari a 10.000 euro. Il pagamento del corrispettivo della prestazione promozionale dovrà avvenire tassativamente con modalità tracciabili.

Come già accennato la misura del credito di imposta è pari al cinquanta per cento delle spese sostenute, tuttavia è previsto che nel caso in cui le richieste superino la dotazione del fondo stanziato, la percentuale del credito di imposta verrà ridotta in proporzione tra tutti coloro che hanno richiesto l’agevolazione. Il credito di imposta sarà utilizzabile solo in compensazione (non si possono chiedere rimborsi) e dovrà essere inviata una specifica istanza al Dipartimento dello sport presso la Presidenza del Consiglio. Un apposito decreto attuativo stabilirà le modalità e i criteri per la concessione di questa agevolazione.

Chiaramente uno dei punti focali di questa misura sarà correlato ai criteri di valutazione delle spese promozionali nel senso che per lo sponsor sarà essenziale avere la sicurezza di non incorrere in contestazioni circa l’inerenza e la proporzionalità dell’investimento effettuato. A tal fine appare tranquillizzante la disposizione che esplicitamente qualifica il corrispettivo sostenuto per la sponsorizzazione come “spesa di pubblicità volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte[5] richiamando anche testualmente la disposizione contenuta nel comma 8 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289 che pone una forte tutela a vantaggio dei soggetti che effettuano sponsorizzazioni sportive.

Indennità mese di giugno per collaboratori sportivi:

Viene riproposta[6] anche per il mese di giugno la disciplina che permette ad atleti e collaboratori di associazioni e società sportive dilettantistiche che abbiano percepito nei mesi precedenti all’emergenza compensi sportivi[7] di ricevere una indennità non tassata di 600 euro. Anche in questo caso l’erogazione dell’indennità avverrà tramite la società Sport e Salute. Sono confermate altresì le incompatibilità con altre indennità ed altri redditi già in vigore per i mesi precedenti. Per i beneficiari dell’indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio, la nuova erogazione per il mese di giugno avverrà automaticamente senza necessità di ulteriore domanda. Per chi dovesse richiedere per la prima volta l’indennità invece occorre attendere un decreto attuativo che dovrebbe comunque essere approvato in tempi molto brevi.

 

Le misure di cui tratteremo d’ora in avanti non sono direttamente mirate alle associazioni e società sportive, ma riguardano la generalità dei contribuenti, tuttavia, ad evidenza, se ne possono giovare anche gli enti che svolgono attività sportiva.

Proroga dei termini di scadenza dei versamenti fiscali sospesi:

È stata introdotta una agevolazione nella modalità di recupero dei versamenti di imposta sospesi nei mesi più duri dell’emergenza e che avrebbero dovuto essere versati al 16 settembre[8]. Tra questi versamenti da recuperare rientra quello relativo all’IVA del primo trimestre anche per i soggetti che adottano il regime agevolato di cui alla Legge 398/1991. Il nuovo decreto prevede[9] che i versamenti sospesi nei mesi primaverili potranno essere versati nella misura del 50% entro il 16 settembre o in quattro rate mensili a partire dal 16 settembre e per il residuo 50% in ventiquattro rate mensili a decorrere dal 16 gennaio 2021. Così ad esempio chi non avesse versato l’IVA del primo trimestre per un importo pari a 12.000 euro potrà versare quattro rate da 1.500 euro al mese con scadenza 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre e poi altre ventiquattro rate mensili da 250 euro con scadenza al 16 di ciascun mese dal 16 gennaio 2021 fino al 16 dicembre 2022.

