CONTENUTO IN Sport-Update – Newsletter n. 11/22 – 4/6/2022
Come vi è noto[1] nel febbraio 2021 è stata approvata la Riforma dello Sport[2], all’interno della quale vengono delineate nuove normative in tema di lavoro sportivo con il rischio (o la certezza) di un aggravio dei costi della gestione amministrativa per gli enti sportivi dilettantistici che potrebbero non essere sostenibili[3].
L’entrata in vigore di questa nuova normativa, dopo varie proroghe, è stata fissata al 1 gennaio 2023 e quindi si avvicina pericolosamente. Onde evitare il danno grave ed irreparabile che questa Riforma costituirebbe per molti enti sportivi dilettantistici il CONI, le varie Federazioni e gli esperti della materia hanno presentato varie proposte di modifica e anche noi non ci sottraiamo a questa attività presentando di seguito una analisi degli aspetti più deleteri della Riforma e una proposta concreta per la modifica della stessa.
Fin d’ora precisiamo che crediamo necessario utilizzare questa opportunità non solo per chiedere l’abolizione delle disposizioni più deleterie per gli enti sportivi, bensì anche per costruire una nuova normativa che dia certezze e venga incontro alle esigenze dei soggetti che operano in questo mondo senza fine di lucro, ma con grandi difficoltà a far quadrare i bilanci e a gestire le complicazioni ed i rischi correlati alla disciplina fiscale, previdenziale ed amministrativa in genere.
Di seguito quindi spiegheremo dapprima i princìpi, le motivazioni e gli obiettivi che riteniamo debbano guidare il legislatore nelle modifiche alla Riforma. Dopo di che, al fine di dare anche una pratica attuazione alle proposte suggerite, verrà allegato un vero e proprio testo di legge che si propone di sostituire a quello attuale per ottenere i risultati auspicati.
Innanzitutto riteniamo che sussistano tre motivi/necessità/obiettivi principali che impongono modifiche alla normativa attuale:
A. Distinguere tra compensi sportivi “professionali” e compensi sportivi “non professionali”
In primis occorre acquisire la consapevolezza che una normativa che voglia disciplinare il lavoro sportivo debba prendere atto dell’esistenza di diverse fattispecie di attività remunerate nel settore dello sport dilettantistico e non possa prescindere dalla distinzione tra compensi sportivi “professionali” e compensi sportivi “non professionali”, intendendo con il termine “professionale” il fatto che il soggetto che presta attività per conto dell’ente sportivo dilettantistico, lo faccia come propria attività principale.
Ciò premesso, riteniamo che sia opportuno che i soggetti che “vivono” di sport in quanto ne fanno la loro professione o comunque l’attività prevalente, vengano inquadrati[4] in modo da avere una copertura previdenziale e regole precise per gli adempimenti formali e fiscali. Al contrario, i soggetti che collaborano con un ente sportivo dilettantistico in maniera non professionale e che abbiano altre fonti di reddito principali[5] o svolgano altre attività prevalenti[6] meritano agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative.
Una volta preso atto di questa situazione, si ritiene indispensabile approfittare della necessità di emendare la Riforma dello Sport per introdurre la nuova figura espressamente codificata e peculiare del “collaboratore sportivo dilettantistico[7]” e quindi di eliminare qualsiasi collegamento per l’inquadramento giuridico di questa attività con figure contrattuali già esistenti che debbano essere adattate nella loro disciplina ad esigenze diverse quali sono quelle dello sport dilettantistico. Per fare ciò si propone anche l’espressa eliminazione della figura del collaboratore coordinato e continuativo in ambito sportivo in quanto l’utilizzo di questo inquadramento contrattuale è da sempre oggetto di contenziosi in qualsiasi ambito sia stato utilizzato per la scarsa chiarezza delle fonti normative[8] e nel nostro campo si presta a pericolose presunzioni e interpretazioni analogiche in tema previdenziale e assistenziale.
Per converso si ritiene invece che le attività svolte per conto di enti sportivi dilettantistici che non rientrano nella ipotizzata nuova figura del “collaboratore sportivo dilettantistico” debbano rientrare in uno dei possibili inquadramenti alternativi previsti in generale e già esistenti: libero professionista, imprenditore, lavoratore subordinato, lavoratore occasionale. Per ciascuna delle figure alternative a quella del “collaboratore sportivo dilettantistico” sopra indicate si dovrà applicare la disciplina fiscale e previdenziale di riferimento. Come agevolazione per il settore sportivo si potrebbe poi mantenere anche in questi casi l’agevolazione prevista dalla attuale Riforma dello Sport[9] per la soglia di esenzione fiscale a 10.000 euro.
Per la figura del “collaboratore sportivo dilettantistico” si propone invece di mantenere l’attuale regime fiscale e previdenziale dei compensi sportivi[10] che verrebbe quindi riproposto senza variazioni in modo da permettere agli enti sportivi l’utilizzo di un sistema già conosciuto senza necessità di ulteriori adattamenti.
