
IL DECRETO CURA-ITALIA: LE MISURE APPROVATE PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA CORONA-VIRUS
Di seguito riporto la sintesi delle misure contenute nel Decreto-legge 17 marzo 2020 n.17, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore ieri 18 marzo.
Il decreto è un provvedimento molto articolato e denso di misure che spaziano dalla regolamentazione di aspetti concernenti il potenziamento del Servizio sanitario nazionale a misure economiche a sostegno dei cittadini e dei lavoratori duramente colpiti dall’emergenza in corso.
Ci occuperemo esclusivamente delle misure di carattere economico e fiscale tralasciando gli aspetti di diritto e consulenza del lavoro per i quali non siamo qualificati per effettuare alcun approfondimento.
Gli argomenti trattati dal Decreto verranno raggruppati in base ai seguenti ambiti:
- Sospensione termini versamenti fiscali e contributivi
- Sospensione termini adempimenti contabili, fiscali e contributivi
- Sospensione termini verifiche, accertamenti e contenziosi fiscali e contributivi
- Misure per la concessione di indennità per ristorare la perdita di reddito dovuta alla sospensione dell’attività
- Misure per limitare le difficoltà finanziarie correlate alla sospensione dell’attività
- Crediti di imposta e contributi
- Altre misure
- SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
I termini per effettuare i versamenti delle imposte e dei contributi sono stati differiti con scadenze diverse a seconda del tipo di versamento da effettuare e dal tipo di contribuente.
È stato previsto un differimento generale applicabile a tutti i contribuenti e a tutte le imposte con riferimento alla scadenza del 16 marzo che è stata prorogata al 20 marzo.
Alcune categorie che sono state ritenute più colpite di altre (gestori impianti sportivi, teatri, cinema, discoteche, ricevitorie del lotto, scommesse, organizzatori di fiere o eventi, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, musei, biblioteche, asili e servizi didattici, assistenza sociale non residenziale, aziende termali, parchi di divertimento, stazioni di mezzi di trasporto, noleggio attrezzature sportive o per spettacoli, guida turistica) sono state accorpate alle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour-operator che già avevano beneficiato di una sospensione dei termini e potranno prorogare il versamento di ritenute alla fonte, IVA e contributi previdenziali scadenti tra il 2 marzo e il 30 aprile al 31 maggio.
Chi non fa parte di queste categorie ma nel 2019 ha prodotto ricavi per importi inferiori a 2 milioni di euro potrà sospendere il versamento di ritenute, IVA e contributi previdenziali scadenti tra l’8 marzo e il 31 marzo. Il versamento andrà recuperato entro il 31 maggio.
Sono prorogati anche i termini per i concessionari degli apparecchi di intrattenimento (slot) e per il versamento di canoni concessori o di locazione di impianti sportivi da parte di associazioni o società sportive, nonché il versamento dei contributi previdenziali per colf e badanti dovuti dai datori di lavoro domestico.
Sono altresì sospesi i termini per il versamento di cartelle o avvisi di accertamento o di addebito il cui pagamento va fatto ad Agenzia delle Entrate Riscossione ed il cui termine scadeva tra l’8 marzo e il 31 maggio. Tali pagamenti andranno recuperati entro il 30 giugno. Non è specificato nulla in relazione alle cartelle rateizzate. Su queste scadenze è possibile ipotizzare che rientrino o meno nella sospensione a seconda dell’interpretazione che si dà alla norma[1]. È auspicabile un intervento interpretativo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Le rate scadenti il 28 febbraio per la Rottamazione-ter e il 31 marzo per il Saldo e stralcio sono prorogate al 31 maggio.
