
IL DECRETO LIQUIDITÀ
Questa notte è stato finalmente pubblicato il tanto atteso Decreto Liquidità[1], entrato in vigore già dalla giornata di oggi.
Questo provvedimento è stato emanato senza un’autorizzazione del Parlamento a un ulteriore sforamento dei limiti di spesa precedentemente determinati e quindi non contiene misure di spesa pubblica quali il rinnovo per il mese di aprile delle indennità a vantaggio delle categorie maggiormente colpite dall’epidemia. Rientrano invece nelle disposizioni approvate le misure a sostegno della liquidità delle imprese, oltre a ulteriori disposizioni di sospensione dei termini di versamento di imposte e contributi e un allungamento dei termini di sospensione per alcuni adempimenti (come ad esempio quelli inerenti il processo tributario).
Sostegno della liquidità delle imprese:
Le norme che sono state adottate per sostenere la liquidità delle imprese sono diverse[2] e costituiscono un panorama particolarmente complicato in quanto intersecano differenti fattispecie utilizzando a volte il medesimo strumento e rendendo quindi assai difficile darne un’interpretazione chiara e inequivoca.
Ciò premesso, la norma[3] principale e più pubblicizzata durante le anticipazioni dei giorni scorsi riguarda la possibilità di ottenere finanziamenti bancari integralmente garantiti dallo Stato con tassi di interesse particolarmente bassi e una procedura semplificata e rapida. A tale scopo si utilizza lo strumento del Fondo Centrale di Garanzia PMI[4] che già era stato attivato con il precedente decreto Cura-Italia[5]. Vediamo le caratteristiche principali di questa misura:
Tipo di finanziamento: deve trattarsi di nuovi finanziamenti e non di rinnovi di finanziamenti già esistenti. Tuttavia può rientrare nell’accezione di “nuovo finanziamento” anche un finanziamento che ne sostituisca uno pregresso, purché l’ammontare complessivo delle esposizioni della banca verso l’impresa dopo l’erogazione del nuovo finanziamento risulti superiore a quello esistente precedentemente alla data del 9 aprile (al netto delle rate eventualmente pagate nel frattempo);
Soggetti finanziabili: la misura potrà essere richiesta dalle PMI (Piccole e Medie Imprese[6]) e da persone fisiche esercenti attività di impresa o attività libero-professionali che autocertifichino che la propria attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19;
Durata del finanziamento: fino a 6 anni con obbligo di almeno 2 anni di pre-ammortamento;
Importo del finanziamento garantito: importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda[7] ed in ogni caso non superiore a 25.000 euro;
Tasso di interesse: Il tasso di interesse applicato all’operazione dovrà tener conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione e comunque non potrà essere superiore a una complicata formula che richiama tassi di interesse di riferimento specifici (Rendistato) e altri valori di riferimento (CDS)[8].
Procedura per la richiesta della garanzia: la garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e la banca eroga il finanziamento coperto da garanzia subito dopo la verifica formale del possesso dei requisiti e senza attendere l’istruttoria da parte del gestore del Fondo.
Misura della garanzia: la garanzia copre il 100% del finanziamento.
La norma non pone ulteriori limiti, né vincoli per la banca in relazione alla procedura di valutazione del merito di credito per l’erogazione del finanziamento. In altri termini la legge non obbliga la banca a erogare il finanziamento, lasciando, comprensibilmente, alla stessa la possibilità di adottare le proprie procedure per deliberare o meno il finanziamento, tuttavia rende automatica l’assistenza di una garanzia totale e gratuita sul finanziamento stesso e con ciò rende evidentemente appetibile per gli istituti di credito erogare tanti nuovi finanziamenti.
Questa norma inoltre, a differenza di quanto previsto da un’altra disposizione del decreto[9], pare non prevedere alcun vincolo per il beneficiario del finanziamento, sull’utilizzo della somma ricevuta[10], né sull’assunzione di particolari obblighi di comportamento[11]
È importante sottolineare che questa misura, per entrare in vigore, necessita dell’autorizzazione della Commissione Europea.
