
IL REBUS DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL VERSAMENTO IVA DEL 18 MAGGIO PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
In un precedente articolo[1] avevo sostenuto che il termine del versamento dell’IVA relativa al primo trimestre in scadenza al 18 maggio fosse stato sospeso e il pagamento rinviato al 30 giugno. Tale conclusione scaturiva da una interpretazione secondo una logica di tipo sostanziale e di utilità per il contribuente della normativa contenuta nel Decreto Cura-Italia[2], il quale, attraverso una specifica norma[3], con la consueta tecnica legislativa poco leggibile, composta da rimandi ad altre disposizioni di legge, stabiliva la sospensione dei termini per il versamento di ritenute di acconto e contributi sui compensi dei lavoratori dipendenti fino al 30 aprile e dell’IVA di marzo. Una disposizione[4] specifica per le associazioni e società sportive dilettantistiche poi, prevedeva che tale sospensione, per questo tipo di soggetti, venisse estesa per le scadenze fino al 31 maggio. Ora, tenendo conto che le associazioni sportive dilettantistiche, nella pratica, ben difficilmente hanno lavoratori dipendenti assunti e che, per chi applica il regime fiscale della Legge 398/1991, nei mesi da marzo a maggio c’è solo una scadenza per il versamento dell’IVA, al 16 maggio, risultava evidente che l’unico vero termine di pagamento la cui sospensione appariva utile per una vasta platea di contribuenti era proprio quello dell’IVA del primo trimestre in scadenza al 16 maggio. Applicando questo tipo di interpretazione avevo quindi sostenuto che il termine per il versamento dell’IVA trimestrale del periodo gennaio- marzo fosse sospeso e che tale versamento potesse essere effettuato entro il 30 giugno in applicazione della disposizione particolare prevista per gli enti sportivi dilettantistici. Tuttavia, una più attenta lettura delle norme parrebbe escludere questa eventualità, a meno di non applicare una interpretazione sostanziale che però confligge con la lettera della legge. Ne consegue che, diversamente da quanto in precedenza sostenuto, si deve concludere che, in base alla normativa contenuta nel Decreto Cura-Italia, l’IVA del primo trimestre andrebbe versata regolarmente alla scadenza del 16 maggio.
Qualche giorno fa però è stato approvato il cosiddetto Decreto Liquidità[5], il quale prevede ulteriori disposizioni per lo slittamento dei termini di versamento di aprile e di maggio.
Nella apposita disposizione[6] del nuovo decreto non è prevista alcuna normativa specifica per le società o associazioni sportive dilettantistiche, ma sono dettate disposizioni applicabili ai “soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione”[7] e per gli “enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi …, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa”[8].
Per i primi di questi soggetti (imprese e liberi professionisti) è previsto che i versamenti dell’IVA[9] in scadenza al 16 maggio vengano sospesi fino al 30 giugno purché il fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore rispetto a quello di aprile 2019 di almeno il 33%.
Per gli enti non commerciali invece la sospensione opera automaticamente e senza alcuna necessità di una riduzione di fatturato rispetto all’anno precedente.
Si tratta di capire quindi in quale di queste categorie può rientrare una società o una associazione sportiva dilettantistica. E qui la situazione si complica dal momento che, da un lato le associazioni sportive dilettantistiche non si possono considerare soggetti esercenti attività di impresa, in quanto generalmente si tratta di enti senza scopo di lucro, è pur vero che le stesse svolgono attività commerciale e questa attività è il presupposto essenziale per il quale si pone l’obbligo del versamento dell’IVA. Non va dimenticato che le stesse disposizioni dell’Unione Europea in tema di definizione di PMI affermano che “si deve considerare impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un’attività economica, incluse … le associazioni che svolgono regolarmente un’attività economica”[10]. Pertanto, sussistono elementi contrastanti tra loro che possono essere utilizzati sia per poter sostenere la tesi che ammette le associazioni sportive alla proroga per le imprese, sia la tesi contraria.
Allo stesso tempo l’associazione sportiva costituisce generalmente un ente non commerciale[11] e svolge anche attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa. Tuttavia, l’IVA che le associazioni che adottano il regime della legge 398/1991 devono versare, consegue, come dianzi accennato, esclusivamente allo svolgimento di attività di tipo commerciale. Anche con riferimento alla disposizione prevista per gli enti non commerciali quindi si potrebbe sostenere sia la tesi che ammette la sospensione del termine, sia quella contraria.
In sostanza quindi non è chiaro se i termini di versamento dell’IVA del primo trimestre per le associazioni sportive dilettantistiche siano stati prorogati dal Decreto Liquidità e, nel caso positivo, non è chiaro se si deve applicare la normativa per le imprese o quella per gli enti non commerciali.
Per le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata invece è certo che non si possa invocare l’applicazione della disposizione relativa agli enti non commerciali. La S.S.D. infatti rientra a pieno titolo tra le società di capitali e non tra gli enti non commerciali[12]. Pertanto, appare più semplice interpretare la norma nel senso di applicare a questi enti la sospensione prevista per le imprese. Tuttavia, anche per questi enti sussiste qualche dubbio in considerazione del fatto che anch’essi riportano nei loro statuti la clausola obbligatoria[13] di non avere scopo di lucro. Permane quindi un’area di dubbio anche per l’applicazione alle S.S.D. della disposizione che sospende i termini di pagamento dell’IVA del primo trimestre.
Non resta che augurarsi che entro il prossimo mese pervenga dall’amministrazione finanziaria una interpretazione ufficiale sul punto.
Parma, 11 aprile 2020
Dr. Fabio Zucconi
[1] https://staging.studiofabiozucconi.it/il-decreto-cura-italia-le-misure-per-le-associazioni-e-societa-sportive-dilettantistiche/
[2] Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.
[3] Cfr. art.61 D.L. 18/2020.
[4] Quinto comma dell’art.61 D.L. 18/2020.
[5] Decreto-legge 8 aprile 2020 n.23.
[6] Art.18 D.L. 23/2020.
[7] Art.18, comma 1.
[8] Art.18, comma 5.
[9] Cfr. riferimento contenuto nell’articolo 18, comma 1, lettera b) del Decreto.
[10] Cfr. art.1 Raccomandazione 2003/361.
[11] Ed infatti le a.s.d. che adottano il regime fiscale della legge 398/1991 compilano il modello Redditi ENC riservato agli enti non commerciali.
[12] Infatti le S.S.D. compilano il modello Redditi SC riservato alle società di capitali e non quello previsto per gli enti non commerciali.
[13] Cfr.art.90, comma 18, Legge 27 dicembre 2002 n.289.