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IL DECRETO CURA-ITALIA: LE MISURE PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

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L’altro ieri è entrato in vigore il decreto che il Governo ha approvato per far fronte alle emergenze sanitarie ed economiche dovute all’epidemia in corso. Il provvedimento adottato è molto articolato e contiene alcune misure che possono essere utilizzate a vantaggio di associazioni e società sportive dilettantistiche che sono state incluse nell’elenco dei soggetti che hanno subito in misura maggiore le conseguenze dell’epidemia.  

Gli argomenti trattati dal Decreto verranno raggruppati in base ai seguenti ambiti:

  1. Sospensione termini versamenti fiscali e contributivi
  2. Sospensione termini adempimenti contabili, fiscali e contributivi
  3. Sospensione termini verifiche, accertamenti e contenziosi fiscali e contributivi
  4. Misure per la concessione di indennità per ristorare la perdita di reddito dovuta alla sospensione dell’attività
  5. Misure per limitare le difficoltà finanziarie correlate alla sospensione dell’attività, concessione di crediti di imposta e contributi
  6. Altre misure
  1. SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Il Decreto prevede il differimento dei termini per effettuare i versamenti di imposte e contributi.

È stato previsto innanzitutto un differimento generale con riferimento alla scadenza del 16 marzo che è stata prorogata al 20 marzo.

Inoltre le scadenze relative al versamento delle ritenute di acconto su redditi di lavoro dipendente e assimilati, IVA e contributi previdenziali scadenti tra il 2 marzo e il 31 maggio sono state prorogate al 30 giugno. Ciò in quanto le associazioni e società sportive dilettantistiche sono state inserite nell’elenco delle attività meritevoli di maggiore tutela in quanto più pesantemente colpite dall’emergenza e beneficiano di un apposito comma che estende di ulteriori trenta giorni la sospensione anche rispetto alle altre categorie più tutelate per le quali la sospensione opera solo fino al 30 aprile.

Rileviamo innanzitutto che in realtà l’unica scadenza di versamento realmente importante per le associazioni e società sportive dilettantistiche che non abbiano lavoratori dipendenti e che rientra nella proroga è quella del 16 maggio relativa all’IVA del primo trimestre. Pertanto, fin da ora tutte le società sportive possono programmare il versamento dell’IVA del primo trimestre al 30 giugno anziché al 16 maggio con una proroga di 46 giorni.

La sospensione invece non opera per le ritenute di acconto sui redditi di lavoro autonomo, occasionale o sui redditi sportivi (rimborsi o compensi con franchigia di 10.000 euro) in caso di superamento della franchigia. Tenuto conto che nei primi mesi dell’anno è raro che ci siano soggetti che abbiano ricevuto compensi già superiori a 10.000 euro, il problema del versamento delle ritenute sussiste principalmente sulle ritenute di acconto sul pagamento delle parcelle dei professionisti (commercialisti, legali, notai ecc…) che però generalmente non sono di importo estremamente rilevante.

Per quelle associazioni o società sportive che, avendo ricevuto accertamenti negli anni scorsi, debbano sostenere il pagamento di rate a seguito di avvisi di accertamento[1] si ritiene che siano sospese le rate in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio. Il versamento andrà recuperato entro il 30 giugno. Sussistono in realtà alcuni dubbi sul punto, in quanto la sospensione è testualmente prevista solo per gli avvisi di accertamento immediatamente esecutivi (che sono tutti gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 2011), ma si ritiene di poterne estendere la portata anche alle rate che da essi originano. In ogni caso è opportuno attendere un chiarimento in merito.

Sono sospesi per il medesimo periodo (quindi fino al 31 maggio) i termini per il pagamento di cartelle o avvisi di accertamento esecutivi il cui pagamento va fatto a Agenzia Entrate Riscossione. Non è specificato nulla invece in relazione alle cartelle rateizzate. Su queste scadenze è possibile ipotizzare che rientrino o meno nella sospensione a seconda dell’interpretazione che si dà alla norma[2]. È auspicabile un intervento interpretativo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Le rate scadenti il 28 febbraio per la Rottamazione-ter sono prorogate al 31 maggio.