Il Decreto prevede poi altre disposizioni specifiche per altri tipi di finanziamento, ed in particolare:
* Garanzia di SACE a imprese e lavoratori autonomi che abbiano già pienamente utilizzato la loro capacità di accesso allo strumento principale di cui abbiamo parlato sopra (Fondo centrale di garanzia PMI)[12];
* Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese[13];
* Garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI per operazioni con durata fino a 6 anni per importi non superiori alternativamente al doppio della spesa salariale del 2019 (inclusi gli oneri sociali) o al 25% del fatturato totale del 2019 o al fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per investimento nei successivi 18 mesi come autocertificato dall’imprenditore[14];
* Garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI per operazioni di rifinanziamento del debito con erogazione di debito aggiuntivo di almeno il 10 per cento del debito rinegoziato. In questo caso la garanzia viene data nella misura dell’80 per cento incrementata al 90 per cento in caso di co-garanzia di Confidi[15];
* Garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI per operazioni finanziarie già perfezionate e con erogazioni effettuate da non oltre tre mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque dopo il 31 gennaio. In questi casi la banca deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata[16];
* Garanzia tramite il Fondo per il miglioramento e l’acquisto di impianti sportivi[17] per operazioni di finanziamento per esigenze di liquidità delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI[18];
* Contributi in conto interessi tramite il Fondo speciale dell’Istituto per il Credito Sportivo sui finanziamenti erogati per esigenze di liquidità delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI[19]
Deroghe e disposizioni temporanee in relazione alla normativa in tema di bilancio e continuità aziendale:
Partendo dal presupposto che i bilanci del 2020 difficilmente potranno riportare risultati particolarmente positivi e anzi, molte imprese potrebbero rilevare perdite importanti, correlate però ad un evento imprevedibile e transitorio e non a una errata gestione imprenditoriale, il decreto priva di efficacia, per il solo esercizio 2020, alcune norme che in condizioni normali obbligherebbero le società in perdita a ricapitalizzarsi con apporto di nuova liquidità, o a ridurre il proprio capitale sociale o addirittura a sciogliersi. Sulla base di questo presupposto, vengono introdotte le seguenti disposizioni:
* le norme[20] del codice civile che obbligano a ricapitalizzare le società in caso di perdita oltre il terzo del capitale sociale o di riduzione al di sotto del minimo legale sono sospese per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31/12/2020[21];
* nella redazione del bilancio 2020 la valutazione della prospettiva di continuazione dell’attività può essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio chiuso (quindi il 2019). Il criterio deve essere illustrato nella nota integrativa. La disposizione si applica anche al bilancio 2019[22];
* il cosiddetto Codice della Crisi di impresa[23] entrerà in vigore al 1 settembre 2021 anziché al 15 agosto 2020 e quindi ci sarà un anno in più per poter studiare e applicare una normativa pensata per arginare i rischi sistemici provocati dalle imprese in crisi, che tuttavia in questo contesto, potrebbe porre nuovi limiti e obblighi difficilmente sostenibili per tutti[24];
* tutti i finanziamenti che verranno fatti dai soci alle società nel periodo compreso tra il 9 aprile e la fine dell’anno 2020 non saranno considerati postergati[25] rispetto agli altri crediti[26];
* tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 sono dichiarati improcedibili[27].
Altre norme su gestione finanziaria e rapporti con le banche:
Per agevolare l’operatività delle imprese e dei rapporti di queste con le banche e per venire incontro alle difficoltà incolpevoli a far fronte tempestivamente ai propri debiti, il decreto ora in esame ha previsto altre due disposizioni che possono essere di interesse:
Sottoscrizione contratti e comunicazioni con le banche: nel periodo emergenziale è stato previsto che i clienti delle banche possano esprimere il proprio consenso mediante mail inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata con allegato documento di identità valido e con un riferimento chiaro a un contratto identificabile in modo certo. La copia cartacea del contratto sarà consegnata al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.
Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito: i termini di scadenza di cambiali e vaglia cambiari emessi prima del 9 aprile e ricadenti nel periodo tra il 9 marzo e il 30 aprile sono sospesi. La sospensione è disposta a favore dei debitori e dei loro garanti ed essi possono rinunciarvi. L’assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione, ma la sospensione opera sui termini per la levata del protesto. I protesti levati dal 9 marzo al 9 aprile non sono trasmessi alla CCIAA e se sono già stati pubblicati devono essere cancellati.
Nuove sospensioni di termini di pagamento e adempimenti fiscali:
In considerazione del prolungamento della attuale situazione di emergenza sono stati previsti nuovi ulteriori rinvii di termini di versamento e di scadenze fiscali. Di seguito indichiamo le disposizioni più significative:
Sospensione dei versamenti tributari e contributivi[28]: per imprenditori e professionisti con ricavi inferiori a 50 milioni di euro sono sospesi i termini di versamento in autoliquidazione per i mesi di aprile e maggio delle ritenute alla fonte per redditi di lavoro dipendente o assimilato, IVA e contributi previdenziali e assistenziali. La sospensione tuttavia non è concessa a tutti i contribuenti, bensì solo a quelli che possano dimostrare una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno un terzo nel mese di marzo (confronto tra marzo 2019 e marzo 2020) per i versamenti del mese di aprile e del mese di aprile (confronto tra aprile 2019 e aprile 2020) per i versamenti del mese di maggio.
Per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro la sospensione opera solo se la riduzione di fatturato è superiore al 50%.
La sospensione dei versamenti opera anche, senza necessità di dimostrare alcuna riduzione del fatturato, per chi ha iniziato l’attività dopo il 31 marzo e per gli enti non commerciali che svolgono attività di interesse generale non in regime di impresa.
I versamenti sospesi andranno recuperati in unica soluzione o in un massimo di 5 rate a partire dal 30 giugno.
Restano ferme le sospensioni già previste a vantaggio delle agenzie di viaggio e attività turistiche, delle altre particolari categorie maggiormente colpite dall’epidemia e delle associazioni e società sportive dilettantistiche (sospensione dei termini di versamento del mese di aprile e maggio).
L’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli sui requisiti di fatturato in collaborazione con INPS e INAIL che segnaleranno i soggetti che si avvarranno della sospensione.
Proroga sospensione ritenute su redditi lavoro autonomo e agenzia[29]: I professionisti e gli agenti con fatturato inferiore a 400.000 euro, sede legale in Italia e nessuna spesa per lavoratori dipendenti o assimilati nel mese precedente potranno richiedere la non applicazione della ritenuta di acconto per gli incassi percepiti nel periodo dal 17 marzo al 31 maggio. Loro stessi dovranno procedere al versamento della ritenuta entro il 31 luglio in unica soluzione o in un massimo di 5 rate.
Versamento acconto delle imposte con metodo previsionale[30]: se il versamento degli acconti di imposta derivanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP effettuato su base previsionale dovesse essere inferiore al dovuto, purché questo sia pari almeno all’ottanta per cento del dovuto, non verranno applicate sanzioni.
Rimessione in termini per i versamenti[31]: Tutti i versamenti in scadenza al 16 marzo scorso possono essere versati entro il 16 aprile senza sanzioni.
Termini di consegna e trasmissione della Certificazione Unica[32]: il termine per consegnare le CU è ulteriormente posticipato al 30 aprile. Inoltre, se il modello CU viene trasmesso telematicamente entro il 30 aprile[33] non si applicano sanzioni.
Termini agevolazioni prima casa[34]: i termini per lo spostamento della residenza nella prima casa precedentemente acquistata o per il riacquisto di nuova abitazione entro un anno dalla cessione della precedente al fine di non decadere dalle agevolazioni prima casa sono sospesi nel periodo tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020.
Versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche[35]: viene modificata, a regime, ovvero non solo per la situazione emergenziale in corso, la scadenza del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche applicando un complicato meccanismo che sposta le scadenze al 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio nel caso in cui gli importi da versare siano inferiori a 250 euro. Parrebbe confermata la scadenza del 20 aprile per il primo trimestre nel caso in cui l’importo superi i 250 euro.