Rif. Norma | Tipo versamento | Soggetto agevolato | sospensione | data prevista per recupero versamento | possibilità di rateazione | |
data inizio | data fine | |||||
Art.37 | Contributi lavoro domestico | Datori lavoro domestico (colf badanti) | 23-feb | 31-mag | 10-giu | no |
Art.60 | TUTTI | TUTTI | 16-mar | 16-mar | 20-mar | no |
Art.61 | Ritenute acconto dipendenti, contributi previdenziali e assistenziali, IVA | Soggetti che gestiscono impianti sportivi e simili | 02-mar | 30-apr | 31-mag | si 5 rate |
Gestori di teatri, cinema, discoteche … | ||||||
Ricevitorie del lotto, scommesse … | ||||||
Organizzatori di fiere, eventi, manifestazioni … | ||||||
Attività di ristorazione, bar, gelaterie, pasticcerie … | ||||||
Musei, biblioteche … | ||||||
Asili nido e servizi di assistenza per minori, servizi didattici … | ||||||
Assistenza sociale non residenziale | ||||||
Aziende termali; | ||||||
Parchi di divertimento; | ||||||
Stazioni di mezzi di trasporto di qualunque genere | ||||||
Noleggio di attrezzature sportive o per spettacoli | ||||||
Guida turistica; | ||||||
ONLUS, OdV o APS che esercitano in via esclusiva o principale attività di interesse generale art.5 CTS | ||||||
Asd e ssd e soggetti che gestiscono impianti sportivi e simili | 02-mar | 31-mag | 30-giu | si 5 rate | ||
Art.62 | Ritenute dipendenti, IVA, contributi previdenziali e assistenziali | Imprenditori o liberi professionisti con ricavi del 2019 inferiori a 2 milioni di euro | 08-mar | 31-mar | 31-mag | si 5 rate |
Art.68 | Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e addebito immediatamente esecutivi anche se emessi da enti territoriali | Tutti | 08-mar | 31-mag | 30-giu | no |
Rottamazione-ter rata del 28/2 | 31-mag | no | ||||
Saldo e stralcio rata del 31/3 | 31-mag | no | ||||
Art.69 | Preu, canone concessione giochi | Concessionari slot machines | 18-mar | 30-apr | 29-mag | si 9 rate |
Art.95 | Canoni locazione e concessori su impianti sportivi | Asd SSD società sportive professionistiche | 18-mar | 31-mag | 30-giu | si 5 rate |
Facciamo notare che non è stata prevista alcuna sospensione, eccetto quella generale di quattro giorni, per il versamento della tassa di vidimazione sui libri sociali da parte delle società di capitali e per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo che pertanto andranno pagate entro il 20 marzo per evitare sanzioni.
Nessuna sospensione è stata prevista nemmeno per le rate degli avvisi bonari che quindi dovrebbero essere pagati entro i trenta giorni e del pari dovrebbero essere pagate le rate degli avvisi bonari rateizzati.
Segnaliamo inoltre che l’INPS, con la Circolare n.37 del 12 marzo ha sostenuto che la sospensione non sussiste per la parte di contributi trattenuti al lavoratore. La circolare infatti afferma: “Il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento”. Si ritiene che si tratti di una interpretazione pregevole e fine dal punto di vista dell’esegesi giuridica ma del tutto avulsa dalla realtà e dalle necessità di fronteggiare l’emergenza attraverso il rinvio di adempimenti.
Inoltre precisiamo che i soggetti residenti o aventi sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza o nei comuni della prima “zona rossa” (Codogno e comuni limitrofi e Vo’ Euganeo) beneficiano di ulteriori sospensioni.
Infine segnaliamo una curiosa norma che premia con una menzione di merito chi deciderà di pagare le imposte e i contributi anche durante il periodo di sospensione e di darne comunicazione al Ministero dell’economia.
- SOSPENSIONE TERMINI ADEMPIMENTI CONTABILI, FISCALI E CONTRIBUTIVI
È stata prevista una sospensione generale di tutti gli adempimenti fiscali e contributivi la cui scadenza è compresa tra l’8 marzo e il 31 maggio.
Tra gli adempimenti sospesi rientrano quindi:
- la presentazione della dichiarazione IVA con scadenza al 30 aprile;
- la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre con scadenza al 31 maggio;
- l’esterometro del primo trimestre con scadenza al 30 aprile;
- i modelli INTRASTAT dei mesi di febbraio, marzo e aprile e quelli del primo trimestre con scadenze al 25 marzo, 27 aprile e 25 maggio;
- l’invio del modello EAS per l’aggiornamento dei dati con scadenza al 31 marzo;
Tali adempimenti andranno effettuati tutti entro il 30 giugno.
Non risultano invece prorogati i termini per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche e dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata e il termine per la consegna agli interessati delle Certificazioni Uniche, per i quali rimane valido il termine già precedentemente rinviato al 31 marzo.
Sono altresì sospesi i termini per la decadenza o la prescrizione di diritti a prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da INPS e INAIL.
