
IL DECRETO AGOSTO
Nella giornata di Ferragosto è entrato in vigore il decreto-legge numero 104 approvato il giorno precedente e comunemente denominato “Decreto Agosto”.
Si tratta del quarto[1] decreto-legge diretto a contrastare le conseguenze dell’epidemia di corona-virus attraverso l’appostamento di risorse destinate a misure specifiche e variegate di sostegno dei soggetti particolarmente penalizzati dalla situazione eccezionale che si è venuta a creare.
Il decreto è composto da 114 articoli e contiene disposizioni in materia di lavoro, coesione territoriale, salute, scuola, enti locali, sostegno e rilancio dell’economia e misure fiscali.
In questo intervento ci limiteremo a riassumere alcuni interventi relativi al sostegno all’economia e alle misure fiscali.
Proroga dei termini di scadenza dei versamenti fiscali e delle cartelle di pagamento sospesi:
La misura forse più attesa riguardava le modalità di recupero dei versamenti di imposta sospesi nei mesi più duri dell’emergenza e che avrebbero dovuto essere versati al 16 settembre[2]. Tale scadenza inoltre coincideva sostanzialmente con il termine per il recupero dei versamenti delle cartelle di pagamento da effettuare integralmente entro il 30 settembre[3]. Il nuovo decreto prevede[4] che i versamenti sospesi nei mesi primaverili potranno essere versati nella misura del 50% entro il 16 settembre o in quattro rate mensili a partire dal 16 settembre e per il residuo 50% in ventiquattro rate mensili a decorrere dal 16 gennaio 2021. Così ad esempio chi non avesse versato tra marzo e maggio 15.000 euro di imposte e contributi potrà versare quattro rate da 1.875 euro al mese con scadenza 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre e poi altre ventiquattro rate mensili da 312,50 euro con scadenza al 16 di ciascun mese dal 16 gennaio 2021 fino al 16 dicembre 2022.
Per quanto riguarda il termine di versamento degli importi contenuti in cartelle o comunque dovuti a Agenzia Entrate Riscossione, si è avuto un rinvio[5] dal 30 settembre al 15 novembre[6]. Entro tale data dovranno essere versati tutti gli importi nel frattempo scaduti, oppure dovrà essere richiesta una rateazione con le modalità ordinarie[7]. Per coloro che avessero già in essere una rateazione, le rate nel frattempo scadute dovranno essere versate tutte entro il 15 novembre. Tuttavia occorre anche ricordare che con il Decreto “Rilancio” era stata concessa la possibilità di non pagare fino a 10 rate senza decadere dalla rateazione[8]. In altri termini, quindi, ad esempio, un soggetto che avesse in essere una rateazione con pagamento al giorno 14 di ogni mese di una rata da 500 euro, che non abbia pagato le rate dei mesi da marzo a ottobre, dovrebbe versare l’intera somma corrispondente a 8 rate (da marzo a ottobre) e cioè 4.000 euro entro il 15 novembre. Se tuttavia non riuscisse a farlo, avrebbe ancora due ulteriori mesi per recuperare i pagamenti senza decadere dal beneficio della rateazione. Si auspica in ogni caso che nel procedimento di conversione del decreto si trovi lo spazio per permettere il recupero di questi versamenti in modalità ulteriormente rateizzata, come è stato previsto per la fattispecie delle imposte e dei contributi sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio e ciò a prescindere dal numero di rate non pagate in quanto la difficoltà al pagamento non dipende da una generica illiquidità, ma è evidentemente correlata alla situazione emergenziale in corso che potrebbe meritare un trattamento privilegiato anche per questa fattispecie.
Misure agevolative fiscali:
Ulteriori misure agevolative in ambito fiscali contenute nel Decreto “Agosto” sono da ricondurre a:
Esenzione dell’IMU per il settore del turismo[9]: l’imposta sugli immobili non è dovuta nella misura della seconda rata (saldo con scadenza al 16 dicembre) per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari, alberghi e pensioni, agriturismi, villaggi turistici, ostelli, rifugi, colonie, bed & breakfast, residence, campeggi a condizione che il proprietario sia anche il gestore dell’attività turistica. La medesima esenzione vale anche per gli immobili utilizzati da imprese nell’ambito di fiere e manifestazioni.
Esenzione dell’IMU per il settore dello spettacolo[10]: l’imposta sugli immobili non è dovuta nella misura della seconda rata (saldo con scadenza al 16 dicembre) per gli immobili adibiti a discoteche, sale da ballo e night-club a condizione che il proprietario sia anche il gestore dell’attività turistica ed inoltre l’imposta non è dovuta fino a tutto il 2022[11] per gli immobili adibiti a teatri, cinema, sale per concerti, sempre a condizione che il proprietario coincida con l’esercente.
Incremento della deduzione forfettaria per autotrasportatori[12].
Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell’IRAP[13]. Questa agevolazione è riservata ai soggetti che esercitino attività economiche e siano assoggettati agli ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità)[14]. Il termine di questo versamento viene spostato di cinque mesi, dal 30 novembre al 30 aprile 2021, ma la proroga è concessa solo a coloro che possono dimostrare una riduzione del fatturato del primo semestre di almeno un terzo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Proroga esonero TOSAP e COSAP[15]: l’esonero dalla tassa per l’occupazione degli spazi pubblici viene prorogato per ulteriori due mesi fino al 31 dicembre 2020.
Rivalutazione dei beni di impresa[16]: viene riproposta la oramai consueta misura della rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni con possibilità di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione con imposta sostitutiva al 10 per cento.
Nuove indennità e contributi:
Sono previste nuove riproposizione delle diverse indennità che nei mesi passati sono state erogate a soggetti in determinate condizioni per ristorarli dalla perdita di reddito dovuta all’emergenza sanitaria ed in particolare le nuove indennità sono previste a favore di:
Lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali o di altri settori, lavoratori con contratti di collaborazione occasionale e incaricati alle vendite a domicilio purché che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro durante i primi mesi dell’anno, non titolari di altri rapporti di lavoro o pensioni. L’importo della indennità ammonterà a 1.000 euro[17];
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. L’importo dell’indennità ammonterà a 1.000 euro[18];
Lavoratori marittimi che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento. L’importo dell’indennità sarà pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020[19];
Collaboratori sportivi: viene finanziata l’erogazione di una nuova mensilità dell’indennità da 600 euro anche per il mese di giugno[20];
Liberi professionisti iscritti a casse professionali che abbiano avuto accesso al cosiddetto “Fondo per il reddito di ultima istanza”[21]: viene finanziata l’erogazione di una indennità di 1.000 euro per il mese di maggio, dando così attuazione a una disposizione già prevista nel decreto “Rilancio”[22];
Nuova erogazione del Reddito di Emergenza: riservato a soggetti con redditi bassi e senza la presenza nel nucleo familiare di persone che abbiano usufruito di indennità di altro genere[23]. La nuova domanda va presentata entro il 15 ottobre 2020;
Contributo a fondo perduto nella filiera della ristorazione[24]: il contributo è riservato a chi svolge attività di ristorante, pizzeria, mensa e servizio catering ed è commisurato alle spese per l’acquisto di prodotti da filiera che valorizzi la materia prima del territorio. Presupposto per ottenere il contributo è la riduzione del fatturato del periodo marzo-giugno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 di almeno un quarto. Il contributo spetta anche ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1 gennaio 2019. Si tratta di un contributo de minimis non tassabile. Dovrà essere utilizzata una apposita piattaforma digitale della ristorazione. I criteri, le modalità e i limiti di importo saranno definiti con un apposito decreto attuativo;
Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali in centro storico[25]: il contributo è riservato a chi svolge attività di vendita di beni o erogazione di servizi al pubblico in capoluoghi di provincia con elevata presenza turistica[26]. Il presupposto è la riduzione del fatturato di almeno un terzo nel mese di giugno. L’entità del contributo è commisurata alla riduzione del fatturato[27] ed è previsto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le persone giuridiche;
Credito di imposta per affitti mese di giugno[28]: viene estesa anche al mese di giugno la disciplina per la determinazione del credito di imposta per le spese sostenute per la locazione di immobili non abitativi per lo svolgimento dell’attività economica. Per le imprese del settore turistico l’estensione arriva fino al mese di luglio;
Credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere[29]: trattasi di un credito di imposta nella misura del 65% delle spese sostenute per il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere ivi inclusi gli agriturismi. Verrà predisposto decreto attuativo;
Credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive[30]: si tratta di un credito di imposta riservato a imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuino investimenti per un minimo di 10.000 euro in campagne pubblicitarie, ivi incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al CONI e che svolgano attività sportive in discipline ammesse ai Giochi Olimpici ed abbiano un settore giovanile. Il credito di imposta non spetta se la sponsorizzazione avviene a favore di società o associazioni sportive che adottino il regime agevolato della legge n.398/1991;
Misure compensative per i servizi di trasporto passeggeri con autobus e in materia di trasporto aereo[31]: viene istituito un fondo per attuare misure compensative a vantaggio degli esercenti di questi settori. Dovrà essere approvato un decreto attuativo per stabilire criteri e modalità di riconoscimento delle misure compensative;
Bonus Taxi[32]: viene istituito un fondo per la concessione, fino a esaurimento delle risorse, in favore di persone fisicamente impedite o a mobilità ridotta o per persone in stato di bisogno residenti in comuni capoluogo di provincia, di un buono viaggio pari al 50 per cento della spesa sostenuta e comunque in misura non superiore a 20 euro per viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per spostamenti effettuati a mezzo taxi o NCC. I buoni non sono in alcun modo cedibili a terzi;
Misure per il settore dell’editoria[33]: vengono rifinanziate numerose misure già esistenti per il settore dell’editoria.