Vale anche per le associazioni sportive la curiosa norma che premia con una menzione di merito chi deciderà di pagare le imposte e i contributi anche durante il periodo di sospensione e di darne comunicazione al Ministero dell’economia.

Infine ricordiamo la norma che prevede la sospensione, dal 18 marzo al 31 maggio, dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. Il recupero dei pagamenti sospesi dovrà avvenire entro il 30 giugno 2020. Precisiamo che questa norma riguarda somme che devono essere pagati dalle società sportive agli enti pubblici per l’affitto di impianti sportivi e non viceversa le somme che devono essere pagate dagli enti pubblici alle società sportive per la gestione in convenzione degli impianti sportivi pubblici.

2. SOSPENSIONE TERMINI ADEMPIMENTI CONTABILI, FISCALI E CONTRIBUTIVI

È stata prevista una sospensione generale di tutti gli adempimenti fiscali e contributivi la cui scadenza è compresa tra l’8 marzo e il 31 maggio, tuttavia non risultano prorogati i termini per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche e il termine per la consegna agli interessati delle stesse, per i quali rimane valido il termine già precedentemente rinviato al 31 marzo.

Ne consegue quindi che per le società sportive che adottano il regime fiscale di cui alla legge 398/1991 e che sono esonerate dall’invio della dichiarazione IVA e della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA in realtà gli unici esoneri di qualche rilievo riguardano gli sporadici casi in cui sia necessario inviare l’esterometro e/o i modelli INTRASTAT a causa di operazioni svolte con l’estero[3] o l’aggiornamento del modello EAS. Per i rari casi in cui sussista l’obbligo di questi adempimenti il termine prorogato per la loro effettuazione slitta al 30 giugno.

Al contrario invece entro il 31 marzo dovrà essere completato l’adempimento principale a cui sono tenute le società sportive, ovvero la compilazione, la trasmissione telematica e la consegna agli interessati delle certificazioni uniche dei compensi (anche sportivi) erogati nel corso del 2019.

Quanto al termine di approvazione del rendiconto per le associazioni sportive che seguono per il bilancio l’andamento dell’anno solare e per le quali normalmente gli statuti prevedono l’obbligo di convocare l’assemblea entro tre o quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, rileviamo che nessuna specifica norma prevista dal Decreto Cura-Italia ne dispone la sospensione. In effetti non si può applicare al caso di specie né l’art.35 in materia di Terzo Settore (che limita la proroga per l’approvazione del bilancio prevista al 31 ottobre alle ONLUS, OdV e APS iscritte agli appositi albi), né l’articolo 106 che riguarda solo le società di capitali. Si ritiene tuttavia che, date le attuali misure che limitano gli spostamenti, sia del tutto impossibile ad oggi prevedere di poter svolgere un’assemblea per l’approvazione del rendiconto. Pertanto si ritiene che sarà sempre possibile per l’associazione verbalizzare sull’apposito registro dei verbali dell’assemblea l’impossibilità di convocare l’assemblea entro i termini statutari e quindi convocare effettivamente la riunione solo nel momento in cui sarà finalmente terminata l’emergenza in corso e ciò a causa di forza maggiore.

Per le Società Sportive Dilettantistiche a responsabilità limitata invece il termine per l’approvazione del bilancio è prorogato al 28 giugno (domenica) con deposito al Registro delle Imprese entro trenta ulteriori giorni (28 luglio in caso di approvazione l’ultimo giorno utile). Sono state previste anche possibilità di tenere assemblee con mezzi di telecomunicazione a distanza indipendentemente dalle disposizioni statutarie.

3. SOSPENSIONE TERMINI VERIFICHE, ACCERTAMENTI E CONTENZIOSI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici impositori. Pertanto fino al 31 maggio non potranno iniziare né proseguire le attività di verifica degli enti impositori e per le attività di verifica già iniziate i termini sono sospesi. Nessun problema per le attività di verifica che non abbiano ancora portato alla notifica di un avviso di accertamento in quanto semplicemente tutto si ferma fino a inizio giugno.