Anche gli Enti del Terzo Settore beneficiano di una proroga al 31 ottobre dei termini per l’adeguamento degli statuti e per l’approvazione del bilancio il cui termine ordinario di approvazione ricade all’interno del periodo emergenziale.
Quanto agli adempimenti contabili, ed in particolar modo alla chiusura e l’approvazione del bilancio 2019 è stato previsto che le assemblee possano essere convocate senza dover fornire alcuna motivazione ed indipendentemente dall’esistenza di specifiche disposizioni statutarie entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Pertanto i bilanci potranno essere approvati dall’assemblea in prima convocazione entro il 28 giugno (domenica) e depositati al Registro delle Imprese entro trenta ulteriori giorni (28 luglio in caso di approvazione l’ultimo giorno utile). Sono state previste anche possibilità di tenere assemblee con mezzi di telecomunicazione a distanza indipendentemente dalle disposizioni statutarie.
Sono stati prorogati anche i termini per la presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) e per il versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali. Entrambe queste incombenze andranno adempiute entro il 30 giugno.
- SOSPENSIONE TERMINI VERIFICHE, ACCERTAMENTI E CONTENZIOSI FISCALI E CONTRIBUTIVI
Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici impositori. Pertanto fino al 31 maggio non potranno iniziare né proseguire le attività di verifica degli enti impositori e per le attività di verifica già iniziate i termini sono sospesi. Nessun problema per le attività di verifica che non abbiano ancora portato alla notifica di un avviso di accertamento in quanto semplicemente tutto si ferma fino a inizio giugno.
Nel caso in cui invece il contribuente avesse ricevuto un avviso di accertamento, i termini per la proposizione del ricorso vengono sospesi da altra disposizione del Decreto che prevede, però solo per il periodo dal 9 marzo al 15 aprile, la sospensione dei termini per la notifica del ricorso, la mediazione e la costituzione in giudizio. Resta in bilico la situazione dei contribuenti che, dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento, abbiano iniziato una procedura di accertamento con adesione. La sorte dei termini relativi a questa procedura non è esplicitamente normata dal decreto. Si può però ritenere che, dal momento che i termini di questa procedura incidono su quelli per la proposizione del ricorso, si dovrebbe quanto meno applicare la sospensione di 37 giorni prevista per le attività giudiziali. Ancora più logico sarebbe equiparare questo termine con la sospensione accordata agli enti impositori fino al 31 maggio. In ogni caso è auspicabile anche per questo tema un chiarimento.
Sono sospesi fino al 31 maggio anche i termini per rispondere alle istanze di interpello.
Per chi ha già in corso un processo tributario le udienze già fissate fino al 15 aprile sono rinviate d’ufficio. Nel periodo successivo al 15 aprile e fino al 30 giugno l’operatività delle Commissioni Tributarie potrà essere limitata e potranno essere previste udienze in camera di consiglio previo scambio di note o udienze con collegamenti da remoto.
Da tenere presente che le sospensioni operano a vantaggio del contribuente, ma anche a vantaggio dell’Amministrazione Finanziaria. Tutti i termini per i controlli fiscali infatti vengono sospesi anche in relazione ai termini di decadenza dell’attività di accertamento e ciò con riferimento anche ai controlli sui versamenti che sono stati prorogati. È stata anche prevista in generale l’applicazione di una norma che prolunga i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. In altri termini il limite per l’accertamento sull’anno 2015 slitterebbe al 31/12/2022.
È poi da segnalare una norma generale che prevede che non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile per il computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio.
- MISURE PER LA CONCESSIONE DI INDENNITÀ PER RISTORARE LA PERDITA DI REDDITO DOVUTA ALLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
È stata prevista una serie di misure per concedere delle indennità ai soggetti che si presume possano avere avuto un grave danno dalla cessazione, sospensione o riduzione dell’attività a causa del corona-virus. Premesso che per i lavoratori dipendenti esistono misure particolari (cassa integrazione straordinaria ecc…) di cui non ci occupiamo in questa sede, ci concentreremo sulle misure previste per i lavoratori autonomi.
