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IL PASSAGGIO AL REGIME AGEVOLATO DELLA LEGGE 398/1991 PER GLI ENTI SPORTIVI CON ESERCIZIO INFRA-ANNUALE

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CONTENUTO IN Sport-Update – Newsletter n. 12/21 – 19/6/2021

Si avvicina il 30 giugno, data in cui tradizionalmente molti enti sportivi dilettantistici terminano il proprio esercizio con estensione pari a quella della stagione sportiva e diversa dall’anno solare. Ci si può quindi chiedere come fare per esercitare l’opzione di passaggio al regime della legge 398[1] nel caso in cui nell’esercizio 2020-2021 si siano verificati i presupposti richiesti per l’accesso al regime agevolato[2]. Le modalità di esercizio per l’opzione del regime agevolato sono attualmente disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1997, n.442 che afferma: “L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività”.

Ci si può quindi chiedere quale sia il termine per l’adozione del comportamento concludente che dà inizio all’applicazione del regime agevolato per un soggetto che ha esercizio non coincidente con l’anno solare dal momento che il periodo di imposta ai fini dell’imposta sul valore aggiunto coincide sempre con l’anno solare, mentre quello ai fini delle imposte dirette è collegato alla durata dell’esercizio sociale prevista statutariamente.

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