Nel caso in cui invece il contribuente avesse ricevuto un avviso di accertamento, i termini per la proposizione del ricorso vengono sospesi da altra disposizione del Decreto che prevede, però solo per il periodo dal 9 marzo al 15 aprile, la sospensione dei termini per la notifica del ricorso, la mediazione e la costituzione in giudizio. Resta in bilico la situazione dei contribuenti che, dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento, abbiano iniziato una procedura di accertamento con adesione. La sorte dei termini relativi a questa procedura non è esplicitamente normata dal decreto. Si può però ritenere che, dal momento che i termini di questa procedura incidono su quelli per la proposizione del ricorso, si dovrebbe quanto meno applicare la sospensione di 37 giorni prevista per le attività giudiziali. Ancora più logico sarebbe equiparare questo termine con la sospensione accordata agli enti impositori fino al 31 maggio. In ogni caso è auspicabile anche per questo tema un chiarimento.

Per chi ha già in corso un processo tributario le udienze già fissate fino al 15 aprile sono rinviate d’ufficio. Nel periodo successivo al 15 aprile e fino al 30 giugno l’operatività delle Commissioni Tributarie potrà essere limitata e potranno essere previste udienze in camera di consiglio previo scambio di note o udienze con collegamenti da remoto.

Da tenere presente che le sospensioni operano a vantaggio del contribuente, ma anche a vantaggio dell’Amministrazione Finanziaria. Tutti i termini per i controlli fiscali infatti vengono sospesi anche in relazione ai termini di decadenza dell’attività di accertamento e ciò con riferimento anche ai controlli sui versamenti che sono stati prorogati. È stata anche prevista in generale l’applicazione di una norma che prolunga i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. In altri termini il limite per l’accertamento sull’anno 2015 slitterebbe al 31/12/2022.

È poi da segnalare una norma generale che prevede che non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile per il computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio e che per le società sportive può avere rilevanza in relazione ai rapporti con gli enti locali (es. bandi per le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi).

4. MISURE PER LA CONCESSIONE DI INDENNITÀ PER RISTORARE LA PERDITA DI REDDITO DOVUTA ALLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ

È stata prevista una serie di misure per concedere delle indennità ai soggetti che si presume possano avere avuto un grave danno dalla cessazione, sospensione o riduzione dell’attività a causa del corona-virus. Queste misure sono dirette esclusivamente alle persone fisiche e quindi nessuna indennità potrà essere riconosciuta alle associazioni o società sportive.

È tuttavia previsto che tra i soggetti che possono usufruire di queste misure rientrino anche i collaboratori di Enti di Promozione Sportiva, associazioni sportive dilettantistiche e Società sportive dilettantistiche, ai quali è riservata una indennità di 600 euro diretta a ristorare almeno in parte la perdita di reddito dovuta all’emergenza in corso nel mese di marzo. In particolare l’indennità va a sostituire il reddito per compensi per attività sportiva ordinariamente disciplinati dall’art.67, comma 1, lettera m) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (in pratica si tratta dei compensi con franchigia fino a 10.000 euro).

L’indennità sarà esentasse nel senso che non parteciperà alla formazione del reddito imponibile (e quindi non andrà dichiarata nella dichiarazione dei redditi) e non sarà assoggettata a contribuzione previdenziale.

La domanda per ottenere questa indennità andrà inoltrata a Sport e Salute Srl e dovrà essere corredata da una autocertificazione della pre-esistenza al 23 febbraio del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito di lavoro. Le modalità per la presentazione della domanda dovranno essere individuate con un decreto del Ministero dell’Economia da adottare entro il 2 aprile. Fin da ora il sito di Sport e Salute Spa ha attivato una casella di posta elettronica dedicata[4] a cui inviare eventuali comunicazioni o domande.

