
IL SUPERBONUS 110% PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Nel corso del procedimento di conversione del decreto “Rilancio”[1] è stato ampliato il novero dei soggetti che possono beneficiare del cosiddetto “Superbonus 110%” ed ora possono usufruirne anche le società e associazioni sportive dilettantistiche.
In particolare è stata introdotta una disposizione[2] che prevede che le disposizioni agevolative si applichino agli interventi effettuati dalla associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
La normativa generale sul superbonus è particolarmente complessa e non possiamo in questa sede fornirne un adeguato approfondimento[3], tuttavia precisiamo che il presupposto per l’utilizzo dell’agevolazione è lo svolgimento di lavori che consentano il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio in cui sono posti gli spogliatoi di almeno due classi.
Si tratta di un’occasione particolarmente favorevole per le associazioni e società sportive che intendano ristrutturare spogliatoi con dotazioni impiantistiche particolarmente datate e poco efficienti. Tramite questa agevolazione infatti potrebbe essere possibile recuperare quasi l’intero costo della ristrutturazione e ridurre i costi di gestione nelle stagioni future[4].
I lavori che potranno essere agevolati sono esclusivamente quelli che prevedono interventi di isolamento termico delle superfici (cosiddetto “cappotto termico”), la sostituzione con efficientamento degli impianti di climatizzazione e gli interventi anti-sismici. A questi lavori potranno essere abbinati, e agevolati, anche altri interventi di efficientamento energetico (ad esempio la sostituzione degli infissi), l’installazione di impianti solari fotovoltaici o infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.
Sussistono dei limiti per le spese agevolabili che variano a seconda del tipo di lavori da svolgere e del tipo di edificio in cui sono posti gli spogliatoi. La procedura prevede la necessità di acquisire l’Attestato di Prestazione Energetica prima e dopo l’effettuazione degli interventi per accertare l’effettivo miglioramento di due classi.
Le associazioni e società sportive potranno agevolare interventi svolti su immobili in proprietà o più probabilmente su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese, se antecedente l’avvio dei lavori[5]. Pertanto anche le associazioni o società sportive che detengano l’impianto sportivo in forza di contratto di locazione o concessione o in forza di convenzione potranno usufruire dell’agevolazione.
L’agevolazione viene ottenuta in via principale tramite la detrazione dalle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi ed è recuperata nel corso di cinque periodi di imposta[6]. Tuttavia, presumibilmente, le associazioni e società sportive usufruiranno dell’agevolazione attraverso la cessione del beneficio fiscale in conto prezzo all’impresa esecutrice dei lavori o, ancora più probabilmente, attraverso la cessione ad altri soggetti ed in particolar modo agli istituti di credito che, si presume, saranno disposti ad acquisire il credito fiscale pari al 110 per cento del costo dell’intervento, a un prezzo comunque inferiore al 100% dello stesso. Una piccola parte del costo rimarrà quindi a carico dell’associazione sportiva, ma l’intervento sarà in ogni caso molto conveniente. Ad esempio per una ristrutturazione dal costo di 50.000 euro è possibile che l’associazione ceda il credito fiscale, pari a 55.000 euro (110% di 50.000) ad una banca che in cambio si impegni a pagare i lavori all’impresa esecutrice per 45.000 euro. In questo modo la banca guadagna 10.000 euro, l’impresa viene pagata integralmente per il costo dei lavori e l’associazione sportiva ha potuto svolgere una ristrutturazione del costo di 50.000 euro pagandone solo 5.000. La cessione del credito necessita di una particolare procedura con l’obbligo di ottenere un “visto di conformità” della documentazione da parte di un professionista[7] e di compilare e trasmettere all’Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione. Anche il costo di queste attività è però compreso tra le spese agevolabili.
Parma, 21 agosto 2020
Dr. Fabio Zucconi
[1] Decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito in legge con legge 17 luglio 2020, n.77.
[2] Cfr. art.119, comma 9, lettera e) del decreto.
[3] Rimandiamo per approfondimenti alla guida dell’Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Superbonus110.pdf/49b34dd3-429e-6891-4af4-c0f0b9f2be69
[4] Infatti l’obiettivo principale che si vuole ottenere con queste agevolazioni è il risparmio energetico negli anni a venire, che ovviamente porterà vantaggi nel costo dei consumi energetici agli utilizzatori degli impianti, oltre che al bene dell’ambiente.
[5] Cfr. Guida Agenzia Entrate, pagina 6.
[6] Questa modalità mal si concilia con i regimi fiscali tipicamente adottati dagli enti sportivi, in particolar modo con il regime di cui alla legge 398/1991 che genera debiti per imposte dirette molto ridotti, per cui si avrebbe una sostanziale incapienza con l’impossibilità di recuperare le spese in questo modo.
[7] Dottore Commercialista o Centro di Assistenza Fiscale.