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LA DISCIPLINA DEI PREMI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI RISULTATI SPORTIVI – SECONDA PARTE – DISCIPLINA SPECIFICA

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CONTENUTO IN Sport-Update – Newsletter n. 7/26 – 26/05/2026

segue da Newsletter n.6/26

 

  1. Caso particolare: i premi per il raggiungimento di risultati previsti dai contratti di lavoro sportivo

 

Dopo avere ripercorso l’inquadramento giuridico in ambito fiscale previsto dalla Riforma dello Sport e il conseguente trattamento tributario di questo tipo di premi, occorre precisare che la disciplina dianzi riassunta si applica a condizione che il premio venga concesso ai percipienti in seguito a una scelta unilaterale dell’ente che eroga il premio o, al massimo, nell’ambito di un rapporto contrattuale che si origina dall’iscrizione a una manifestazione sportiva[26]. Il premio, in altri termini, non deve essere parte di un accordo di lavoro sportivo tra associazione o società sportiva da una parte e lavoratore sportivo dall’altra[27].

In effetti, in quest’ultimo caso, come abbiamo già visto[28], il premio per il raggiungimento di un risultato sportivo dedotto nel contratto come presupposto per il pagamento di un corrispettivo, si configurerebbe come parte variabile del compenso di lavoro sportivo[29]. Con la conseguenza che, dal punto di vista fiscale, il premio percepito sarebbe qualificato a tutti gli effetti come reddito di lavoro dipendente[30], assimilato a quello di lavoro dipendente[31] o autonomo[32] a seconda dei casi e quindi dovrebbe essere tenuto in considerazione al fine della determinazione delle soglie di esenzione contributiva e fiscale previste per i lavoratori sportivi. Al contrario, i premi non correlati a clausole di un contratto di lavoro sportivo (ovvero quelli di cui ci siamo occupati nei paragrafi precedenti), sono qualificati fiscalmente come redditi diversi e vengono esclusi dalla tassazione ordinaria in quanto assoggettati alla ritenuta alla fonte del venti per cento.

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