La norma che prevede questa indennità fa riferimento a “rapporti di collaborazione” esistenti alla data del 23 febbraio 2020. Si ritiene che con il termine “rapporti di collaborazione” si debba fare riferimento tanto ai compensi erogati nell’ambito dei “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale”, quanto ai “compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” secondo la dizione contenuta nell’art.67 sopra citato. Sono invece da ritenere esclusi dalla possibilità di ottenere questa indennità i soggetti che hanno diritto a ricevere dalle associazioni sportive rimborsi a piè di lista, indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa o premi,[5] i quali sono correlati a una serie di attività svolte in occasione di singole manifestazioni sportive. In altri termini si ritiene che possano usufruire dell’indennità solo i soggetti che abbiano stipulato accordi nei quali vengono fissati compensi in misura predeterminata per lo svolgimento dell’attività per un periodo stabilito, come quelli che possono essere stipulati con gli atleti o i tecnici per l’intera stagione. È altresì opportuno che sia possibile provare l’esistenza di tali accordi alla data del 23 febbraio e ciò per non incorrere in problemi nel momento in cui venissero fatti dei controlli sull’autocertificazione rilasciata insieme con la richiesta dell’indennità. A tal proposito si ritiene che sicuramente la prova dell’esistenza del rapporto potrà essere fornita nel caso in cui sia stata fatta la comunicazione preventiva al Centro per l’impiego.

L’indennità inoltre è dovuta solo se l’interessato possa certificare di non aver percepito “altro reddito da lavoro”. Pertanto appare chiaro che l’indennità non può essere richiesta, ad esempio, dal soggetto che, oltre ad avere un proprio lavoro dipendente o autonomo, svolge anche l’attività di tecnico sportivo ed abbia stipulato con una associazione sportiva dilettantistica un contratto che prevede un compenso predeterminato. Allo stesso modo l’indennità è preclusa al collaboratore amministrativo per il quale magari sia anche stata fatta la comunicazione preventiva al Centro per l’impiego, ma che svolge contemporaneamente un altro lavoro. A differenza delle analoghe disposizioni previste per altri tipi di lavoratori invece la norma non preclude esplicitamente la possibilità di chiedere l’indennità a chi sia già pensionato. Occorrerà capire in via interpretativa se in tali casi la richiesta dell’indennità sia vietata o meno e si auspica un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria che potrebbe avvenire tramite il decreto attuativo atteso entro l’inizio di aprile.

Tutto ciò premesso appare chiaro che saranno veramente poche le figure che potranno giovarsi di questa misura che si ritiene possa applicarsi ad esempio agli atleti e ai tecnici che svolgono l’attività sportiva in via esclusiva pur non essendo qualificati come professionisti[6] e in pochi altri casi.

5. MISURE PER LIMITARE LE DIFFICOLTÀ FINANZIARIE CORRELATE ALLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ, CONCESSIONE DI CREDITI DI IMPOSTA E CONTRIBUTI

Per venire incontro alle esigenze di carattere finanziario dei soggetti colpiti dall’emergenza il Decreto ha previsto alcune specifiche misure in relazione principalmente alla possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei debiti contratti con le banche o alla garanzia di non vedersi revocati gli affidamenti.

Il Decreto specifica che tali norme sono applicabili alle PMI (Piccole e Medie Imprese) e alle micro-imprese. Ci si chiede quindi se le misure possano essere applicate anche alle associazioni o società sportive dilettantistiche. A tal fine è necessario ricordare i principi contenuti nella Raccomandazione dell’Unione Europea[7] richiamata anche dallo stesso Decreto, che definisce le PMI come “entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica[8]. Nelle premesse della Raccomandazione in oggetto è poi esplicitamente previsto che: “si deve considerare impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un’attività economica, incluse … le associazioni che svolgono regolarmente un’attività economica[9]. La Corte di Giustizia ha affermato poi che “[un ente] deve essere considerato come un’impresa in quanto svolge un’attività economica, nonostante il fatto che l’offerta di beni o servizi sia fatta senza scopo di lucro, poiché tale offerta si pone in concorrenza con quella di operatori che invece tale scopo perseguono[10]. Ciò premesso si può quindi concludere che le misure agevolative previste per le PMI possono estendersi alle associazioni o società sportive dilettantistiche solo se in queste ultime si riconosce l’esercizio di attività economiche che, per quanto svolte senza scopo di lucro, siano in concorrenza con quelle di operatori lucrativi.