Proroga dei termini di scadenza dei versamenti da cartelle (Agenzia Riscossione) sospesi:

Il termine per il recupero dei versamenti delle cartelle di pagamento era fissato prima dell’approvazione del Decreto “Agosto” al 30 settembre[10]. Con il nuovo provvedimento si è avuto un rinvio[11] fino al 15 novembre[12]. Entro tale data dovranno essere versati tutti gli importi nel frattempo scaduti, oppure dovrà essere richiesta una rateazione con le modalità ordinarie[13]. Per coloro che avessero già in essere una rateazione, le rate nel frattempo scadute dovranno essere versate tutte entro il 15 novembre. Tuttavia occorre anche ricordare che con il Decreto “Rilancio” era stata concessa la possibilità di non pagare fino a 10 rate senza decadere dalla rateazione[14]. In altri termini, quindi, ad esempio, un soggetto che avesse in essere una rateazione con pagamento al giorno 14 di ogni mese di una rata da 500 euro, che non abbia pagato le rate dei mesi da marzo a ottobre, dovrebbe versare l’intera somma corrispondente a 8 rate (da marzo a ottobre) e cioè 4.000 euro entro il 15 novembre. Se tuttavia non riuscisse a farlo, avrebbe ancora due ulteriori mesi per recuperare i pagamenti senza decadere dal beneficio della rateazione.

Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell’IRAP[15]:

Il termine di questo versamento viene spostato di cinque mesi, dal 30 novembre al 30 aprile 2021, ma la proroga è concessa solo a coloro che possono dimostrare una riduzione del fatturato del primo semestre di almeno un terzo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Ulteriore proroga moratoria finanziamenti bancari:

Vengono ulteriormente e automaticamente prorogati al 31 gennaio 2021 i termini delle moratorie originariamente previsti al 30 settembre 2020 dal decreto “Cura Italia”[16] e quindi, in particolare, per la sospensione delle rate di rimborso per mutui o finanziamenti di imprese, per il blocco alla revoca dei fidi e per la proroga delle scadenze per il rimborso di prestiti non rateali.

Proroga misure di semplificazione negli adempimenti per permettere il distanziamento sociale:

Vengono prorogate fino al 15 ottobre le autorizzazioni a svolgere in modalità semplificate e “a distanza” le assemblee societarie[17] e le sottoscrizioni di contratti bancari e assicurativi[18].

Credito di imposta per affitti mese di giugno[19]:

Viene estesa anche al mese di giugno la disciplina per la determinazione del credito di imposta per le spese sostenute per la locazione di immobili non abitativi per lo svolgimento dell’attività economica.

Parma, 21 agosto 2020

Dr. Fabio Zucconi

 

[1] In precedenza ricordiamo che erano stati approvati i decreti rispettivamente denominati “Cura Italia” (D.L. n.18 del 17 marzo 2020), “Liquidità” (D.L. n.23 dell’8 aprile 2020) e “Rilancio” (D.L. n.34 del 19 maggio 2020).

[2] Cfr. art.81 Decreto “Agosto”.

[3] La norma in verità estende il vantaggio anche agli enti non commerciali che desiderino fare campagne promozionali.

[4] È esplicitamente previsto l’obbligo di certificare lo svolgimento di attività giovanile.

[5] Cfr. comma 5 dell’articolo 81 del Decreto “Agosto”.

[6] Cfr. art.12 del Decreto “Agosto”.

[7] Disciplinati dall’articolo 67, comma 1, lettera m) del T.u.i.r. con franchigia di 10.000 euro.

[8] Gli articoli 126 e 127 del Decreto “Rilancio” prevedevano che tali importi dovessero essere versati interamente o in quattro rate mensili a decorrere dal 16 settembre 2020.

[9] Cfr. art.97.

[10] L’articolo 154 del Decreto “Rilancio” combinato con l’articolo 68 del “Cura Italia” produceva l’effetto di spostare la scadenza per tutti i versamenti di cartelle sospesi alla data del 30 settembre 2020.

[11] Cfr. art.99.

[12] In effetti le attività di riscossione sono sospese fino al 15 ottobre (termine che sostituisce il precedente del 31 agosto) e siccome il versamento di quanto dovuto e oggetto di sospensione deve avvenire in unica soluzione entro il mese successivo al termine di sospensione (articolo 68 del Decreto “Cura Italia”), l’effettivo termine di versamento delle rate sospese viene traslato al 15 novembre.

[13] Rateazione fino a 72 rate per importi entro i 60.000 euro.

[14] Cfr. articolo 154 del Decreto “Rilancio”.

[15] Cfr. art.98.

[16] Cfr. art.56 D.L. 17 marzo 2020, n.18.

[17] Cfr. art.71.

[18] Cfr.art.72.

[19] Cfr. art.77.