Indennità di 600 euro
Il Decreto ha individuato una serie di soggetti a cui viene riservato il diritto a richiedere una indennità di 600 euro diretta a ristorare almeno in parte la perdita di reddito dovuta all’emergenza in corso nel mese di marzo. Le categorie che potranno in vari modi usufruire di questa indennità sono identificate prevalentemente in base all’iscrizione alla gestione previdenziale dell’INPS e sono le seguenti:
- artigiani e commercianti iscritti all’INPS;
- liberi professionisti, amministratori di società e collaboratori coordinati iscritti alla gestione separata dell’INPS;
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
Per conoscere le modalità con cui si potrà ottenere l’indennità occorre attendere una apposita circolare dell’INPS in corso di predisposizione. In base alle anticipazioni annunciate si prevede che nella prossima settimana verrà mesa in funzione una procedura telematica per effettuare le richieste. Il Governo ha assicurato che ci saranno i fondi per coprire tutte le richieste e che ha accantonato l’idea originariamente pubblicizzata di fare una procedura con “click-day”.
La medesima misura viene inoltre prevista anche per altre figure non rientranti nei classici lavoratori autonomi fra i quali sono inclusi i lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali e gli operai agricoli a tempo determinato a cui l’indennità verrà erogata dall’INPS, i collaboratori di Enti di Promozione Sportiva, associazioni sportive dilettantistiche e Società sportive dilettantistiche a cui l’indennità verrà erogata da Sport e Salute Spa e i magistrati onorari, per i quali l’indennità è già prevista per un massimo di tre mesi (a differenza che per le altre categorie per cui è prevista solo per il mese di marzo) e verrà concessa tramite il Ministero della Giustizia.
L’indennità non verrà erogata a chi sia già in pensione o sia iscritto contemporaneamente ad altra gestione previdenziale obbligatoria.
L’indennità sarà esentasse nel senso che non parteciperà alla formazione del reddito imponibile (e quindi non andrà dichiarata nella dichiarazione dei redditi) e non sarà assoggettata a contribuzione previdenziale.
Rimangono fuori da questa misura i liberi professionisti iscritti a una cassa professionale e altre figure non iscritte alle gestioni dell’INPS di cui sopra. Per tutti costoro è previsto un fondo denominato “di ultima istanza” che garantirà misure di sostegno le cui modalità di attribuzione (e quindi anche la misura) e i criteri di priorità verranno determinati con un futuro decreto attuativo.
Congedi per assenze dal lavoro per genitori di figli fino a 12 anni
È stata prevista inoltre una indennità per remunerare i congedi, ovvero le assenze dal lavoro a partire dal 5 marzo, data in cui le scuole sono state chiuse in tutta Italia, da parte dei lavoratori autonomi genitori di figli fino a 12 anni. La remunerazione avviene in base alla retribuzione convenzionale giornaliera e ai giorni di assenza dal lavoro, è riservata a artigiani, commercianti, liberi professionisti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (es. amministratori di società). Per poter fare la richiesta però occorre che l’altro genitore non abbia ricevuto misure di sostegno del reddito o non svolga alcuna attività lavorativa. In alternativa al congedo si può richiedere un voucher per il pagamento di baby-sitter tramite il libretto di famiglia per un massimo di 600 euro. Al momento non appare chiara la modalità di richiesta di questa indennità che dovrà essere stabilita dall’INPS con apposito provvedimento.
Rif. Norma | Tipo indennità | Soggetto agevolato | Limiti | Misura indennità | Modalità richiesta |
Art.23 | Congedo per stare con figli per chiusura scuola | Commercianti, artigiani, liberi professionisti, amministratori di società genitori di figli minori di 13 anni | Altro genitore non abbia ricevuto misura di sostegno al reddito per sospensione o cessazione del lavoro; altro genitore non è lavoratore | 50% di retribuzione convenzionale giornaliera | in attesa di circolare INPS |
Bonus baby-sitter | Commercianti, artigiani, liberi professionisti, amministratori di società genitori di figli minori di 13 anni | Altro genitore non abbia ricevuto misura di sostegno al reddito per sospensione o cessazione del lavoro; altro genitore non è lavoratore | Limite massimo 600 euro | in attesa di circolare INPS | |
Art.27 | Indennità redditi mese marzo | Liberi professionisti e amministratori di società iscritti alla gestione separata INPS | Non essere titolari di pensione o di altra copertura previdenziale obbligatoria | 600 euro | Click-day INPS |
Art.28 | Indennità redditi mese marzo | Artigiani e commercianti iscritti all’INPS | Non essere titolari di pensione o di altra copertura previdenziale obbligatoria | 600 euro | Click-day INPS |