Ebbene, si ritiene che nella generalità dei casi sia difficile sostenere che questa condizione sia soddisfatta dagli enti che svolgono attività sportiva dilettantistica in quanto per ottenere queste conclusioni bisognerebbe sostenere che le società sportive si pongono in concorrenza con le agenzie pubblicitarie nell’ambito della propria attività di sponsorizzazione che rappresenta normalmente la loro l’attività commerciale prevalente o, in alternativa, che si pongano in concorrenza con entità che svolgono attività didattiche o ricreative in forme commerciali. Tali conclusioni tuttavia appaiono al sottoscritto da un lato un po’ forzate e dall’altro suscettibili di conseguenze pericolose se interpretate in connessione ad altri temi.

Per questo motivo, sia pure con tutti i dubbi del caso, si ritiene che le agevolazioni previste dal Decreto in relazione alle sospensioni dei rimborsi di debiti bancari, non siano applicabili alle associazioni e società sportive. Ciò non toglie che, data la indubbia situazione di difficoltà, non appare inopportuno che anche questi enti richiedano alle banche l’applicazione di misure che portino alla sospensione del pagamento di rate in scadenza o comunque all’alleggerimento delle uscite finanziarie nel breve periodo, pur essendo consci del fatto che difficilmente potranno invocare la parte coercitiva delle norme contenute nel Decreto.

Nessuno dei crediti di imposta o dei contributi specifici previsti dal Decreto appare poi utilizzabile dalle associazioni o società sportive.

6. ALTRE MISURE

Chiudiamo questo intervento citando alcune altre misure di cui riteniamo sia utile conoscere l’esistenza e che potrebbero riguardare anche le associazioni sportive:

  • con riferimento ai viaggi e soggiorni turistici prenotati che non potranno essere svolti per le misure che vietano il movimento a causa del coronavirus ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione. Le spese sostenute devono essere rimborsate integralmente o con la restituzione dell’importo pagato o con l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. Questa norma si applica ad esempio al caso in cui una associazione sportiva avesse già prenotato viaggio e soggiorno per un ritiro primaverile o per partecipare a un torneo e non potesse svolgerlo per l’emergenza in corso.
  • fino al 31 luglio il termine entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza è prorogato di ulteriori quindici giorni (e quindi fino a trenta giorni complessivi). Pertanto se in questi giorni dovessero scadere delle polizze assicurative anche per le società sportive, la copertura viene garantita per i trenta giorni successivi alla scadenza, il che vuol dire che l’associazione avrà trenta giorni di tempo a partire dalla scadenza per pagare il premio senza perdere la copertura.

Parma, 20 marzo 2020

Dr. Fabio Zucconi


[1] Anche in caso di accordi con la procedura dell’accertamento con adesione o di conciliazione giudiziale.

[2] In effetti si può ritenere che nella locuzione “versamenti derivanti da cartelle di pagamento” rientrino anche le rate oggetto di dilazione in quanto comunque anch’esse originano da cartelle di pagamento. Tuttavia parte autorevole della dottrina è giunta a conclusioni opposte (cfr. Eutekne – Circolare alla clientela del 18/3/2020).

[3] Per approfondimenti sul tema cfr. https://staging.studiofabiozucconi.it/il-trattamento-iva-delle-operazioni-con-lestero-poste-in-essere-da-associazioni-sportive-in-regime-di-legge-398-1991/

[4] curaitalia@sportesalute.eu

[5] Per un approfondimento sul significato e la differenza di questi termini cfr. https://staging.studiofabiozucconi.it/le-collaborazioni-favore-delle-societa-sportive/

[6] Ricordiamo che in Italia possono essere considerati professionisti solo i soggetti che svolgono le specialità di calcio, golf, basket, pugilato, ciclismo e motociclismo.

[7] Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

[8] Cfr. art.1 Raccomandazione 2003/361

[9] Cfr. punto 3 delle premesse alla Raccomandazione 2003/361.

[10] Cfr. Sentenza Corte di Giustizia Cassa di Risparmio di Firenze, C-222/04 del 10 gennaio 2006, punto 123.