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IL NUOVO REGIME FORFETTARIO NEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

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È ancora in corso di discussione la cosiddetta Legge di Bilancio per l’anno 2019 che include, come ogni anno, diverse modifiche a normative di carattere fiscale.

Una delle innovazioni più importanti è quella che riguarda il regime forfettario dedicato ai soggetti che svolgono attività imprenditoriali o professionali in forma individuale.

La tecnica legislativa utilizzata è quella di modificare la norma attualmente in vigore, mantenendo quindi inalterata la disciplina vigente, salvo appunto le variazioni apportate. La modifica principale apportata è quella inerente il limite annuale di ricavi conseguiti o compensi percepiti che passa da un importo variabile tra i 25.000 e i 50.000 Euro annui a seconda del tipo di attività svolte ai 65.000 Euro annui genericamente applicabile a tutte le attività economiche. Inoltre il nuovo regime, a differenza del passato, sarà applicabile indipendentemente dalle spese sostenute per lavoro dipendente o assimilato e dall’ammontare degli investimenti effettuati.

Viene anche modificata la normativa inerente alcuni limiti all’utilizzo di questo regime, in particolare il nuovo regime forfettario viene escluso per tutti i soggetti che fanno parte di imprese familiari o siano soci di società a responsabilità limitata, nonché per le persone fisiche che esercitano attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con cui sono in corso rapporti di lavoro o sono intercorsi negli ultimi due anni.

Il nuovo regime quindi potrebbe essere appetibile per una platea numerosa di soggetti che attualmente svolgono attività in forma individuale o che ambiscano ad iniziarla.

Vediamo di seguito quindi le caratteristiche necessarie per entrare nel regime e quali sono i pro e i contro dello stesso:

Caratteristiche di ammissione al regime:

* Ricavi o compensi inferiori a 65.000 Euro su base annua nel periodo di imposta precedente;

* Non essere socio di società di persone, società di capitali, associazioni professionali, né collaboratore di impresa familiare;

* Non aver svolto lavoro subordinato per soggetti con cui si instaureranno rapporti commerciali che abbiano carattere di prevalenza con la nuova attività.

* Non avvalersi di regimi speciali ai fini IVA, non svolgere attività immobiliare,

Tipo di tassazione:

* Non applicazione di IVA, IRAP e studi di settore (da verificare nella nuova norma, anche alla luce dell’approvazione dei nuovi indicatori di affidabilità);

* Applicazione di una imposta sostitutiva di Irpef e relative addizionali locali nella misura fissa del 15% o del 5% per le nuove attività per i primi cinque anni. L’aliquota di tassazione si applica ai ricavi o proventi al lordo dei costi, ma con un abbattimento forfettario variabile tra il 14 e il 60% a seconda del tipo di attività svolta;

Adempimenti:

Emissione di fattura senza IVA, senza ritenuta di acconto e senza obbligo di fattura elettronica;

* Conservazione e numerazione delle fatture di acquisto (da chiarire come adempiere a quest’obbligo in relazione alla ricezione delle fatture in formato elettronico);

* Compilazione della dichiarazione dei redditi e pagamento delle relative imposte a saldo e in acconto.

Vantaggi:

* aliquota di imposta che è inferiore al primo scaglione di imposta e nettamente inferiore allo scaglione corrispondente a 65.000 Euro di reddito;

* non applicazione dell’IVA che comporta un vantaggio competitivo nelle prestazioni svolte nei confronti dei privati del 22%;

* minori adempimenti richiesti (non deve essere liquidata e versata l’IVA periodica e non devono essere tenuti i relativi registri);

* esclusione dall’obbligo della fatturazione elettronica;

* possibilità di richiedere la riduzione del 35% dei contributi previdenziali INPS gestione artigiani e commercianti.

Svantaggi:

* non si possono dedurre costi in quanto la deduzione è forfettaria. La deduzione massima riconosciuta per il commercio è pari al 60% dei ricavi e potrebbe essere inferiore al reale carico dei costi;

* si perdono i benefici legati alle detrazioni di imposta come quelle per ristrutturazione edilizia, risparmio energetico, spese mediche, assicurazioni ecc… e agli oneri deducibili diversi dai contributi previdenziali (ad esempio previdenza complementare);

* occorre effettuare il recupero della detrazione IVA sui cespiti e sulle rimanenze all’ingresso nel regime.

Parma, 10/12/2018

Dr. Fabio Zucconi