Ulteriore proroga moratoria finanziamenti bancari:
Vengono ulteriormente e automaticamente prorogati al 31 gennaio 2021 i termini delle moratorie originariamente previsti al 30 settembre 2020 dal decreto “Cura Italia”[34] e quindi, in particolare, per la sospensione delle rate di rimborso per mutui o finanziamenti di imprese, per il blocco alla revoca dei fidi e per la proroga delle scadenze per il rimborso di prestiti non rateali.
Proroga misure di semplificazione negli adempimenti per permettere il distanziamento sociale:
Vengono prorogate fino al 15 ottobre le autorizzazioni a svolgere in modalità semplificate e “a distanza” le assemblee societarie[35] e le sottoscrizioni di contratti bancari e assicurativi[36].
Altre misure:
Maggioranza nel condominio per l’approvazione dei lavori assoggettati a “super-bonus” 110 per cento[37]: per deliberare i lavori oggetto di questa agevolazione è sufficiente il voto positivo della maggioranza dei presenti che rappresenti almeno un terzo dei millesimi.
Incremento del fondo per gli incentivi per l’acquisto di autoveicoli poco inquinanti[38].
Raddoppio del limite del welfare aziendale: per l’anno 2020 viene raddoppiato il limite di importo che non concorre alla formazione del reddito dei lavoratori dipendenti in relazione a beni ceduti o servizi prestati dall’azienda.
Parma, 20 agosto 2020
Dr. Fabio Zucconi
[1] In precedenza ricordiamo che erano stati approvati i decreti rispettivamente denominati “Cura Italia” (D.L. n.18 del 17 marzo 2020), “Liquidità” (D.L. n.23 dell’8 aprile 2020) e “Rilancio” (D.L. n.34 del 19 maggio 2020).
[2] Gli articoli 126 e 127 del Decreto “Rilancio” prevedevano che tali importi dovessero essere versati interamente o in quattro rate mensili a decorrere dal 16 settembre 2020.
[3] L’articolo 154 del Decreto “Rilancio” combinato con l’articolo 68 del “Cura Italia” produceva l’effetto di spostare la scadenza per tutti i versamenti di cartelle sospesi alla data del 30 settembre 2020.
[4] Cfr. art.97.
[5] Cfr. art.99.
[6] In effetti le attività di riscossione sono sospese fino al 15 ottobre (termine che sostituisce il precedente del 31 agosto) e siccome il versamento di quanto dovuto e oggetto di sospensione deve avvenire in unica soluzione entro il mese successivo al termine di sospensione (articolo 68 del Decreto “Cura Italia”), l’effettivo termine di versamento delle rate sospese viene traslato al 15 novembre.
[7] Rateazione fino a 72 rate per importi entro i 60.000 euro.
[8] Cfr. articolo 154 del Decreto “Rilancio”.
[9] Cfr. art.78, comma 1, lettere a), b) e c).
[10] Cfr. art.78, comma 1, lettere d) e e).
[11] Per questa norma occorre attendere l’autorizzazione della Commissione europea.
[12] Cfr. art.84.
[13] Cfr. art.98.
[14] Trattasi dello strumento che rappresenta l’evoluzione dello studio di settore.
[15] Cfr. Art.109.
[16] Cfr. art.110.
[17] Cfr. art.9, commi da 1 a 3 e 5.
[18] Cfr. art.9, comma 4.
[19] Cfr. art.10.
[20] Cfr. art.12.
[21] Si tratta, tra gli altri, dei liberi professionisti iscritti a ordini professionali e quindi a proprie specifiche casse professionali (commercialisti, avvocati, notai, medici, ingegneri, architetti, geometri ecc…) che abbiano dimostrato l’esistenza di due presupposti: – aver percepito nell’anno 2018 un reddito complessivo (quindi non solo relativo all’attività professionale) inferiore a 35.000 euro se l’attività sia stata oggetto di limitazione allo svolgimento dell’attività o compreso tra 35.000 e 50.000 se il reddito del primo trimestre 2020 è calato rispetto a quello del 2019 di almeno un terzo; – essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali.
[22] Cfr. art.13.
[23] Cfr. art.82, Decreto-legge 19 maggio 2020 n.34.
[24] Cfr. art.58.
[25] Cfr. art.59.
[26] Deve trattarsi di comuni capoluogo di provincia che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni, o almeno una volta superiore per i capoluoghi di città metropolitana. I dati devono essere forniti dall’amministrazione pubblica competente alla rilevazione delle presenze turistiche.
[27] Il contributo si determina applicando una percentuale variabile dal 5 al 15% alla riduzione del fatturato del mese di giugno.
[28] Cfr. art.77.
[29] Cfr. art.79.
[30] Cfr. art.81.
[31] Cfr. art.85.
[32] Cfr. art.90.
[33] Cfr. art.96.
[34] Cfr. art.56 D.L. 17 marzo 2020, n.18.
[35] Cfr. art.71.
[36] Cfr.art.72.
[37] Cfr. art.63.
[38] Cfr. art.74.