B. Ridurre gli adempimenti formali ed i costi ad essi correlati per i compensi sportivi non professionali
Il secondo obiettivo che a nostro avviso ci si deve proporre nell’ambito delle modifiche da apportare alla Riforma dello Sport è quello di ridurre gli adempimenti formali ed i costi ad essi correlati per i compensi sportivi non professionali
La Riforma, come è disciplinata attualmente, imporrebbe agli enti sportivi dilettantistici costi in termini di organizzazione e in termini economici (per la necessità di gestire attraverso professionisti un numero elevato di rapporti di lavoro) non sostenibili.
In verità lo stesso Ministero del Lavoro[11] riconosce che “i rischi di elusione di norme previdenziali e fiscali sono in parte ridotti, quantomeno con riferimento a quelle collaborazioni per le quali sia previsto un compenso … escluso da qualsivoglia imposizione anche di tipo fiscale”. Partendo da questo presupposto, ed anche tenendo in debito conto l’esigenza degli organi di controllo di “realizzare un costante monitoraggio del mercato del lavoro”[12] è da ritenere prevalente l’esigenza di minimizzare i costi per enti meritevoli di normative di favore come sono gli enti sportivi dilettantistici. Per tale motivo risulta essenziale escludere nuovi adempimenti costosi e impattanti sull’organizzazione di associazioni e società sportive dilettantistiche.
La riduzione degli adempimenti si può ottenere innanzitutto attraverso l’inquadramento delle collaborazioni sportive dilettantistiche attraverso un nuovo specifico modello di rapporto di lavoro distinto dagli altri e per il quale venga espressamente escluso l’obbligo di qualsiasi tipo di adempimento diverso dalla predisposizione e trasmissione delle Certificazioni Uniche. Riteniamo importante, anche per questo motivo, chiarire che in nessun modo il compenso sportivo possa essere assimilato alle collaborazioni coordinate e continuative (che al contrario impongono una serie di adempimenti non compatibili con le esigenze degli enti sportivi dilettantistici).
C. Definire le mansioni che possono essere remunerate attraverso il compenso sportivo
In terzo luogo va ribadito che la Riforma dello Sport si presenta come un’occasione imperdibile per definire chiaramente quali sono le mansioni che possono essere remunerate attraverso il compenso sportivo. In particolare l’esigenza è sentita con riferimento alle attività che sopra abbiamo qualificato come “collaborazioni sportive non professionali” a cui riservare un trattamento di favore dal punto di vista tributario e previdenziale. Si ritiene che non si possa escludere da questa agevolazione nessuna delle collaborazioni che risultano essenziali per poter svolgere l’attività istituzionale sportiva sulla base dell’esperienza pratica che deriva dalla conoscenza del funzionamento degli enti sportivi dilettantistici. Occorre quindi far rientrare nella normativa di favore anche quei soggetti che svolgono attività di assistenza, le quali, pur non essendo direttamente attività sportive, sono indispensabili per lo svolgimento delle stesse quali le attività di preparazione, custodia, pulizia, cura e gestione degli impianti sportivi e delle attrezzature[13]. Si tratta di quei soggetti che, utilizzando una terminologia adottata da alcune Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva, possono essere definiti “collaboratori sportivi tecnico organizzativi”[14].
Infine si ritiene che anche le collaborazioni amministrativo gestionali non professionali debbano rientrare in questa categoria e debbano essere definitivamente separate dall’inquadramento come collaboratore coordinato e continuativo per i motivi più volti indicati in precedenza in questo intervento.
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Come già sopra anticipato si propone di seguito una puntuale proposta di variazione del testo del decreto legislativo con riferimento agli articoli da 25 a 37 seguendo i princìpi dianzi esposti:
Articolo 25
Riscrittura completa del comma 1 come segue:
- Si definisce lavoratore sportivo colui che esercita, verso un corrispettivo, in forma professionale o in modalità continuativa e prevalente prestazioni nell’esercizio diretto di attività sportiva, ivi inclusa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva.
Variazione del comma 2 come segue:
- Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo. È escluso lo svolgimento di lavoro sportivo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.
Conferma commi 3 e 4
Variazione del comma 5 come segue
- Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.
Eliminare comma 6 da spostare nell’articolo del collaboratore sportivo dilettantistico
Conferma commi 7 e 8 che vengono rinumerati in 6 e 7.
Articolo 26
Confermato nel testo attuale
Articolo 27
Confermato nel testo attuale
Articolo 28
Confermato nel testo attuale
Articolo 29
Modificare rubrica in: “Collaborazioni sportive dilettantistiche”
Riscrittura completa come segue:
- Si definisce collaborazione sportiva dilettantistica l’attività svolta, in forma non professionale e come attività non prevalente, per conto di società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, del CONI, della società Sport e Salute Spa, delle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler portvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
- Rientrano nelle attività di cui al comma precedente, purché eseguite con le modalità ivi indicate, tutte quelle che siano funzionali allo svolgimento dell’attività sportiva istituzionale sia nel suo esercizio diretto che con riferimento alla formazione, alla didattica, alla preparazione e all’assistenza all’attività sportiva. Sono inclusi tra i soggetti che svolgono le attività di cui al comma precedente, oltre agli atleti, ai tecnici, ai direttori sportivi, i preparatori atletici e tutti coloro che partecipano direttamente all’attività sportiva, anche coloro che partecipano alle manifestazioni sportive in qualità di direttori di gara o per garantirne la regolarità tecnica o effettuare misurazioni; coloro che partecipano alle manifestazioni sportive per svolgere funzioni di rappresentanza dell’ente sportivo dilettantistico o per accompagnare o assistere gli atleti o i tecnici; i collaboratori sportivi tecnico organizzativi necessari per la preparazione, la custodia, la pulizia, la cura e la gestione degli impianti sportivi e delle attrezzature e i collaboratori amministrativo gestionali.
