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Studio Fabio Zucconi

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LA DETRAZIONE IVA DELLE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE PER LE ATTIVITÀ SEPARATE: IL CASO DEL BAR-TABACCHERIA-RICEVITORIA

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Prendiamo in considerazione l’ipotesi che nell’ambito di una sponsorizzazione sportiva lo sponsor operi in settori nei quali non è ammessa la detrazione dell’IVA sugli acquisti.

Nessun problema sorge per i soggetti per i quali l’IVA in acquisto è interamente indetraibile i quali ovviamente si asterranno dal detrarre l’IVA sulla fattura di sponsorizzazione ed incrementeranno il costo deducibile del relativo ammontare.

Allo stesso modo per i soggetti che svolgono contemporaneamente attività imponibili ed attività esenti e che applicano il pro-rata IVA proporzionalmente secondo quanto previsto agli articoli 19 e 19-bis della Legge IVA, l’importo della detrazione viene determinato matematicamente dal rapporto tra operazioni imponibili e operazioni complessive e quindi non si pongono grossi problemi sull’entità dell’IVA esposta sulle fatture di sponsorizzazione sportiva da portare in detrazione.

Diverso è invece il caso in cui un soggetto svolga contemporaneamente attività imponibili ed attività esenti ed abbia optato per la registrazione separata delle diverse attività in conformità a quanto previsto dall’articolo 36 del d.P.R. n.633/1972. Quest’ultima norma infatti prevede “la facoltà di optare per l’applicazione separata dell’imposta relativamente ad alcune delle attività esercitate” e prosegue affermando che in questo caso “la detrazione … spetta a condizione che l’attività sia gestita con contabilità separata”.

Ne deriva quindi che occorre in primo luogo verificare se la sponsorizzazione sportiva avviene per pubblicizzare l’attività che produce operazioni imponibili IVA, l’attività che produce operazioni esenti od entrambe. Nel primo caso la fattura di sponsorizzazione andrà registrata nel registro sezionale dell’attività con IVA imponibile e l’imposta sarà interamente detraibile, nel secondo andrà registrata nel registro relativo all’attività che produce fatture esenti e risulterà quindi interamente indetraibile, nell’ultimo caso si pone il problema di come considerare il costo promiscuo ed a tal fine si dovrà utilizzare il criterio indicato dalla stessa Amministrazione Finanziaria nella Circolare n.81 del 22 maggio 1981 emanata dal Ministero delle Finanze ove si afferma che “l’ammissibilità della detrazione [deve avvenire] nei limiti della parte di utilizzazione dei beni e servizi acquistati imputabili all’attività separata” ed infine si afferma che il metodo che prevede la detrazione in funzione del rapporto tra operazioni imponibili e operazioni complessive è da considerarsi solo un metodo residuale applicabile solamente se il contribuente non è “in grado di determinare in concreto la misura con cui i beni o i servizi acquistati risultino utilizzati per l’esercizio dell’attività separata”.

La questione si è posta in concreto nel caso di società sportive sponsorizzate da imprese che svolgono l’attività commerciale di bar- tabacchi e ricevitoria con giochi a premi. Come dianzi indicato nel caso specifico occorrerà valutare se la sponsorizzazione è stata effettuata per pubblicizzare esclusivamente l’attività del bar- tabaccheria (che esercita operazioni imponibili o a cui si applica l’art.74 della Legge IVA e quindi non incidono sulla detrazione dell’IVA) o per pubblicizzare esclusivamente l’attività della ricevitoria e giochi (che esercita operazioni esenti) o infine se la pubblicità si estende effettivamente a tutte le attività. La soluzione a tale quesito e conseguentemente la decisione inerente la modalità di detrazione dell’IVA non può che avvenire a seguito dell’interpretazione degli elementi che caratterizzano la sponsorizzazione. In primo luogo si deve quindi avere riguardo al contratto per capire se è specificato che l’attività pubblicitaria è limitata alla promozione dei prodotti e servizi di una delle attività con esclusione delle altre. Successivamente è opportuno verificare come è stata svolta la prestazione pubblicitaria in concreto e quindi occorrerà verificare il contenuto degli striscioni apposti al campo di gara, dei banner inseriti nel sito internet, delle pubblicazioni, locandine, distinte formazioni o altro materiale stampato e così via. Dalla valutazione di tutti questi elementi si dovrebbe pervenire ad una risposta al quesito in quanto ad esempio apparirebbe chiaro che la sponsorizzazione è stata fatta esclusivamente per la promozione dell’attività di bar se ciò è specificato in una clausola del contratto e se è stato verificato che gli striscioni o l’altro materiale pubblicitario portavano indicazioni esclusivamente afferenti all’attività di bar, ad esempio ciò risulterebbe indubitabilmente se nello striscione fosse scritto “Bar Rossi – colazioni, pranzi a prezzo fisso, aperitivi con happy hour e convenzioni per aziende”. Al contrario se lo striscione contenesse una descrizione del tipo: “Tabaccheria Rossi – enalotto – lotterie – Sisalpay- Lottomatica” si potrebbe ritenere che la pubblicità è orientata interamente ad attività che esercitano operazioni esenti IVA.

Peraltro è anche da considerare che in Italia è vietata la pubblicità di qualsiasi prodotto da fumo (Legge 10 aprile 1962, n.165) e recentemente, per un più efficace contrasto alla ludopatia, è stata “vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive” (articolo 9, Legge 9 agosto 2018, n.96).

Tutto ciò considerato, qualora la società sportiva intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione con un esercente l’attività di bar- tabacchi – ricevitoria, risulta più conveniente e sicuro per tutte le parti limitare contrattualmente la prestazione di sponsorizzazione alla sola attività di bar. In questo modo lo sponsor ha il vantaggio di poter detrarre integralmente l’IVA esposta nella fattura emessa dalla società sportiva e tutte le parti del contratto evitano qualsiasi rischio di violare la normativa che vieta la pubblicità dei prodotti del tabacco e dei giochi o scommesse con vincita in denaro.