Processo tributario telematico[36]: viene esteso l’obbligo di utilizzare il Processo Tributario Telematico anche per le notifiche e i depositi di atti successivi al ricorso introduttivo avvenuto in forma analogica. In precedenza i processi iniziati in analogico proseguivano in analogico e quelli in digitale proseguivano in digitale.
Estensione del credito imposta per dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro[37]: il credito di imposta per la sanificazione dei luoghi di lavoro già previsto con il decreto Cura Italia[38] viene esteso anche agli acquisti effettuati, per tutto il 2020, dei dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza protettivi dei lavoratori e atti a garantire la distanza interpersonale.
PIN dell’INPS[39]:
L’INPS rilascerà il PIN in modalità semplificata fino al termine dello stato di emergenza.
Sospensione dei termini processuali[40]: il termine di sospensione dei processi (inclusi quelli tributari) viene prorogato dal 15 aprile all’11 maggio 2020.
Termine per i procedimenti amministrativi[41]: il termine di sospensione dei procedimenti amministrativi viene prorogato dal 15 aprile al 15 maggio 2020.
Parma, 9 aprile 2020
Dr. Fabio Zucconi
[1] Decreto-legge 8 aprile 2020, n.23.
[2] Si tratta degli articoli 1,2,13 e 14 del decreto.
[3] Si tratta della disposizione contenuta alla lettera m) del primo comma dell’art.13 del D.L.23/2020.
[4] Articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n.662.
[5] Cfr. art. 49 del D.L. 17 marzo 2020 n.18.
[6] Si tratta delle imprese con meno di 50 milioni di euro di fatturato e 250 dipendenti.
[7] In caso di cessione o affitto di azienda si guardano i dati del cedente o locatore.
[8] La formula prevede che il tasso non sia superiore al tasso Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, maggiorato dello 0,2%.
[9] Ci riferiamo all’articolo 1.
[10] Mentre invece l’articolo 1 prevede che finanziamento debba essere destinato a sostenere i costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in attività localizzate in Italia.
[11] L’articolo 1 prevede invece che l’impresa garantita assuma l’impegno a non distribuire dividendi nel corso del 2020 e a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
[12] Cfr. art.1 del Decreto.
[13] Cfr. Art.2 del Decreto.
[14] Cfr. art.13, comma 1, lettere c) e d) del Decreto.
[15] Cfr. art.13, comma 1, lett. e) del Decreto.
[16] Cfr. Art.13, comma 1, lett. p) del Decreto.
[17] Cfr.Art.90, legge 289/2002.
[18] Cfr. Art.14, comma 1 del Decreto.
[19] Cfr. Art.14, comma 2 del Decreto.
[20] Trattasi degli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2484 e 2545 del codice civile.
[21] Cfr. Art.6 del Decreto.
[22] Cfr. Art.7 del Decreto.
[23] Trattasi del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n.14.
[24] Cfr. Art.5 del Decreto.
[25] Ciò in deroga a quanto ordinariamente previsto dagli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.
[26] Cfr. Art.8 del Decreto.
[27] Cfr. Art.10 del Decreto.
[28] Cfr. Art.18 del Decreto.
[29] Cfr. Art.19 del Decreto.
[30] Cfr. Art.20 del Decreto.
[31] Cfr. Art.21 del Decreto.
[32] Cfr. Art.22 del Decreto.
[33] Ricordiamo che la scadenza era stata fissata al 31 marzo.
[34] Cfr. Art.24 del Decreto.
[35] Cfr. Art.26 del Decreto.
[36] Cfr. Art.29 del Decreto.
[37] Cfr. Art.30 del Decreto.
[38] Cfr. Art.64 Decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020.
[39] Cfr. Art.35 del Decreto.
[40] Cfr. Art.36 del Decreto.
[41] Cfr. Art.37 del Decreto.