Art.29 | Indennità redditi mese marzo | Lavoratori dipendenti stagionali del turismo e delle terme | Non essere titolari di pensione o di altra copertura previdenziale obbligatoria | 600 euro | Click-day INPS |
Art.30 | Indennità redditi mese marzo | Operai agricoli a tempo determinato | Non essere titolari di pensione e avere svolto almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo nel 2019 | 600 euro | Click-day INPS |
Art.38 | Indennità redditi mese marzo | Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo | Avere almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019; reddito non superiore a 50.000 euro; non essere titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente | 600 euro | Click-day INPS |
Art.96 | Indennità redditi mese marzo | Collaboratori di EPS ASD e SSD dilettantistiche | Rapporto di collaborazione già in essere al 23/2 | 600 euro | Domanda a Sport e Salute Spa |
Art.119 | Indennità redditi tre mesi | Magistrati onorari | Essere in servizio al 18/3. Non essere dipendenti o in pensione | 600 euro al mese parametrato a periodo di sospensione udienze | Decreto Ministero Giustizia |
Art.44 | Fondo di ultima istanza | Lavoratori dipendenti o autonomi che hanno cessato, sospeso o ridotto attività a seguito coronavirus | Da definire con decreto attuativo | Da definire con decreto attuativo | Da definire con decreto attuativo |
- MISURE PER LIMITARE LE DIFFICOLTÀ FINANZIARIE CORRELATE ALLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
Per venire incontro alle esigenze di carattere finanziario dei cittadini e delle imprese colpite dall’emergenza il Decreto ha previsto alcune specifiche misure:
- Sospensione rate rimborso mutui prima casa: possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate per i mutui per acquisto della prima casa anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, a partire dal 21 febbraio, un calo di fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019 di almeno il 33% in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle disposizioni correlate all’emergenza coronavirus. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’ISEE;
- Sospensione rate rimborso mutui o finanziamenti di imprese: le PMI e le micro-imprese possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti in scadenza prima del 30 settembre. Il piano di rimborso delle rate sospese da pagare dopo il 30 settembre dovrà essere concordato senza maggiori oneri per entrambe le parti. Si può richiedere anche la sospensione della sola quota capitale. La richiesta non può essere fatta in caso di posizioni già classificate dalla banca come crediti deteriorati.
- Blocco alla revoca dei fidi: le PMI e le micro-imprese possono richiedere il blocco fino al 30 settembre della revoca dei fidi già in essere al 29 febbraio o concessi dopo quella data. La misura è prevista per gli affidamenti su scoperto di conto corrente e sull’anticipo fatture. La richiesta non può essere fatta in caso di posizioni già classificate dalla banca come crediti deteriorati;
- Proroga delle scadenze per il rimborso di prestiti non rateali: in caso di prestiti con scadenze non rateali gli stessi possono essere prorogati alle medesime condizioni fino al 30 settembre. Anche questa misura è applicabile alle PMI e alle micro-imprese. Anche in questo caso la richiesta non può essere fatta in caso di posizioni già classificate dalla banca come crediti deteriorati;
- Sospensione rate rimborso finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione: può essere disposta una sospensione fino a 12 mesi del pagamento delle rate in scadenza nel 2020 in relazione ai finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione di cui al Fondo 394/81;
- Richiesta di non applicare la ritenuta di acconto: i liberi professionisti o gli agenti di commercio con ricavi del 2019 inferiori a 400.000 euro che non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente nel mese precedente possono richiedere ai propri clienti per gli incassi fino al 31 marzo la non applicazione della ritenuta di acconto. Pertanto il cliente pagherà il totale fattura al lordo della ritenuta di acconto. Gli stessi professionisti (o agenti) provvederanno al versamento della propria ritenuta entro il 31 maggio 2020 (o ratealmente con massimo 5 rate);
- Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI: vengono potenziate per 9 mesi le misure offerte dal Fondo di garanzia PMI prevedendo che la garanzia venga offerta a titolo gratuito con incrementi dell’importo massimo garantito e della percentuale di copertura;
Riportiamo di seguito un prospetto riepilogativo dei provvedimenti dianzi commentati:
Rif. Norma | Tipo misura | Soggetto agevolato | Limiti | Descrizione misura | Durata | Modalità richiesta |
Art.49 | Potenziamento fondo Centrale Garanzia PMI | PMI | Garanzia offerta a titolo gratuito con incrementi dell’importo massimo garantito e della percentuale di copertura | 18-nov | ||
Art.54 | Sospensione rate mutui prima casa | Lavoratori autonomi e liberi professionisti | Riduzione del fatturato a partire dal 21/2 rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019 di almeno il 33% | Sospensione rate mutuo acquisto prima casa | 18-nov | Richiesta a banca con autocertificazione riduzione fatturato |
Art.56 | Sostegno finanziario alle PMI | PMI e microimprese | Fidi concessi al 29/2 o fino al 18/3. Debiti non classificati come deteriorati | Divieto di revoca dei fidi per apertura di credito o anticipo fatture | 30-set | Richiesta a banca con autocertificazione carenza liquidità causa coronavirus |
PMI e microimprese | Debiti non classificati come deteriorati | Proroga prestiti non rateali in scadenza | 30-set | Richiesta a banca con autocertificazione carenza liquidità causa coronavirus | ||
PMI e microimprese | Debiti non classificati come deteriorati | Sospensione pagamento intero importo rate o solo quota capitale (a scelta dell’impresa) | 30-set | Richiesta a banca con autocertificazione carenza liquidità causa coronavirus | ||
Art.58 | Finanziamenti agevolati per internazionalizzazione (Fondo 394/81) | Coloro che avevano ottenuto il finanziamento | Sospensione rate rimborso finanziamento | 31-dic | ||
Art.62 | Non applicazione ritenuta acconto | Liberi professionisti e agenti | Ricavi 2019 inferiori a 400.000 euro senza spese per dipendenti | Incasso compensi senza trattenuta della ritenuta di acconto | 31-mar | Richiesta ai clienti corredata da dichiarazione di aver diritto a agevolazione |
- CREDITI DI IMPOSTA E CONTRIBUTI
Infine sono stati previsti degli specifici contributi o crediti di imposta per far fronte all’emergenza corona-virus.
Sicuramente l’intervento più interessante in quanto utilizzabile da una platea vasta di contribuenti è quello inerente il credito di imposta per canone di affitto dei negozi. Viene infatti riconosciuto un credito di imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito di imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applicherà alle attività che non hanno avuto obbligo di chiusura con il DPCM 11/3/2020 (supermercati, commercio al dettaglio di alimentari, carburante, apparecchiature informatiche, ferramenta, articoli igienico-sanitari, giornali, medicinali e articoli medicali, animali domestici, ottica e fotografia, detersivi). Al momento non è chiara la modalità per poter usufruire del credito di imposta (se sarà automatico e auto-liquidato o se sarà necessario fare specifiche domande o comunicazioni). Del pari non sono ancora del tutto chiari alcuni aspetti che andranno approfonditi e interpretati ad esempio in relazione ai canoni di locazione non pagati o ai canoni di affitto di azienda che contengono al loro interno anche una parte di canone che va a remunerare la locazione dell’immobile di categoria C/1.
Viene inoltre previsto un credito di imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro riservato a imprenditori e liberi professionisti ed esteso alle operazioni di sanificazione effettuate per tutto l’anno 2020. Il credito viene determinato nella misura del 50% delle spese di sanificazione sostenute e documentate fino a un massimo di 20.000 euro. I criteri e le modalità di fruizione saranno specificati con futuro decreto attuativo.
A favore della filiera della stampa viene prevista la riproposizione del bonus per la pubblicità effettuata a mezzo stampa, tv o radio. Il credito di imposta è riservato a imprenditori, lavoratori autonomi e enti non commerciali e la misura del credito viene stabilita nel 30% dell’investimento effettuato. Pare ancora operativo per via del richiamo alla normativa originariamente prevista per l’anno 2018 l’obbligo di avere un incremento almeno dell’uno per cento dell’investimento pubblicitario rispetto all’anno precedente.
Altra misura riproposta e incrementata a vantaggio della filiera della stampa è il bonus edicole per il quale viene incrementato l’importo massimo e viene estesa la misura anche alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali a rivendite situate in comuni con meno di 5.000 abitanti.
Per i soggetti che svolgono trasporto pubblico non di linea (es. taxi o noleggio con conducente) è previsto un contributo per adibire i veicoli con paratie divisorie atte a separare il posto di guida dai sedili riservati alla clientela. Il contributo non potrà essere superiore al 50% del costo sostenuto per ciascun dispositivo installato.
