
IL DECRETO CURA-ITALIA: CHIARIMENTI VARI
Nei giorni scorsi ed in particolar modo nella giornata di ieri i vari enti impositori hanno cominciato a far pervenire alcune interpretazioni delle norme del Decreto Cura-Italia e alcune comunicazioni pratiche su come procedere per le richieste delle indennità previste dal Decreto.
Di seguito diamo conto dei principali chiarimenti pervenuti. Allegheremo poi in calce al presente intervento alcuni dei documenti ufficiali oggetto del commento.
INPS:
- Modalità di richiesta indennità 600 euro: l’INPS ha reso pubblico il messaggio n.1288 con il quale riepiloga le condizioni per poter accedere alla misura. Da notare la precisazione che l’indennità non potrà essere concessa ai percettori di reddito di cittadinanza. Quanto alle modalità per la richiesta dell’indennità viene affermato che i potenziali percettori dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione dal sito internet dell’INPS. Si precisa altresì che il sistema per effettuare le domande sarà reso disponibile entro la fine del mese di marzo dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.
- Modalità di richiesta del congedo parentale o bonus baby-sitter: a tale riguardo l’INPS ha pubblicato il messaggio n.1281 attraverso il quale riepiloga i presupposti per poter richiedere la misura e ne indica le modalità facendo presente che per i genitori di figli piccoli (di età inferiore a 1 o a 3 anni a seconda delle categorie) la modulistica è già pronta in quanto si può usare quella già predisposta in passato per i congedi parentali ordinari, mentre per i genitori di figli più grandi sarà possibile richiedere le indennità, anche con effetto retroattivo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale che saranno messe a disposizione entro la fine del mese di marzo a seguito degli adeguamenti informatici in corso. Per quanto riguarda il bonus baby-sitter la richiesta potrà essere presentata utilizzando la modulistica ufficiale che sarà a breve messa a disposizione. Il messaggio indica come tempistica per il completamento dell’implementazione informatica la prima settimana di aprile ed indica già la procedura per la richiesta che avverrà tramite la sezione “Servizi per il cittadino” del sito INPS. Sarà necessario per fare la richiesta potersi autenticare tramite il PIN o un dispositivo di firma digitale. Si invitano pertanto fin da ora i soggetti interessati a dotarsi di questi strumenti.
AGENZIA DELLE ENTRATE:
- Sospensione dei termini per la procedura di accertamento con adesione: l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.5 ha chiarito che i termini per concludere la procedura di accertamento con adesione sono sospesi dal 9 marzo al 15 aprile. Pertanto tutti coloro che avessero ricevuto un avviso di accertamento ed avessero in corso o ritenessero utile iniziare questo tipo di procedura avranno 37 giorni in più per addivenire a un accordo o per presentare il ricorso in caso di mancato accordo.
- Accertamenti esecutivi esclusi dalla proroga: sempre con la circolare n.5 l’Agenzia delle Entrate afferma che, contrariamente a quanto previsto dalla lettera della legge, i termini per i versamenti correlati alla notifica di avvisi di accertamento esecutivi non sono sospesi fino al 31 maggio, ma si giovano solo del più limitato periodo di sospensione dei termini processuali fino al 15 aprile. In questo modo con una raffinata costruzione giuridica, peraltro assai poco fondata in quanto si scontra con la lettera della legge e soprattutto con la situazione reale del Paese, l’Agenzia priva di effetti una specifica norma del Decreto ed obbliga i contribuenti che avessero ricevuto un avviso di accertamento ed intendessero pagarlo in acquiescenza, ad anticipare di 46 giorni il pagamento.
- Sospensione dei termini per le istanze di interpello: per fornire interpretazioni e chiarimenti su questo argomento l’Agenzia ha emanato lacircolare n.4 che alleghiamo per vostra opportuna conoscenza.
- Codice tributo per credito di imposta affitto negozi: con la risoluzione n.13/E l’Agenzia ha istituito il codice tributo “6914” necessario per poter fruire del credito di imposta correlato ai canoni di locazione del mese di marzo. In attesa di altri opportuni chiarimenti sulle modalità di utilizzo del credito, la risoluzione afferma che il nuovo codice tributo è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.
AGENZIA RISCOSSIONE (ex EQUITALIA):
- Sospensione termini pagamento cartelle rateizzate: è stato chiarito che le rate relative a piani di dilazione di cartelle e altri debiti tributari rientrano nella sospensione dei termini e quindi possono essere pagate entro il 30 giugno 2020 (FAQ n.4). Da tenere presente che tutte le rate scadenti nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio andranno pagate in unica soluzione entro il 30 giugno. In caso di mancato pagamento tutte le rate non pagate andranno a fare cumulo per il raggiungimento delle cinque rate non pagate a fronte delle quali scatta la revoca della rateazione.
- Termine per rateizzare cartelle che hanno sospesi i termini di pagamento: è stato chiarito che per le cartelle per le quali il termine di pagamento è sospeso fino al 30 giugno l’eventuale richiesta di rateazione deve essere fatta prima del 30 giugno (FAQ n.3). In caso contrario al 30 giugno il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione.
- Procedure esecutive: è stato chiarito (FAQ n.6-7) che la sospensione dei termini fino al 30 giugno riguarda anche le procedure cautelari (fermo amministrativo o ipoteca) e esecutive (pignoramento).
AGENZIA DELLE DOGANE:
- Nessun termine di sospensione per accertamenti doganali: l’Agenzia delle Dogane con nota 95986 del 19 marzo ha affermato che non si applica agli accertamenti doganali il termine di sospensione. In questi giorni quindi gli accertamenti doganali saranno gli unici a poter essere notificati.
- Rinvio modelli INTRA: con comunicato del 20 marzo l’Agenzia ha confermato che rientra nella sospensione dei termini anche l’adempimento della presentazione telematica dei modelli INTRA
Parma, 21 marzo 2020
Dr. Fabio Zucconi