- Le collaborazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1 potranno essere remunerate attraverso indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi o compensi e sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’ente sportivo per cui la collaborazione è svolta.
- Gli enti sportivi dilettantistici che si avvalgono dell’attività dei collaboratori sportivi dilettantistici di cui al presente articolo devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- Le collaborazioni sportive dilettantistiche non sono soggette ad alcuna comunicazione preventiva, né, in riferimento ad esse, possono essere richieste comunicazioni periodiche o adempimenti formali diversi dagli obblighi di dichiarazione e certificazione dei sostituti di imposta di cui all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322.
- I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività con le modalità previste al comma 1, nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.
Articolo 30
Confermato nel testo attuale
Articolo 31
Confermato nel testo attuale eventualmente con slittamento dell’entrata in vigore almeno fino al 31 dicembre 2024
Articolo 32
Confermato nel testo attuale
Articolo 33
Confermato nel testo attuale
Articolo 34
Conferma commi 1 e 2
Variazione comma 3 come segue:
- Con riferimento alle remunerazioni dei collaboratori sportivi dilettantistici di cui all’articolo 29 è escluso qualsiasi obbligo di assicurazione all’INAIL.
Conferma comma 4
Articolo 35
Conferma comma 1
Riscrittura completa comma 2 come segue:
- Con riferimento alle remunerazioni dei collaboratori sportivi dilettantistici di cui all’articolo 29 è escluso qualsiasi obbligo di assicurazione previdenziale.
Conferma commi da 3 a 5
Abrogazione commi da 6 a 8
Articolo 36
Conferma commi da 1 a 4
Variazione comma 5 come segue:
eliminazione delle parole “fatta eccezione per i contratti di lavoro sportivo autonomo”.
Riscrittura completa comma 6 come segue:
- Le remunerazioni per collaborazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 29 sono qualificate come redditi diversi e ad esse si applica la disciplina prevista dagli articoli 67, comma 1), lettera m) e 69, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, nonché dall’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.133, comma 1.
Variazione comma 7 come segue:
- La soglia di esenzione di cui all’articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai redditi da lavoro sportivo di cui all’articolo 25 nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali.
Conferma comma 8
Articolo 37
Abrogazione integrale
Parma, 4 giugno 2022
Dr. Fabio Zucconi
[1] Ci siamo occupati del tema nelle precedenti newsletter di Sport-Update numeri 1/21, 4/21, 5/21, 7/21, 10/21, 12/21, 13/21, 14/21, 17/21 e 20/21.
[2] Trattasi di un complesso di cinque decreti legislativi approvati in data 28 febbraio 2021, di cui il primo, n.36, tratta il tema del lavoro sportivo negli articoli da 25 a 37.
[3] Ci riferiamo in particolar modo ai nuovi costi intesi come esborsi diretti per contributi previdenziali e assistenziali ad oggi non esistenti ed ai costi collegati alla necessità di effettuare adempimenti contabili e amministrativi in genere (buste paga, comunicazioni a vari enti, liquidazione dei contributi ecc…).
[4] Come tutti i lavoratori che svolgono qualsiasi attività.
[5] Ciò deve valere anche nel caso dei redditi da pensione.
[6] Ad esempio anche gli studenti universitari.
[7] Che potrebbe anche definirsi “collaboratore sportivo non professionale” o “collaboratore sportivo amatoriale” a seconda dei termini che si preferiscono, ma ciò che conta è la sostanza, ovvero l’introduzione di un nuovo tipo contrattuale peculiare e che abbia una disciplina agevolata propria senza che possano essere reintrodotti obblighi attraverso interpretazioni analogiche di norme dettate per altre forme contrattuali.
[8] Basti pensare che questa figura contrattuale trova la sua fonte principale nel codice di procedura civile e una normativa esclusivamente dettata da leggi fiscali e previdenziali.
[9] Cfr. articolo 36 c.7 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n.36.
[10] Art.67 Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917) ed esclusione da obblighi previdenziali e assicurativi-INAIL.
[11] Interpello n.22/2010 del 9 giugno 2010, Prot. 25/I/0010265 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
[12] Ibidem.
[13] Questa precisazione avrebbe oltre tutto il pregio di ridurre o eliminare i rischi correlati all’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta (interpello) n.189 del 12 aprile 2022 di cui ci siamo occupati con la Newsletter n.7/22.
[14] Cfr. Delibera n.32 FIPE del 4 febbraio 2017 o delibera CSEN n.30 del 18 novembre 2017.