Di seguito riportiamo un prospetto riepilogativo di queste misure:
Rif. Norma | Tipo misura | Soggetto agevolato | Limiti | Desccrizione misura | Durata | Modalità richiesta |
Art.55 | Cessione crediti inesigibili | società | Trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti di imposta compensabili | 31-dic | Opzione art.11 DL59/2016 | |
Art.64 | Sanificazione ambienti e strumenti di lavoro | imprenditori e liberi professionisti | 20.000 euro | Credito di imposta 50% delle spese sostenute e documentate per sanificazione | 31-dic | Decreto attuativo da approvare |
Art.65 | Affitto negozi mese di marzo | commercianti che hanno avuto obbligo di chiusura causa coronavirus | Categoria catastale immobile C/1 | Credito di imposta 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo | marzo | non specificata |
Art.93 | Veicoli trasporto pubblico non di linea | chi svolge attività di trasporto pubblico non di linea (taxi, ncc…) | Contributo massimo 50% costo sostenuto per installazione paratie divisorie posto di guida e posto clienti | 31-dic | Decreto attuativo da approvare | |
Art.98 | Sostegno filiera della stampa | imprese lavoratori autonomi ENC | Incremento di investimenti pubblicitari di almeno 1% rispetto a anno precedente | Credito di imposta 30% spese pubblicitarie effettuate su stampa tv e radio | 31-dic | Comunicazione telematica entro 30/9 |
edicole e imprese che riforniscono di giornali le edicole | 4.000 euro | Credito di imposta parametrato a imposte, canoni e spese locative | 31-dic | Stesse modalità già esistenti |
- ALTRE MISURE
Chiudiamo questo intervento citando alcune altre misure di cui riteniamo sia utile conoscere l’esistenza e che riguardano però una miscellanea di argomenti non direttamente connessi tra loro:
- chi effettua una erogazione liberale in denaro o in natura a favore di enti, istituzioni o associazioni finalizzata a finanziare interventi per il contenimento dell’emergenza coronavirus potrà usufruire di una detrazione del 30% fino a un massimo di 30.000 euro;
- sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza coronavirus per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati o enti;
- vengono stanziati 150 milioni di euro per la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico con riguardo ai settori colpiti dall’emergenza e per la concessione di finanziamenti all’esportazione a fondo perduto fino al cinquanta per cento;
- con riferimento ai viaggi e soggiorni turistici prenotati che non potranno essere svolti per le misure che vietano il movimento a causa del coronavirus ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione. Le spese sostenute devono essere rimborsate integralmente o con la restituzione dell’importo pagato o con l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione;
- con riferimento all’acquisto di biglietti per spettacoli, cinema, teatri, musei che non potranno essere usufruiti per le misure che vietano il movimento a causa del coronavirus ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione. Gli acquirenti potranno presentare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto (quindi entro il 17 aprile) una istanza di rimborso al venditore allegando il titolo di acquisto. Il venditore antro trenta giorni provvede all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione;
- la validità dei documenti di identità scaduti successivamente al 18 marzo è prorogata al 31 agosto. La proroga non vale per l’espatrio;
- gli operatori postali procederanno alla consegna di posta e pacchi mediante accertamento della presenza del destinatario con l’immissione nella cassetta della posta senza raccogliere la firma del destinatario. La firma sarà apposta dall’operatore postale che attesterà in questo modo la modalità di recapito;
- le multe stradali potranno pagarsi con riduzione del 30% se il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla contestazione della violazione;
- sono stanziati 70 milioni di euro per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti in comodato d’uso dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme per la didattica a distanza nonché per la necessaria connettività di rete;
- fino al 31 luglio il termine entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza è prorogato di ulteriori quindici giorni (e quindi fino a trenta giorni complessivi).
Parma, 20 marzo 2020
Dr. Fabio Zucconi
[questo intervento è stato modificato in data 20 marzo 2020 rispetto alla versione del giorno precedente in relazione alle modalità di erogazione dell’indennità da 600 euro e ai termini di versamento delle ritenute su reddito di lavoro dipendente]
[1] In effetti si può ritenere che nella locuzione “versamenti derivanti da cartelle di pagamento” rientrino anche le rate oggetto di dilazione in quanto comunque anch’esse originano da cartelle di pagamento. Tuttavia parte autorevole della dottrina è giunta a conclusioni opposte (cfr. Eutekne – Circolare alla clientela del 18/3/2020).