
LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER I COMPENSI OCCASIONALI NON È UN OBBLIGO PER I COMPENSI SPORTIVI
CONTENUTO IN Sport-Update – Newsletter n. 2/22 – 22/1/2022
Il decreto fisco-lavoro[1], di cui abbiamo già approfondito la disciplina in precedenza[2] con riferimento alla riforma dell’IVA per il mondo delle associazioni, contiene anche una norma che rende assai più laborioso utilizzare le prestazioni di lavoratori autonomi occasionali. Una apposita norma[3] introdotta in sede di conversione del decreto, infatti, obbliga i soggetti che si avvalgono di lavoratori autonomi occasionali a inviare una comunicazione preventiva all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio.
In altri termini, tutti coloro che fino a ieri utilizzavano contratti di collaborazione occasionale[4] confidando sulla semplicità di gestione del rapporto contrattuale dal punto di vista degli adempimenti da svolgere[5] oltre che da quello fiscale e contributivo, oggi si trovano di fronte ad una complicazione che renderà molto meno appetibile ricorrere a questo tipo di contratti. Ed in effetti in ogni caso in cui si ha intenzione di utilizzare questo tipo di contratto, sarà necessario inviare una comunicazione preventiva all’Ispettorato del Lavoro. La comunicazione va inviata tramite SMS o posta elettronica utilizzando le modalità operative già utilizzate per il lavoro intermittente[6]. Nella comunicazione dovranno essere indicati i dati di committente e prestatore, il luogo della prestazione, una sintetica descrizione dell’attività e la data di inizio della prestazione con l’indicazione del “presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio”[7]. In mancanza di questa comunicazione il committente potrà essere assoggettato a una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione oltre a eventuali ulteriori sanzioni in caso di utilizzo di una percentuale di lavoratori non dichiarati superiore al 10%. I dettagli sulle modalità con cui devono essere fatte queste comunicazioni preventive e tutti gli indirizzi a cui inviare le comunicazioni sono contenuti nella Nota dell’Ispettorato del Lavoro prot. N.29 dell’11 gennaio 2022[8].
Ora, una volta spiegata la nuova normativa, occorre chiedersi come questa disciplina impatti sulla operatività degli enti sportivi dilettantistici.