LA C.T.P. MILANO CONFERMA CHE L’ISCRIZIONE AL VIES È OBBLIGO FORMALE E LA SUA MANCANZA NON AUTORIZZA ALL’ACCERTAMENTO
Anche la Commissione Tributaria Provinciale di Milano conferma con la recentissima sentenza n.24/3/2019 che le operazioni di scambio intracomunitario devono essere tassate prendendo in considerazione le loro caratteristiche oggettive e la applicazione della specifica normativa di riferimento non può essere esclusa dal mancato rispetto di obblighi formali quale è la mancata tempestiva iscrizione al sistema VIES.
Confortata dal richiamo della sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-21/16 e della sentenza della Corte di Cassazione n.10006/2018, la Commissione Tributaria di Milano adita da un contribuente che si era accorto solo dopo avere effettuato diverse operazioni intracomunitarie di non avere l’iscrizione al VIES , ha annullato gli avvisi di accertamento che erano stati emessi dalla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate a seguito di PVC elevato dall’Agenzia delle Dogane che per prima aveva mosso i rilievi.
Si allega copia della sentenza.